Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare l'ambiente, di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 33 e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, assume l'onere, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 5, del pagamento del pedaggio autostradale degli autoveicoli pesanti di cui all'articolo 2, adibiti al trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi, obbligatoriamente deviati sull'autostrada A/26 lungo le tratte Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero, nei due sensi di marcia, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Sono considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente legge, gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati all'articolo 54, comma 1, lettere d), e), h), i), e n) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nonché gli autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2, del d.lgs. 285/1992.
Art. 3
(Protocollo d'intesa)
1.
I tempi, le modalità di attuazione dell'intervento e le relative modifiche sono stabiliti con protocollo d'intesa tra il Ministero Infrastrutture e trasporti, la Regione Piemonte, la Società concessionaria dell'Autostrada A/26 e le associazioni degli autotrasportatori.
2.
La Regione Piemonte interviene a favore dei destinatari secondo le quote stabilite nel protocollo d'intesa e comunque non oltre il 50 per cento del pagamento dei pedaggi autostradali relativamente alla tratta interessata dalla deviazione.
3.
Nel protocollo d'intesa sono definite le quote di partecipazione a carico di ciascun soggetto interessato di cui al comma 1.
Art. 4
(Pagamento pedaggi)
1.
La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le modalità di pagamento dei pedaggi ammessi al rimborso.
2.
La liquidazione della spesa è disposta dal competente dirigente dell'Assessorato ai Trasporti in favore della società concessionaria della Autostrada A/26 nonché degli altri soggetti aventi titolo.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione delle presente legge è autorizzata la spesa di euro 165.000,00 per ciascuno degli anni finanziari 2006, 2007 e 2008. A tale scopo viene istituito un nuovo capitolo di spesa all'interno dell'unità previsionale di base (UPB) 26021(Viabilità ed Impianti Fissi - Titolo I - spese correnti).
2.
Al finanziamento dei contributi a favore del pagamento del pedaggio autostradale degli autoveicoli pesanti di cui all'articolo 2, si fa fronte, per l'anno 2006, con le risorse stanziate nell'UPB 26021 (Viabilità ed Impianti Fissi - Titolo I - spese correnti). Per gli anni finanziari 2007 e 2008, si fa fronte ai sensi dell' articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Art. 6
(Abrogazione)
1.
La legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24 (Deviazione alla circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26), è abrogata.