Proposta di legge regionale n. 233 presentata il 01 febbraio 2006
Istituzione dell'Ufficio del Garante regionale delle persone vittime di reato.
Primo firmatario

ROSSI ORESTE

Altri firmatari

ALLASIA STEFANO DUTTO CLAUDIO MONTEGGIA STEFANO

Art. 1 
(Ufficio del garante delle persone vittime di reato)
1. 
È istituito, presso il Consiglio regionale, l'ufficio del Garante regionale (di seguito denominato garante) delle persone vittime di reato nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti di tali persone.
2. 
Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti che vengono direttamente lesi dalla commissione di un reato, ossia ne patiscono le conseguenze in termini di pregiudizio fisico, patrimoniale o psicologico.
3. 
Il garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Art. 2 
(Nomina, incompatibilità e revoca)
1. 
Il garante è un cittadino italiano, esperto in materia giuridica, nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tra personalità di alta e riconosciuta professionalità.
2. 
La designazione del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. 
Il garante dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Dopo la scadenza del mandato, il garante rimane in carica fino alla nomina del successore.
4. 
La carica di garante è incompatibile con quella di:
a) 
membro del Parlamento italiano ed europeo, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
b) 
amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
5. 
Il garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6. 
Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4 e 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.
7. 
Il garante è immediatamente sostituito, con le modalità di cui al comma 1, in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico, incompatibilità, grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato compete al Presidente del Consiglio regionale, che vi provvede senza ritardo.
8. 
Il garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza dell'incarico del garante sostituito.
Art. 3 
(Trattamento economico)
1. 
Al garante spetta un'indennità di carica pari alla metà di quella prevista per i consiglieri regionali, nonché gli stessi rimborsi spese e trattamenti di missione.
Art. 4 
(Organizzazione e regolamento)
1. 
L'Ufficio del garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. 
Per il funzionamento è istituito il Servizio del Garante regionale, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il garante. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal garante.
Art. 5 
(Funzioni)
1. 
Il garante, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, svolge le seguenti funzioni:
a) 
assume ogni iniziativa volta ad assicurare la tutela dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;
b) 
segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni che svolgano un'attività inerente a quanto segnalato;
c) 
si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) 
propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 2, e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
e) 
propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone vittime di reato.
Art. 6 
(Relazione annuale)
1. 
Il garante presenta ogni anno, entro il 30 aprile, al Consiglio regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.
Art. 7 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per le finalità di cui alla presente legge è istituito apposito capitolo denominato "Spese per l'ufficio del garante regionale delle persone vittime di reato" nell'UPB n. 09001 (Bilanci e Finanze, Spese del Consiglio regionale, Titolo I, Spese correnti).
2. 
Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, stimata, per la prima applicazione, in euro 500.000 annuali si provvede, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2005 e pluriennale 2005/2007, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).