Proposta di legge regionale n. 231 presentata il 01 febbraio 2006
Proposta di legge al Parlamento 'Norme per la partecipazione politica ed amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e di nazionalità '.

Art. 1 
(Diritti di partecipazione politica ed amministrativa)
1. 
La partecipazione alla vita politica ed alle attività di pubblica amministrazione, comprensiva del diritto di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, è assicurata a tutti, senza discriminazioni in base a cittadinanza o nazionalità.
2. 
Le disposizioni di cui ai comma 1 costituiscono, oltre che principi fondamentali, principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica per le regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché per le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2 
(Diritto di elettorato nelle elezioni comunali e provinciali)
1. 
Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali, provinciali e concernenti le città metropolitane è garantito a chi non sia cittadino italiano quando abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.
2. 
Gli statuti ed i regolamenti comunali, provinciali e delle città metropolitane disciplinano altre forme di partecipazione degli stranieri alla vita politica ed amministrativa.
3. 
Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano osservano le norme del presente articolo come principi fondamentali e principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
Art. 3 
(Diritto di elettorato nelle elezioni regionali)
1. 
Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali è garantito a chi non sia cittadino italiano quando abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.
2. 
La disposizione di cui al comma precedente costituisce, oltre che principio fondamentale ai sensi e per gli effetti dell' articolo 122 della Costituzione, principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica per le regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché per le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 4 
(Diritto di elettorato dei cittadini europei)
1. 
La presente legge non pregiudica la disciplina più favorevole che sia stabilita dalla legge statale o regionale, per il diritto di elettorato attivo e passivo e le sue modalità di esercizio, a vantaggio dei cittadini dell'Unione europea, anche in ottemperanza ad obblighi comunitari.
Art. 5 
(Iscrizione nelle liste elettorali)
1. 
Per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, chi non sia cittadino italiano deve presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali. Per le modalità di iscrizione nelle liste elettorali si applica, in quanto compatibile, la disciplina concernente i cittadini dell' Unione europea.
Art. 6 
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo)
1. 
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, anche quanto al Capitolo C.
2. 
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui al comma 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla convenzione stessa.