Proposta di legge regionale n. 229 presentata il 30 gennaio 2006
Disciplina dei tirocini estivi di orientamento.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi, disciplina e promuove i tirocini estivi di orientamento.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
2. 
Ai sensi del Decreto legislativo 19/12/2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell' articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), si intendono per:
a) 
adolescenti, i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
b) 
giovani, i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea.
Art. 3 
(Durata)
1. 
Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico o accademico, e l'inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini.
2. 
L'attivazione del tirocinio estivo di orientamento non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra l'azienda e il tirocinante.
Art. 4 
(Sussidio economico)
1. 
Al tirocinante possono essere erogate eventuali borse lavoro nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 5 
(Modalità di attivazione)
1. 
I tirocini estivi di orientamento sono promossi, anche su proposta degli Enti bilaterali e delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a) 
Enti e Agenzie Regionali del Lavoro, Centri per l'impiego, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
b) 
Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) 
Uffici Scolastici Regionali;
d) 
istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) 
centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) 
comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g) 
servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione.
2. 
I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate al comma precedente, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della Giunta regionale.
Art. 6 
(Tutorato e modalità esecutive)
1. 
I tirocini estivi di orientamento sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità del soggetto promotore che opera in stretto raccordo con l'istituzione scolastica, accademica o formativa frequentata dagli studenti destinatari dei tirocini medesimi.
2. 
I tirocini estivi di orientamento si svolgono sulla base di apposite Convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere durante il periodo estivo gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.
3. 
I soggetti ospitanti possono ricevere tirocinanti senza limiti percentuali massimi salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. 
I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore, responsabile didattico-organizzativo delle attività, a cui sono attribuite le seguenti funzioni:
a) 
inserimento dello studente nel contesto operativo;
b) 
assistenza nel percorso di orientamento e di addestramento pratico;
c) 
comunicazione all'istituzione scolastica/accademica o formativa degli elementi atti a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi orientativi e di addestramento pratico.
5. 
I soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti.
6. 
Il tirocinio estivo di orientamento può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
7. 
Qualora i tirocini estivi di orientamento si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
8. 
È ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini estivi di orientamento e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
9. 
Alla Convenzione, che può riguardare più tirocini estivi di orientamento, deve essere allegato un progetto di orientamento e di addestramento pratico per ciascun tirocinio, contenente:
a) 
il nominativo del tirocinante;
b) 
i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto promotore ed il nominativo del responsabile aziendale;
c) 
la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
d) 
gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
e) 
le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
f) 
gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
g) 
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
h) 
i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi formativi di tirocinio estivo di orientamento.
10. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, predispone il modello di convenzione di cui al comma 2.
Art. 7 
(Invio Convenzioni e Progetti formativi)
1. 
I soggetti promotori trasmettono copia della Convenzione e di ciascun Progetto di orientamento e di addestramento pratico alla Giunta regionale e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 8 
(Garanzie assicurative)
1. 
I soggetti promotori provvedono ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
2. 
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto di orientamento e di addestramento pratico.
3. 
La Regione può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
4. 
Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di tirocinio estivo di orientamento siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il soggetto che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
Art. 9 
(Credito formativo)
1. 
Le attività svolte nel corso dei tirocini estivi di orientamento, hanno valore di credito formativo.
2. 
I soggetti promotori, al termine del periodo di tirocinio, ne rilasciano certificazione utile ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede secondo quanto previsto dall' articolo 30, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).