Disegno di legge regionale n. 228 presentato il 30 gennaio 2006
Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

Sommario:            

Titolo I. 
NORME GENERALI
Art. 1 
(Principi generali e ambito di applicazione)
1. 
La Regione riconosce l'importanza prioritaria dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione di territori tutelati a norma di legge o con provvedimento amministrativo facenti parte della Rete Ecologica Regionale.
2. 
La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1.
3. 
In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 il presente testo unico:
a) 
istituisce la Rete Ecologica Regionale;
b) 
istituisce la Carta della Natura Regionale;
c) 
individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;
d) 
individua le modalità di gestione delle aree di cui alla lettera c) trasferendo le competenze gestionali di talune di esse alle Province e ai Comuni;
e) 
delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad Enti territoriali e ad Enti strumentali;
f) 
determina le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite nella presente legge e le modalità di trasferimento ai soggetti gestori.
Art. 2 
(Rete Ecologica Regionale)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità sottoscritta a Rio de Janeiro in data 5 giugno 1992 e ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva europea 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, nella direttiva europea 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 6 dello Statuto della Regione Piemonte, istituisce sul proprio territorio la Rete Ecologica Regionale (RER) costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalità contenute nei succitati provvedimenti.
2. 
La Rete Ecologica Regionale è composta dalle seguenti aree:
a) 
il Sistema delle aree protette del Piemonte;
b) 
le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), designate ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) modificato dal d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), di cui all' articolo 2, comma 1, lettera m), del d.p.r. 357/1997 e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui all'articolo 4, comma 1, della dir. 79/409/CEE, facenti parte della Rete Natura 2000 prevista dalla dir. 92/43/CEE;
c) 
i corridoi ecologici;
d) 
le connessioni naturali.
Art. 3 
(Carta della Natura Regionale)
1. 
La Carta della Natura Regionale costituisce parte integrante della pianificazione territoriale regionale e individua:
a) 
la Rete Ecologica Regionale (RER);
b) 
i territori che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area naturale protetta. Su tali territori si applicano le norme di tutela e di salvaguardia generale di cui all'articolo 8, comma 1.
2. 
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, di concerto con le Province, adotta la Carta della Natura Regionale che è approvata dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure previste, per gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, dalla vigente legislazione in materia urbanistica e territoriale.
3. 
Le Province recepiscono la Carta della Natura Regionale per il territorio di loro competenza nei propri strumenti di pianificazione territoriale e provvedono alla sua integrazione nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi.
4. 
Le aree individuate nella Carta della Natura Regionale come facenti parte della Rete Ecologica Regionale sono soggette alle disposizioni normative di cui ai successivi Titoli.
Titolo II. 
AREE PROTETTE
Capo I. 
CLASSIFICAZIONE E NORME DI TUTELA
Art. 4 
(Sistema regionale delle aree protette)
1. 
Il Sistema regionale delle aree protette del Piemonte è composto da:
a) 
i Parchi Nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale;
b) 
le Riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale;
c) 
le aree protette a gestione regionale;
d) 
le aree protette a gestione provinciale;
e) 
le aree protette a gestione locale.
2. 
I Parchi Nazionali e le Riserve naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato.
3. 
Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge.
4. 
I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale dei territori tutelati.
Art. 5 
(Classificazione delle aree protette)
1. 
Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono classificate come segue:
a) 
Parchi naturali, caratterizzati da una molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l'ambiente;
b) 
Riserve naturali, caratterizzate dalla presenza di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica e per la conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici, geomorfologici, paleontologici di rilievo;
c) 
Zone naturali di salvaguardia, nelle quali il regime d'uso e di tutela non condiziona l'attività venatoria, caratterizzate da elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela delle aree facenti parte della Rete Ecologica Regionale ed i territori circostanti;
d) 
Riserve speciali, caratterizzate da specificità di rilievo di carattere archeologico, storico, devozionale, culturale, artistico.
2. 
Ciascuna area protetta del Sistema mantiene la propria identità e denominazione.
Art. 6 
(Aree contigue)
1. 
La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, delimita aree contigue finalizzate a garantire una adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime e per le quali predispone idonei piani e programmi, da redigere d'intesa con gli Enti locali interessati e con i soggetti gestori, per la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
2. 
All'interno delle aree contigue, ai sensi dell' articolo 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata, riservata ai soli residenti dei Comuni dell'area protetta e dell'area contigua.
Art. 7 
(Finalità delle aree protette)
1. 
I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale:
a) 
promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura ambientale;
b) 
favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle Università sulle tematiche dell'ambiente;
c) 
integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestionali con gli obiettivi e le strategie generali della Rete Ecologica.
2. 
I soggetti gestori perseguono inoltre le seguenti finalità, suddivise per tipologie:
a) 
nei parchi naturali:
1) 
tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;
2) 
sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
3) 
tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;
4) 
garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali;
5) 
promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e di fruizione che realizzino una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;
b) 
nelle riserve naturali:
1) 
tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;
2) 
sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
c) 
nelle zone naturali di salvaguardia:
1) 
tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
2) 
promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
3) 
attuare, attraverso un processo di pianificazione di area, il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori paesaggistici ed ambientali;
4) 
sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
d) 
nelle riserve speciali:
1) 
tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale, oggetto di protezione;
2) 
tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
3) 
sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della tutela;
4) 
favorire la fruizione a scopi culturali, didattici e ricreativi.
3. 
Ciascun Ente di gestione, nel rispetto delle finalità generali di cui al presente articolo, definisce nello Statuto di cui all'articolo 23, entro il termine di centottanta giorni dall'insediamento dei rispettivi organi, le specifiche finalità delle aree protette.
Art. 8 
(Norme di tutela e di salvaguardia)
1. 
Le aree inserite nella Carta della Natura Regionale di cui all'articolo 3 e destinate ad essere istituite come aree protette, ai sensi dell'articolo 9, sono sottoposte ai seguenti divieti:
a) 
divieto di esercitare attività venatoria;
b) 
divieto di aprire nuove cave;
c) 
divieto di effettuare opere di movimentazione del terreno tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi;
d) 
divieto di costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.
2. 
I divieti di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della Carta della Natura Regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta.
3. 
Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:
a) 
esercizio di attività venatoria;
b) 
introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;
c) 
apertura di nuove cave;
d) 
apertura di discariche;
e) 
movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda;
f) 
realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali;
g) 
danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi manutentivi o per completamenti previsti dai piani di cui agli articoli 26, 27 e 28;
h) 
danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
i) 
cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali;
j) 
raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;
k) 
introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, con eccezione dei giardini botanici di interesse pubblico;
l) 
asportazione di minerali;
m) 
accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;
n) 
utilizzo di mezzi a motore o fuoristrada al di fuori della viabilità consentita;
o) 
sorvolo di velivoli non appositamente autorizzatI, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. 
Nelle aree protette classificate come Zona naturale di salvaguardia si applicano i divieti di cui al comma 3 ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b) e o).
5. 
Nelle aree protette classificate come Riserva speciale si applicano i divieti di di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o).
6. 
In materia di tutela e gestione della fauna, sono consentiti i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell'area protetta. Tali interventi sono effettuati secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate).
7. 
Fatto salvo il divieto di cui alla lettera a) del comma 3, il regolamento delle aree protette di cui all'articolo 24 integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti.
Capo II. 
ISTITUZIONE
Art. 9 
(Istituzione delle aree protette)
1. 
In conformità alle disposizioni di cui alla l. 394/1991, l'istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale.
2. 
La legge istitutiva individua, per ogni area:
a) 
i confini;
b) 
il livello di gestione (regionale, provinciale o locale);
c) 
la classificazione;
d) 
il soggetto gestionale;
e) 
i finanziamenti.
Art. 10 
(Aree protette preesistenti)
1. 
Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate con i medesimi confini, riportati nella cartografia allegata alla presente legge per farne parte integrante.
2. 
Le aree protette di cui al comma 1 sono classificate e denominate, in base a quanto previsto dall'articolo 5, come segue:
a) 
Parchi naturali a gestione regionale:
1) 
Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
2) 
Parco naturale della Val Troncea;
3) 
Parco naturale Orsiera-Rocciavrè;
4) 
Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
5) 
Parco naturale La Mandria;
6) 
Parco naturale di Stupinigi;
7) 
Parco naturale della Collina di Superga;
8) 
Parco naturale delle Alpi Marittime;
9) 
Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro;
10) 
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
11) 
Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
12) 
Parco naturale delle Lame del Sesia;
13) 
Parco naturale del Monte Fenera;
14) 
Parco naturale del Ticino;
15) 
Parco naturale dei Lagoni di Mercurago;
16) 
Parco naturale di Rocchetta Tanaro;
17) 
Parco naturale dell'Alta Val Sesia;
18) 
Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;
b) 
Parchi naturali a gestione provinciale:
1) 
Parco naturale del Lago di Candia;
2) 
Parco naturale del Monte San Giorgio;
3) 
Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour;
4) 
Parco naturale di Conca Cialancia;
5) 
Parco naturale del Colle del Lys;
6) 
Parco naturale della Rocca di Cavour;
c) 
Riserve naturali a gestione regionale:
1) 
Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco;
2) 
Riserva naturale dell'Orrido di Foresto;
3) 
Riserva naturale della Vauda;
4) 
Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera;
5) 
Riserva naturale del Ponte del Diavolo;
6) 
Riserva naturale del Bosco del Vaj;
7) 
Riserva naturale della Lanca di San Michele;
8) 
Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna;
9) 
Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;
10) 
Riserva naturale dell'Oasi del Po morto;
11) 
Riserva naturale del Molinello;
12) 
Riserva naturale Le Vallere;
13) 
Riserva naturale Arrivore e Colletta;
14) 
Riserva naturale dell'Orco e del Malone;
15) 
Riserva naturale della confluenza della Dora Baltea;
16) 
Riserva naturale del Mulino Vecchio;
17) 
Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;
18) 
Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;
19) 
Riserva naturale di Pian del Re;
20) 
Riserva naturale di Paesana;
21) 
Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi;
22) 
Riserva naturale Fontane;
23) 
Riserva naturale della confluenza del Bronda;
24) 
Riserva naturale della confluenza del Pellice;
25) 
Riserva naturale della confluenza del Varaita;
26) 
Riserva naturale della confluenza del Maira;
27) 
Riserva naturale del Torrente Orba;
28) 
Riserva naturale di Ghiaia Grande;
29) 
Riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana;
30) 
Riserva naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato;
31) 
Riserva naturale della Garzaia di Valenza;
32) 
Riserva naturale del Boscone;
33) 
Riserva naturale della confluenza del Tanaro;
34) 
Riserva naturale della Garzaia di Villarboit;
35) 
Riserva naturale della Garzaia di Carisio;
36) 
Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame;
37) 
Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande;
38) 
Riserva naturale della Val Sarmassa;
39) 
Riserva naturale delle Baragge;
40) 
Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto;
41) 
Riserva naturale di Fondo Toce;
d) 
Riserve naturali a gestione provinciale:
1) 
Riserva naturale dello Stagno di Oulx;
2) 
Riserva naturale dei Monti Pelati;
3) 
Riserva naturale del Brich Zumaglia;
4) 
Riserva naturale dei Ciciu del Villar;
5) 
Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo;
6) 
Riserva naturale di Crava-Morozzo;
e) 
Riserve naturali a gestione locale:
1) 
Riserva naturale del Parco Burcina "Felice Piacenza";
f) 
Zone naturali di salvaguardia a gestione regionale:
1) 
Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli;
2) 
Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
3) 
Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese;
4) 
Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo;
5) 
Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino;
6) 
Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese;
g) 
Zone naturali di salvaguardia a gestione locale:
1) 
Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa;
2) 
Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero;
3) 
Zona naturale di salvaguardia dell'Alpe Devero;
h) 
Riserve speciali a gestione regionale:
1) 
Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte;
2) 
Riserva speciale del Sacro Monte di Crea;
3) 
Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Colle di Buccione;
4) 
Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola;
5) 
Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo;
6) 
Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa;
7) 
Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;
i) 
Riserve speciali a gestione provinciale:
1) 
Riserva speciale della Bessa;
2) 
Riserva speciale di Benevagienna.
Capo III. 
GESTIONE
Art. 11 
(Disposizioni generali)
1. 
Le aree protette a gestione regionale sono gestite da appositi Enti strumentali della Regione di diritto pubblico.
2. 
Le aree protette a gestione provinciale e locale sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle Province, dai Comuni o dalle Comunità montane interessati territorialmente, che stabiliscono autonomamente la forma di gestione.
3. 
I Comuni a cui è trasferita la gestione di una stessa area protetta individuano un soggetto capofila per i rapporti con la Regione.
Art. 12 
(Soggetti gestori)
1. 
Le aree protette di cui all'articolo 10 sono gestite dai seguenti soggetti:
a) 
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, la Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, la Riserva naturale dell'Orrido di Foresto, il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
b) 
Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino al quale sono affidati in gestione il Parco naturale La Mandria, la Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli, il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera, la Riserva naturale della Vauda;
c) 
Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la Riserva naturale Arrivare e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, la Riserva naturale della confluenza della Dora Baltea, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la Riserva naturale del Ponte del Diavolo, la Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo;
d) 
Ente di gestione dei Parchi naturali delle Alpi Marittime e delle aree protette cuneesi al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben, il Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro;
e) 
Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese al quale sono affidati in gestione la Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese, la Riserva naturale di Pian del Re, la Riserva naturale del confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della confluenza del Pellice, la Riserva naturale della confluenza del Varaita, la Riserva naturale della confluenza del Maira;
f) 
Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo al quale è affidato in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
g) 
Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese/alessandrino e delle terre d'acqua al quale sono affidati in gestione la Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino, la Riserva naturale di Ghiaia Grande, la Riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana, la Riserva naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato, la Riserva naturale della Garzaia di Valenza, la Riserva naturale del Boscone, la Riserva naturale della confluenza del Tanaro, il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Riserva naturale del Torrente Orba, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame;
h) 
Ente di gestione delle aree protette astigiane al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa;
i) 
Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale di Fondo Toce;
j) 
Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia e delle Baragge al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia, il Parco naturale del Monte Fenera e la Riserva naturale delle Baragge;
k) 
Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola al quale è affidato in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;
l) 
Ente di gestione dei Sacri Monti al quale sono affidate in gestione la Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;
m) 
Amministrazione provinciale di Torino alla quale è trasferita la gestione delle aree protette di seguito elencate: Parco naturale del Lago di Candia, Parco naturale del Monte San Giorgio, Parco naturale del Monte Tre Denti _ Freidour, Parco naturale di Conca Cialancia, Parco naturale del Colle del Lys, Parco naturale della Rocca di Cavour, Riserva naturale dello Stagno di Oulx, Riserva naturale dei Monti Pelati;
n) 
Amministrazione provinciale di Cuneo alla quale è trasferita la gestione delle aree protette di seguito indicate: Riserva naturale dei Ciciu del Villar, Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, Riserva naturale di Crava-Morozzo, Riserva speciale di Benevagienna;
o) 
Amministrazione provinciale di Biella alla quale è trasferita la gestione delle aree protette di seguito elencate: Riserva naturale del Brich Zumaglia, Riserva speciale della Bessa;
p) 
Comune di Baceno al quale è trasferita la gestione della Zona naturale di salvaguardia dell'Alpe Devero;
q) 
Comune di Biella al quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Parco Burcina "Felice Piacenza";
r) 
Comuni di Alice Bel Colle, Cassine, Ricaldone, Bruno, Maranzana e Mombaruzzo ai quali è trasferita la gestione della Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti _ La Communa;
s) 
Comuni di Bra, Baldissero d'Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Sanfrè ai quali è trasferita la gestione della Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero.
Capo IV. 
ORGANI DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE
Art. 13 
(Disposizioni generali)
1. 
Gli organi degli Enti strumentali della Regione sono i seguenti:
a) 
il Presidente dell'Ente;
b) 
il Consiglio dell'Ente;
c) 
la Comunità delle aree protette.
Art. 14 
(Il Presidente dell'Ente)
1. 
Il Presidente dell'Ente, di seguito denominato Presidente, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Comunità delle aree protette di cui all'articolo 18.
2. 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il Consiglio dell'Ente e svolge le seguenti funzioni:
a) 
presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del Consiglio dell'Ente;
b) 
assegna gli obiettivi e le risorse necessarie al Direttore dell'Ente e valuta il raggiungimento dei risultati sulla base del programma di attività approvato dal Consiglio dell'Ente;
c) 
autorizza le variazioni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base e trasmette i provvedimenti adottati al Consiglio dell'Ente per la necessaria ratifica da effettuarsi entro la prima seduta dello stesso;
d) 
adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del Consiglio dell'Ente salvo ratifica da parte del Consiglio medesimo;
e) 
svolge altresì le funzioni a lui attribuite dallo Statuto dell'Ente.
3. 
I provvedimenti di cui al comma 2 lettera d), sono sottoposti al Consiglio dell'Ente, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia.
4. 
Il Consiglio dell'Ente, qualora abbia negato la ratifica o abbia modificato i provvedimenti di cui al comma 2 lettera d), adotta i necessari atti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati.
5. 
La carica di Presidente è incompatibile con le cariche richiamate all'articolo 16, comma 1 ed inoltre con quella di Presidente di altro Ente di gestione di area protetta, di Presidente della Comunità delle aree protette dell'Ente e di sindaco o assessore comunale dei Comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'Ente.
6. 
Il Presidente dura in carica cinque anni dalla data di insediamento del Consiglio dell'Ente e può essere rinominato per un massimo di due volte.
7. 
Il Presidente decade dal suo incarico automaticamente nel caso di mancata convocazione del Consiglio nel numero annuo di sedute previste, nel caso di mancata convocazione del Consiglio richiesta dai componenti dello stesso ai sensi dell'articolo 15, comma 8, ed in caso di più di due assenze ingiustificate alle sedute di Consiglio.
8. 
Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate all'Ente e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo Statuto dell'Ente che disciplina le successive determinazioni.
9. 
Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento dello stesso. Il Vice Presidente, che non è organo dell'Ente, è eletto dal Consiglio dell'Ente tra i membri designati dalla Comunità delle aree protette.
Art. 15 
(Il Consiglio dell'Ente)
1. 
Il Consiglio dell'Ente, di seguito denominato Consiglio, è formato dal Presidente e da sei componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti sono così individuati:
a) 
uno su designazione delle Province interessate;
b) 
cinque su designazione della Comunità delle aree protette di cui all'articolo 18.
2. 
In deroga a quanto disposto al comma 1 il Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese/alessandrino e delle terre d'acqua è formato dal Presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti sono nominati su designazione della Comunità delle aree protette, ed uno di questi è indicato dalla Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino. Sono fatte salve le tradizioni e le consuetudini previste dallo Statuto della Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino.
3. 
Tra i componenti di cui ai commi 1 e 2 designati dalla Comunità delle aree protette, sono nominati un rappresentante indicato dalle Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative in sede locale e riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e un rappresentante indicato dalle Associazioni agricole di categoria.
4. 
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, il Consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è così composto:
a) 
il Presidente dell'Ente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
b) 
due componenti designati dalla Comunità delle aree protette di cui all'articolo 18;
c) 
sette componenti, rappresentanti di ciascun Sacro Monte, designati d'intesa tra le Amministrazioni civili e religiose interessate;
d) 
un esperto di livello internazionale designato dalle Università degli Studi piemontesi.
5. 
Il Consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, tra i quali il Presidente.
6. 
Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) 
elegge il Vice-Presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità delle aree protette;
b) 
individua la sede legale dell'Ente e le eventuali sedi operative;
c) 
adotta lo Statuto dell'Ente e delibera le sue modificazioni;
d) 
adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;
e) 
delibera il programma annuale e pluriennale dell'Ente;
f) 
delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
g) 
approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'Ente;
h) 
delibera i regolamenti previsti dalla vigente normativa;
i) 
attribuisce l'incarico di direttore dell'Ente e gli altri incarichi dirigenziali;
j) 
delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'Ente;
k) 
nomina i rappresentanti dell'Ente presso altri Enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;
l) 
esprime i pareri di competenza dell'Organo politico;
m) 
ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal Presidente dell'Ente;
n) 
affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;
o) 
assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.
7. 
Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. I suoi componenti possono essere rinominati.
8. 
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.
9. 
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.
10. 
Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.
11. 
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo Statuto dell'Ente, le sue modificazioni, e il regolamento di cui all'articolo 24.
Art. 16 
(Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri)
1. 
La carica di consigliere dell'Ente è incompatibile con le seguenti cariche:
a) 
parlamentare;
b) 
presidente di regione;
c) 
presidente di provincia;
d) 
consigliere o assessore regionale;
e) 
consigliere o assessore provinciale;
f) 
presidente o assessore di comunità montana territorialmente interessata dalle aree protette gestite dall'Ente;
g) 
sindaco dei Comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'Ente. Tale incompatibilità non si applica per i membri designati dalla Comunità delle aree protette;
h) 
dipendente dell'Ente;
i) 
membro di organismi di controllo sull'attività dell'Ente.
2. 
I consiglieri decadono automaticamente dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive di Consiglio.
3. 
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate all'Ente e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo Statuto dell'Ente, che disciplina le successive determinazioni.
4. 
In caso di dimissioni, decadenza o comunque di vacanza del posto di consigliere, il membro nominato permane in carica per il periodo di durata del Consiglio.
Art. 17 
(Indennità)
1. 
Al Presidente di ogni Ente di gestione spetta un'indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'indennità di carica mensile lorda varia da un minimo di un decimo ad un massimo di un quarto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai Consiglieri regionali.
2. 
Al Vice Presidente di ogni Ente di gestione spetta un'indennità di carica pari ad un quarto di quella spettante al Presidente.
3. 
Agli altri componenti del Consiglio direttivo è corrisposta un'indennità annuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non superiore al settanta per cento dell'indennità spettante al Vice Presidente, oltre alle spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio.
Art. 18 
(La Comunità delle aree protette)
1. 
Ai sensi dell' articolo 24 della l. 394/1991 è costituita, per ciascun Ente di gestione, la Comunità delle aree protette, di seguito denominata Comunità.
2. 
La Comunità è composta dai Presidenti delle Province, dai Sindaci, e dai Presidenti delle Comunità montane, ove presenti, nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'Ente.
3. 
Ciascun componente della Comunità può delegare un assessore dell'Ente di appartenenza.
4. 
La Comunità è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente di gestione.
5. 
La Comunità svolge le seguenti funzioni:
a) 
designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del Consiglio ;
b) 
esprime parere obbligatorio sullo Statuto di cui all'articolo 23;
c) 
esprime parere obbligatorio sul Regolamento, di cui all'articolo 24, per le aree protette di propria competenza;
d) 
elabora il Piano economico-sociale, di cui all'articolo 25, per le aree protette di propria competenza;
e) 
esprime parere obbligatorio sui Piani di area dei Parchi, di cui all'articolo 26, per i Parchi naturali e per le Zone naturali di salvaguardia di propria competenza;
f) 
esprime parere obbligatorio sui Piani naturalistici, di cui all'articolo 27, per le Riserve naturali di propria competenza;
g) 
esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente di gestione;
h) 
esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.
6. 
I pareri di cui al comma 5 sono adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.
7. 
La Comunità elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente ed è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Ente.
8. 
La prima seduta della Comunità è convocata dal Presidente della Provincia avente il maggior numero di Comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'Ente.
Capo V. 
PERSONALE
Art. 19 
(Personale)
1. 
I soggetti gestori delle aree protette provvedono all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.
2. 
Le Province ed i Comuni ai quali sono affidate in gestione aree protette, provvedono autonomamente ad individuare il personale dedicato.
3. 
La Regione approva con deliberazione di Giunta le declaratorie dei profili professionali del personale degli Enti di gestione.
4. 
La Regione definisce con deliberazione di Giunta le dotazioni organiche degli Enti di gestione. In sede di prima applicazione le dotazioni organiche dei nuovi Enti sono definite entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. 
Nelle more degli adempimenti di cui al comma 4 le dotazioni organiche dei nuovi Enti sono definite a livello di sistema e corrispondono alle dotazioni organiche complessive degli Enti soppressi.
6. 
Il personale in servizio presso gli Enti soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo dei nuovi Enti di gestione come di seguito elencato:
a) 
il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea, dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e stazione Juniperus Oxicedrus di Crotta San Giuliano, dell'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e dell'Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;
b) 
il personale dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Area metropolitana di Torino;
c) 
il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po-tratto torinese e dell'Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese;
d) 
il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime e dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime e delle aree protette cuneesi;
e) 
il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto cuneese è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese;
f) 
il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
g) 
il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto Vercellese/Alessandrino, del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese/alessandrino e delle terre d'acqua;
h) 
il personale dell'Ente di gestione dei parchi e riserve naturali astigiani è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette astigiane;
i) 
il personale dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina "Felice Piacenza", dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'area attrezzata Brich Zumaglia e Mont Prevè,dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia e delle Baragge;
j) 
il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino e dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;
k) 
il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola;
l) 
il personale dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del canavese, dell'Ente di gestione della Riserva naturale del Sacro Monte di Varallo, dell'Ente di gestione del Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione è inquadrato presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti.
7. 
Il Direttore dell'Ente di gestione può delegare la responsabilità di procedimenti amministrativi connessi alle competenze proprie del profilo professionale ricoperto a dipendenti di ruolo di categoria D con l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
8. 
Gli Enti di gestione privi di dirigente in servizio avviano le procedure di reclutamento di una unità di qualifica dirigenziale, a cui affidare l'incarico di Direttore dell'Ente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio. Nelle more della copertura del posto di qualifica dirigenziale le funzioni di Direttore dell'Ente sono assunte da un funzionario inquadrato nella categoria D individuato dal Consiglio.
9. 
Il personale degli Enti di gestione delle aree protette regionali svolge, previa preparazione professionale, attività di antincendio boschivo e di protezione civile in occasione di eventi calamitosi anche al di fuori del territorio gestito dall'Ente di appartenenza sulla base di apposita convenzione con le Autorità competenti in materia.
10. 
In sede di prima applicazione è istituito un tavolo di concertazione sindacale di livello territoriale per la trattazione delle materie di interesse generale previste dal vigente contratto nazionale.
Art. 20 
(Dirigenza)
1. 
La qualifica di dirigente è articolata in livelli diversificati di funzione.
2. 
L'incarico di Direttore dell'Ente di cui all'articolo 15, comma 6, lettera i), è attribuito ad un dirigente di ruolo dell'Ente a cui compete un'indennità di posizione non superiore a quella di responsabile di Settore della Regione Piemonte.
3. 
Agli altri dirigenti sono conferiti incarichi di responsabile di struttura o di staff.
4. 
Il Direttore è superiore gerarchico degli altri dirigenti dell'Ente.
5. 
Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un periodo non inferiore a due e non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
6. 
Il dirigente, secondo le specifiche attribuzioni:
a) 
dirige la struttura organizzativa a cui è preposto, verifica i risultati e controlla i tempi, i costi e i rendimenti dell'attività amministrativa;
b) 
provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse formalmente assegnate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
c) 
svolge funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio e ricerca;
d) 
verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività del personale della struttura di cui è responsabile;
e) 
provvede alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;
f) 
individua, tra i dipendenti dell'Ente, la figura professionale alla quale delegare le competenze sopra citate relative alle manifestazioni di conoscenza;
g) 
effettua la contestazione degli addebiti, cura l'istruttoria del procedimento disciplinare e applica le sanzioni disciplinari nel rispetto delle procedure stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali;
h) 
adotta gli atti di gestione del personale e attribuisce i trattamenti economici accessori sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio dell'Ente nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente così come definiti dai contratti collettivi di lavoro;
i) 
è responsabile dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, e adotta i provvedimenti di cui all' articolo 28, comma 8, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
j) 
promuove le liti attive e passive e può conciliare e transigere se a ciò espressamente delegato dal Consiglio dell'Ente;
k) 
presiede le commissioni di gara, di concorso, e stipula i contratti;
l) 
rappresenta agli organi di direzione politica gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni;
m) 
razionalizza e semplifica le procedure;
n) 
impartisce direttive e indirizzi ai collaboratori;
o) 
applica le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dalla vigente normativa legislativa e contrattuale;
p) 
determina, nell'ambito dei criteri definiti dal Consiglio dell'Ente, gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale, nel rispetto delle procedure dai contratti collettivi nazionale di lavoro del personale dipendente;
q) 
fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
r) 
affida gli incarichi di consulenza per le questioni attinenti l'esercizio delle funzioni affidate, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale);
s) 
svolge le funzioni previste dalla l.r. 51/1997 in quanto non espressamente attribuite agli organi di direzione politica.
7. 
Al Direttore dell'Ente sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri:
a) 
è segretario del Consiglio e della Comunità del Parco. A tal fine partecipa con parere consultivo alle riunioni degli organi medesimi;
b) 
in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
c) 
dirige la struttura organizzativa dell'Ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo ripartendole tra le diverse strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi;
d) 
propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione. A tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'Ente e la struttura gestionale;
e) 
provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
f) 
esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell'Ente.
Art. 21 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sulle aree protette istituite con legge è affidata, sui territori di rispettiva competenza:
a) 
al personale di vigilanza dipendente degli Enti di gestione delle aree protette a gestione regionale;
b) 
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza faunistica provinciale, al Corpo Forestale dello Stato;
c) 
alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi) previa convenzione con gli Enti di gestione interessati.
2. 
Al personale di vigilanza in ruolo presso gli Enti di gestione delle aree protette è attribuita, ai sensi dell' articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del Codice di procedura penale), la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza.
3. 
Il personale di vigilanza degli Enti di gestione esercita le funzioni di polizia giudiziaria sui territori facenti parte della Rete Natura 2000, qualora affidati in gestione all'Ente di appartenenza, ovvero a seguito di apposita convenzione con i soggetti gestori.
4. 
Il suddetto personale di vigilanza è dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e firmato dal Presidente dell'Ente recante la funzione di polizia giudiziaria esercitata.
5. 
Per il personale di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) è d'obbligo l'uso dell'uniforme che è unica per tutti i dipendenti ed è stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.
Capo VI. 
STRUMENTI DI GESTIONE
Art. 22 
(Norme contabili)
1. 
Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività gli Enti di gestione si avvalgono di risorse finanziarie derivanti da:
a) 
trasferimenti dall'Unione Europea e dallo Stato;
b) 
trasferimenti regionali;
c) 
trasferimenti da altri enti pubblici;
d) 
attività commerciali ed erogazioni di servizi, compatibili con le finalità istituzionali;
e) 
sponsorizzazioni di soggetti privati;
f) 
redditi patrimoniali;
g) 
canoni di concessioni ed altri diritti;
h) 
lasciti, donazioni erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 1 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale).
2. 
I trasferimenti regionali sono distinti in:
a) 
assegnazioni ordinarie, destinate alla copertura degli oneri del personale ed alla gestione corrente;
b) 
assegnazioni straordinarie vincolate.
3. 
I criteri di riparto dei fondi da assegnare ai soggetti gestori sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della programmazione e delle priorità regionali.
4. 
La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il Sistema delle aree protette quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi.
5. 
Gli Enti adottano le norme contabili di cui al capo V della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e, per quanto applicabili, le altre disposizioni della legge stessa, salvo quanto disposto ai commi 6, 7, 8, 9 e 10.
6. 
Lo schema di bilancio degli Enti è unico ed è approvato dalla Giunta regionale.
7. 
Le variazioni finanziarie tra capitoli della stessa unità previsionale e le variazioni conseguenti ad assegnazioni pubbliche vincolate sono autorizzate con provvedimento del Presidente dell'Ente e ratificate dal Consiglio nella prima seduta successiva.
8. 
Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione dei nuovi Enti per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati, per ciascun capitolo, dalla somma degli stanziamenti iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli Enti soppressi.
9. 
Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del canavese alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nel bilancio di previsione dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.
10. 
Gli organi degli Enti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono esclusivamente le funzioni finalizzate alla chiusura dei documenti contabili relativi all'esercizio finanziario dell'Ente soppresso da adottare entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 23 
(Statuto)
1. 
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti di gestione adottano lo Statuto dell'Ente che è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. 
Al fine di garantire omogeneità di contenuto negli Statuti, la Giunta regionale predispone uno schema quadro al quale gli Enti di gestione debbono attenersi.
Art. 24 
(Regolamento)
1. 
I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento che disciplina le attività e i comportamenti all'interno di ciascuna area protetta.
2. 
Il regolamento è adottato dal Consiglio e dagli organi provinciali e comunali competenti ed è approvato dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. 
Per le violazioni alle norme contenute nel regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 59, comma 5.
Capo VII. 
PIANIFICAZIONE
Art. 25 
(Piano economico-sociale)
1. 
Nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette e dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime ed in sintonia con il documento di programmazione economico-finanziaria della Regione, la Comunità delle aree protette promuove lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati e di quelli ad essi adiacenti.
2. 
A tal fine la Comunità, con il concorso delle parti sociali ed economiche interessate, elabora un Piano pluriennale economico-sociale relativo alle aree protette di propria competenza per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso accordi di programma.
3. 
Il Piano di cui al comma 2 è predisposto dalla Comunità entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ed è adottato dal Consiglio dell'Ente. Il Piano è inviato alla Giunta regionale che lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale che deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento. La Giunta regionale può provvedere a richiedere modifiche ed integrazioni alla Comunità, sospendendo i termini di approvazione e può, motivandone le ragioni, modificarne i contenuti.
4. 
Per le aree protette in gestione alle Province o ai Comuni il Piano economico-sociale è predisposto dagli organi provinciali e comunali competenti, con il concorso delle parti sociali ed economiche interessate, ed è approvato dalla Regione con le procedure di cui al comma 3.
5. 
Il Piano pluriennale economico-sociale prevede forme di incentivazione all'utilizzo di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) finalizzati al conseguimento delle certificazioni ambientali previste dalle procedure europee ed internazionali, con particolare riferimento alla registrazione EMAS.
Art. 26 
(Piano di area del Parco)
1. 
Per le aree naturali protette classificate Parco naturale o Zona naturale di salvaguardia, è redatto un Piano di area che costituisce strumento coordinato con la pianificazione territoriale regionale e che risponde ai principi ed alla norma di cui all' articolo 25 della l. 394/1991.
2. 
I Piani di area sono adottati dai soggetti gestionali competenti che, a seguito dell'adozione, garantiscono:
a) 
la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;
b) 
la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;
c) 
l'esame delle osservazioni.
3. 
Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di novanta giorni, provvede alla predisposizione degli elaborati conseguenti con provvedimento motivato da trasmettere alla Giunta regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano di area definitivo al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. 
In caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei Piani di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti.
5. 
Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa urbanistica vigente.
6. 
I Piani di area hanno validità a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.
7. 
Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio regionale di approvazione dei Piani che, ai sensi dell' articolo 25, comma 2, della l. 394/1991, hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono le previsioni e le normative difformi contenute nei piani paesistici e nei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
8. 
Fino all'approvazione del Piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal Comune competente, previo parere obbligatorio del soggetto gestore dell'area protetta.
9. 
Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i Piani di area efficaci al momento della entrata in vigore della presente legge.
Art. 27 
(Piani naturalistici e Piani di gestione)
1. 
Le aree protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al Piano naturalistico che contiene le indicazioni e le normative per la gestione degli aspetti naturali delle singole aree protette.
2. 
In deroga a quanto previsto dall' articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale) come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7 (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979), i Piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli Enti locali coinvolti e delle Associazioni ambientaliste e di categoria interessate.
3. 
I Piani naturalistici hanno valore di piano gestionale dell'area protetta e le norme in essi contenute sono vincolanti ad ogni livello.
4. 
Per le Riserve speciali i Piani naturalistici sono sostituiti da Piani di gestione che sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui al comma 2 ed hanno il valore di cui al comma 3.
5. 
Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i Piani naturalistici ed i Piani di gestione efficaci al momento di entrata in vigore della presente legge.
6. 
Per le violazioni alle norme contenute nei Piani di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 59, comma 6.
Art. 28 
(Piani di assestamento forestale)
1. 
In presenza di aree protette che contengano significative superfici boscate, il soggetto gestore predispone un Piano di assestamento forestale redatto ed approvato secondo le vigenti normative in materia.
2. 
I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono attuati dai soggetti gestori su finanziamento proprio, su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o comunitari.
3. 
Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i Piani di assestamento esecutivi al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 29 
(Valutazione degli effetti degli strumenti di pianificazione)
1. 
Gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 sono sottoposti alle procedure di valutazione previste dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2. 
Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.
Capo VIII. 
COMPETENZE REGIONALI
Art. 30 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il Sistema regionale delle aree protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione Europea e nazionali.
2. 
La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale.
3. 
La Regione attua il monitoraggio ed il controllo sull'attività degli Enti di gestione e ne valuta i risultati in relazione alle finalità ed agli obiettivi generali e specifici. In particolare svolge le seguenti attività:
a) 
coordina l'applicazione omogenea degli istituti giuridici ed economici dei contratti di lavoro dei dipendenti degli Enti di gestione in armonia con le disposizioni adottate per il personale regionale;
b) 
coordina l'applicazione omogenea delle normative in materia contabile;
c) 
realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;
d) 
raccoglie la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;
e) 
pronuncia l'annullamento di provvedimenti assunti dagli organi degli Enti di gestione qualora si riscontrino vizi di legittimità o decisioni contrastanti con le direttive regionali;
f) 
interviene con verifiche amministrative e con il commissariamento nei casi e con le procedure di cui all'articolo 31.
4. 
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono istituiti presso l'Assessorato competente:
a) 
l'Ufficio di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 2 e 10, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), con il compito, in particolare, di:
1) 
certificare i bilanci degli Enti;
2) 
certificare i contratti decentrati integrativi ai fini del rispetto dei vincoli contrattuali e di bilancio;
3) 
fornire indirizzi per la corretta ed omogenea applicazione delle norme e delle procedure contabili, fiscali e di gestione finanziaria;
4) 
verificare la correttezza contabile e amministrativa dei provvedimenti degli Enti;
b) 
il Centro di documentazione e ricerca sulle aree protette, finalizzato alla conoscenza del patrimonio tutelato ed alla sua diffusione a fini didattici e culturali, che assicura, in particolare:
1) 
l'informazione e la comunicazione istituzionale;
2) 
la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree protette mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;
3) 
la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;
4) 
la promozione di forme di utilizzo didattico e culturale delle aree protette;
c) 
l'Osservatorio sulle aree protette, con il compito di fornire alla Regione ed ai soggetti gestori il supporto per il coordinamento delle metodologie da adottare nella programmazione strategica e nella rendicontazione sociale delle attività degli stessi;
d) 
la Commissione di valutazione per i dirigenti degli Enti di gestione delle aree protette ai sensi dell' articolo 5 del d.lgs. 286/1999, con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli Enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione. Funge da segretario un funzionario della Direzione regionale competente.
5. 
I componenti degli organismi di cui alle lettere a) e d) del comma 4 non possono ricoprire incarichi di consulenza presso gli Enti di gestione per le materie oggetto di controllo.
6. 
Gli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono costituiti da funzionari degli uffici regionali competenti per materia, da funzionari degli Enti di gestione e, ove necessario, da membri esperti nelle materie da trattare e sono istituiti con provvedimento del dirigente regionale responsabile.
7. 
La Commissione di cui alla lettera d) del comma 4 è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da membri esperti in materia di organizzazione e gestione del personale con specifica conoscenza della realtà del Sistema delle aree protette piemontesi. Funge da segretario un funzionario della Direzione regionale competente.
8. 
La Regione, previa comunicazione agli Enti di gestione, si avvale dei dirigenti degli Enti per lo svolgimento di particolari attività connesse alle esigenze del Sistema regionale delle aree protette.
9. 
Per l'esercizio delle attività di programmazione, coordinamento e controllo gli Enti di gestione trasmettono alla Regione gli atti di programmazione e di gestione di seguito indicati:
a) 
la proposta di Statuto dell'Ente e le modificazioni allo stesso;
b) 
gli atti di programmazione economico-sociale, di pianificazione territoriale e di pianificazione strategica;
c) 
i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;
d) 
la proposta di programma triennale dei lavori pubblici;
e) 
il programma operativo recante per ciascun obiettivo le strategie di azione, gli interventi, le risorse dell'anno;
f) 
i piani di lavoro dirigenziali;
g) 
la relazione annuale sull'attività svolta dall'Ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;
h) 
le convenzioni;
i) 
i contratti di lavoro decentrati integrativi;
j) 
l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.
10. 
La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali.
Art. 31 
(Commissariamento)
1. 
In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli Enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, previamente invitati a provvedere, la Giunta regionale invia apposito Commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 26, 27 e 28 o per eseguire gli impegni validamente assunti.
2. 
La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione per:
a) 
gravi omissioni o violazioni di legge;
b) 
gravi inadempienze attuative dei piani di cui agli articoli 26, 27 e 28;
c) 
adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con le direttive regionali;
d) 
persistente inattività o impossibilità di funzionamento.
3. 
Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente.
Art. 32 
(Comitato tecnico-scientifico delle aree protette)
1. 
È istituito il Comitato tecnico-scientifico delle aree protette, di seguito denominato Comitato, che funge da supporto per la politica regionale delle aree protette.
2. 
Il Comitato è organo consultivo della Giunta regionale, del Consiglio regionale e dei soggetti gestori delle aree protette.
3. 
Il Comitato esprime pareri in merito:
a) 
alla Carta della Natura Regionale di cui all'articolo 3;
b) 
alle proposte di legge ed ai disegni di legge relativi all'istituzione di aree protette;
c) 
agli strumenti di pianificazione territoriale e di gestione delle aree protette;
d) 
alle proposte ed ai disegni di legge contenenti norme che incidano sulla gestione delle aree protette.
4. 
Il Comitato è così composto:
a) 
quattro esperti in materie biologiche, naturalistiche e faunistiche, di cui due designati dalle Università degli Studi di Torino e due designati dalle Università degli Studi del Piemonte orientale;
b) 
tre esperti in materie territoriali, urbanistiche , architettoniche e artistiche designati dal Politecnico di Torino;
c) 
due esperti in materie storiche e geografiche designati dalle Università, di cui uno designato dall'Università degli Studi di Torino e uno designato dalle Università degli Studi del Piemonte orientale;
d) 
un membro designato dall'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA);
e) 
un dipendente dell'Assessorato al quale è affidata la competenza in materia di aree protette, che funge da Segretario del Comitato.
5. 
I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.
6. 
Il Comitato si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal suo Presidente, su richiesta dell'Assessore regionale competente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
7. 
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Il Comitato si esprime a maggioranza assoluta dei presenti.
8. 
Il Comitato dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. Esso svolge la propria attività fino all'insediamento del nuovo Comitato.
9. 
Ai componenti del Comitato di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 spetta, per ogni riunione, un gettone di presenza pari ad euro 30, rivalutabile ogni 5 anni con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 33 
(Centro di documentazione dei Sacri Monti, Calvari e complessi devozionali europei)
1. 
È istituito il Centro di documentazione dei Sacri Monti, Calvari e complessi devozionali europei con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea.
2. 
Il Centro di documentazione dei Sacri Monti, Calvari e complessi devozionali europei persegue le seguenti finalità:
a) 
raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei Sacri Monti, Calvari e complessi devozionali europei;
b) 
sviluppo dell'atlante dei Sacri Monti, Calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;
c) 
promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;
d) 
promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.
3. 
Il Centro di documentazione è diretto da un dirigente di ruolo dell'Ente di gestione delle Riserve speciali dei Sacri Monti.
4. 
Le attività del Centro di documentazione sono programmate e valutate da un Comitato scientifico composto da quattro membri esperti, nominati dall'Ente di gestione delle Riserve speciali dei Sacri Monti, di cui due designati dalla Giunta regionale, uno dall'Università di Torino e uno dal Consiglio dell'Ente.
5. 
L'Ente di gestione con proprio provvedimento disciplina il funzionamento del Comitato.
6. 
Il Comitato predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Regione Piemonte.
7. 
Ai membri del Comitato scientifico spetta, per ogni riunione, un gettone di presenza pari ad euro 30, rivalutabile ogni cinque anni con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 34 
(Federazione italiana dei Parchi e delle Riserve naturali)
1. 
La Regione riconosce come interlocutore istituzionale per la politica delle aree protette la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali e la sua articolazione regionale denominata Coordinamento regionale di Federparchi per la Regione Piemonte.
Capo IX. 
ATTIVITÀ, CONTRIBUTI, COLLABORAZIONI E RISARCIMENTI
Art. 35 
(Gestione faunistica)
1. 
La gestione faunistica delle aree naturali protette è effettuata, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, in base alle norme di cui alla l.r. 36/1989.
Art. 36 
(Attività agricole e silvo-pastorali)
1. 
Le attività agricole e silvo-pastorali che si svolgono nelle aree protette e che rispondono ai principi della sostenibilità ambientale rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare.
2. 
La qualificazione e valorizzazione delle attività di cui al comma 1 avviene attraverso l'applicazione degli strumenti di programmazione, di pianificazione e di gestione delle aree protette di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28.
3. 
I soggetti gestori delle aree protette valorizzano e sostengono le aziende agricole multifunzionali di cui sia verificata la conduzione secondo i principi della sostenibilità ambientale.
4. 
I soggetti gestori stabiliscono, mediante regolamenti e bandi pubblici, l'erogazione di contributi alle aziende agro-forestali multifunzionali, costituenti presidio di salvaguardia idrogeologica o importanti ai fini della conservazione degli habitat seminaturali o del patrimonio genetico rappresentato da colture locali o razze animali allevate in via di estinzione.
5. 
I soggetti gestori stipulano accordi agroambientali con le associazioni professionali agricole volti all'adozione di tecniche colturali compatibili con la conservazione della biodiversità ed all'integrazione del reddito aziendale attraverso il sostegno di filiere produttive per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e per l'integrazione delle attività produttive con il turismo rurale ed enogastronomico.
Art. 37 
(Contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni)
1. 
In applicazione dell' articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) i soggetti gestori possono stipulare contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire una migliore qualità dei servizi prestati.
Art. 38 
(Risarcimenti ed indennizzi)
1. 
I risarcimenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono erogati secondo le norme e le procedure di cui all' articolo 10 della l.r. 36/1989.
2. 
Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree boscate.
3. 
Sono risarcibili i danni agli allevamenti provocati dalla fauna selvatica.
4. 
Al fine dell'indennizzo dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, deve essere accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione che impedisca in tutto o in parte l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
a) 
la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di monticazione;
b) 
le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
5. 
Non sono indennizzabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme urbanistiche e territoriali.
6. 
Non sono dovuti indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.
7. 
È fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.
8. 
A seguito dell'accertamento del danno da parte dei soggetti gestori, gli stessi procedono alla liquidazione entro centoventi giorni dalla data dell'accertamento medesimo.
Capo X. 
TRASFERIMENTO DI DIRITTI E DOVERI
Art. 39 
(Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
1. 
Gli Enti istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate in gestione le aree protette degli Enti soppressi subentrano nei rapporti attivi e passivi e acquisiscono la titolarità dei beni mobili ed immobili.
2. 
L'Ente di gestione dei Sacri Monti subentra nei rapporti attivi e passivi del soppresso Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del canavese e ne acquisisce la titolarità dei beni mobili ed immobili.
3. 
Il Comune di Biella subentra nei rapporti attivi e passivi del soppresso Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina "Felice Piacenza" con esclusione dei rapporti di lavoro dipendente per i quali subentra l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia e delle Baragge.
4. 
I beni mobili e immobili di proprietà degli Enti di gestione strettamente funzionali ad aree protette affidate ad Enti locali sono trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte che ne garantisce l'uso ai soggetti medesimi su base convenzionale.
Titolo III. 
CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
Capo I. 
FINALITÀ E DEFINIZIONE DELLA RETE NATURA 2000
Art. 40 
(Rete Natura 2000)
1. 
La Regione riconosce l'importanza della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e del mantenimento e ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione ex situ delle specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica e delle sue componenti, in considerazione dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, e garantisce, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle comunità locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche di interesse comunitario, di cui agli allegati A, B, D e E del d.p.r. 357/1997.
2. 
Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione partecipa alla costituzione della Rete Ecologica Europea denominata Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della dir. 92/43/CEE. Le aree della Rete Natura 2000, ricadenti sul territorio regionale, fanno parte della Rete Ecologica Regionale di cui all'articolo 2 e sono individuate nella Carta della Natura Regionale di cui all'articolo 3.
3. 
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della dir. 92/43/CEE, la Rete Natura 2000 comprende:
a) 
le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), designate ai sensi dell' articolo 3 del d.p.r. 357/1997 con riferimento all'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) adottati con decisione della Commissione Europea;
b) 
le Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui all'articolo 4, comma 1, della dir. 79/409/CEE, individuate con le procedure di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sentiti, in apposite conferenze dei servizi, gli Enti locali interessati.
4. 
I SIC di cui all' articolo 2, comma 2, del d.p.r. 357/1997, sono individuati con deliberazione della Giunta Regionale e comunicati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ai fini della presentazione e formulazione alla Commissione Europea dell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) e sono riportati nella Carta della Natura Regionale di cui all'articolo 3.
5. 
L'istituzione delle ZPS decorre dalla data di trasmissione alla Commissione Europea da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio dei formulari e delle cartografie delle ZPS medesime.
6. 
La Regione tiene conto, nell'individuazione dei SIC e delle ZPS, delle segnalazioni delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali, degli Enti di gestione delle aree protette, delle Istituzioni e Organizzazioni scientifiche e culturali, delle Associazioni di categoria, di protezione ambientale e venatorie.
7. 
L'aggiornamento dell'elenco dei SIC e delle ZPS, la modifica della loro delimitazione e dei contenuti delle relative schede informative, sono effettuati secondo le procedure di cui al presente articolo.
Capo II. 
GESTIONE
Art. 41 
(Misure di salvaguardia e di conservazione)
1. 
La Giunta Regionale dispone, con propria deliberazione, le misure di salvaguardia e di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei SIC e delle ZPS e la designazione delle ZSC.
2. 
Le misure di cui al comma 1 garantiscono l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali, e sono accompagnati, all'occorrenza, dall'individuazione dei soggetti attuatori.
Art. 42 
(Gestione delle ZSC, dei SIC e delle ZPS)
1. 
La gestione delle ZSC, dei SIC e delle ZPS, in attuazione e nei limiti di cui all' articolo 4 del d.p.r. 357/1997, è delegata ai soggetti di cui ai commi successivi.
2. 
La gestione delle ZSC, dei SIC e delle ZPS che interessano, anche parzialmente, Comuni sul cui territorio ricadono aree protette è delegata ai soggetti gestori di tali aree.
3. 
La gestione delle ZSC, dei SIC e delle ZPS che interessano Comuni sul cui territorio non ricadono aree protette, sentiti gli Enti locali interessati, è delegata a:
a) 
Enti di gestione di aree protette limitrofe;
b) 
Comuni;
c) 
Comunità Montane;
d) 
Province.
4. 
La delega della gestione è disposto con deliberazione della Giunta regionale che, sulla base di apposite convenzioni, definisce:
a) 
i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto gestore;
b) 
il perimetro dell'area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturale;
c) 
le prospettive di valorizzazione;
d) 
le risorse necessarie per la gestione.
5. 
Nel caso in cui la gestione sia delegata a più soggetti, al fine di garantire il coordinamento gestionale, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 stabilisce la forma gestionale più idonea.
6. 
I soggetti gestori possono sub-delegare in tutto o in parte la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici o privati regolando, previo parere vincolante della Giunta regionale, i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.
6. 
Per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione il soggetto gestore ricerca la collaborazione dei privati proprietari con i quali stipula accordi di gestione, ovvero con gli imprenditori agricoli con i quali stipula apposite convenzioni ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).
Art. 43 
(Piano di gestione)
1. 
I soggetti gestori delle ZSC, dei SIC e delle ZPS predispongono su direttiva regionale, qualora ritenuto necessario, il relativo Piano di gestione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.
2. 
Il Piano di gestione è adottato dal soggetto gestore, a seguito di Conferenze dei servizi degli Enti territorialmente interessati.
3. 
Il soggetto adottante provvede all'invio del Piano alla Giunta regionale che lo approva.
4. 
Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei Piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti.
5. 
Dalla data di adozione dei Piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per il piano territoriale dalla normativa urbanistica vigente.
6. 
I Piani di gestione hanno effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti.
7. 
I piani territoriali, urbanistici e di settore, i piani di area delle aree protette, i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti assumono gli effetti e l'efficacia dei piani di gestione qualora predisposti, per quanto riguarda gli ambiti territoriali individuati come ZSC, pSIC, SIC, e ZPS, in conformità con quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 1.
Art. 44 
(Valutazione di incidenza di interventi e progetti)
1. 
Gli interventi ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle ZSC , nei pSIC, nei SIC e nelle ZPS, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all' articolo 5 del d.p.r. 357/1997.
2. 
Gli interventi ed i progetti specifici eseguiti o finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, dalle Province, dai soggetti gestori delle aree protette e dai soggetti gestori delle ZSC, dei SIC e delle ZPS, non soggetti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale, sono sottoposti a valutazione di incidenza svolta rispettivamente dalla struttura regionale, provinciale, dei soggetti gestori delle aree protette e dei soggetti gestori delle ZSC, dei SIC e delle ZPS, responsabile del procedimento.
3. 
Gli interventi ed i progetti non compresi nella casistica di cui al comma 2 sono sottoposti a valutazione di incidenza svolta dall'autorità competente al procedimento di autorizzazione o di approvazione, previa verifica positiva di assoggettabilità alla procedura.
4. 
L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità, in base alle linee guida di cui all'Allegato A.
5. 
Ai fini della valutazione di incidenza il proponente dell'intervento o del progetto presenta all'autorità competente all'effettuazione del procedimento la seguente documentazione:
a) 
gli elaborati relativi al progetto preliminare;
b) 
la relazione contenente gli elementi di cui all'Allegato B;
c) 
l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione dell'intervento o del progetto e del successivo esercizio.
6. 
L'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza con il provvedimento autorizzativo o di approvazione nei termini previsti per i relativi procedimenti e comunque non oltre sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. 
L'autorità competente può richiedere integrazioni della documentazione una sola volta e in tal caso il termine per la valutazione di incidenza di cui al comma 6 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. Decorsi i termini del procedimento senza che sia stato espresso il giudizio di valutazione di incidenza, lo stesso si intende positivo.
8. 
Nel caso in cui la gestione delle ZSC, dei SIC e delle ZPS sia stata affidata ai sensi dell'articolo 42, l'autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza acquisisce il parere obbligatorio del soggetto gestore. Nel caso in cui la gestione non sia ancora stata affidata, l'autorità competente acquisisce il parere della struttura regionale competente.
9. 
Nel caso di interventi e di progetti assoggettati a procedura di VIA di competenza nazionale, ai sensi dell' articolo 6 della l. 349/1986 e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, n. (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell' art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e di quelli assoggettati a procedura di VIA di competenza regionale, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito delle relative procedure di valutazione di impatto nel corso delle quali sono considerati anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi e dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali le ZSC,i pSIC, i SIC e le ZPS sono stati individuati. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente è integrato con gli elementi di cui all'Allegato B.
10. 
L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza dei progetti e degli interventi soggetti a fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 40/1998 è valutata nell'ambito della fase di verifica medesima: a tal fine la relazione prevista dall' articolo 10, comma 1, lettera b), della l.r. 40/1998 è integrata con gli elementi di cui all'Allegato B.
11. 
Il termine di sessanta giorni di cui all' articolo 10, comma 3, della l.r. 40/1998 può essere sospeso, per una sola volta, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 10, per la richiesta di integrazioni o per l'indicazione di prescrizioni alle quali il proponente è tenuto ad attenersi e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste da parte delle autorità competenti.
12. 
Il provvedimento conclusivo della fase di verifica contiene il giudizio di valutazione di incidenza. Nel caso in cui la fase di verifica della procedura di VIA evidenzi la necessità di procedere alla fase di valutazione e rilevi l'incidenza negativa dell'intervento o del progetto sull'integrità del sito, la procedura di valutazione di incidenza è svolta nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VIA.
13. 
L'autorità competente alla procedura di valutazione di incidenza relativa ad interventi e progetti soggetti alle procedure di verifica della procedura di VIA è individuata sulla base delle disposizioni della l.r. 40/1998. Per i progetti di competenza regionale, ai fini della composizione dell'organo tecnico, si applicano le disposizioni attuative stabilite dalla Giunta regionale: per ciascuna tipologia di progetto, l'elenco delle Direzioni regionali interessate è integrato dalla Direzione competente per la gestione della presente legge.
14. 
Ai fini dello svolgimento delle procedure di VIA e del procedimento di valutazione di incidenza, per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni della l.r. 40/1998 e della relativa normativa di attuazione.
15. 
L'autorità competente allo svolgimento delle procedure di verifica o di VIA degli interventi e dei progetti che riguardano le ZSC, i SIC e le ZPS affidati in gestione in base a quanto stabilito dall'articolo 42 acquisisce il parere del soggetto gestore: per gli interventi e i progetti che riguardano ZSC, SIC e ZPS per i quali non sia ancora stata affidata la gestione, l'autorità competente acquisisce il parere della struttura regionale competente per la gestione della presente legge.
Art. 45 
(Valutazione di incidenza di piani e programmi)
1. 
Gli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente ZSC, SIC e ZPS sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali siti.
2. 
I piani urbanistici, territoriali e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, sono soggetti a valutazione di incidenza nell'ambito dello specifico procedimento di formazione e approvazione.
3. 
I piani ed i programmi prevedono le condizioni di assoggettamento o di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza di progetti ed interventi.
4. 
L'autorità competente allo svolgimento della procedura di approvazione dei piani o dei programmi relativi a ZSC, SIC e ZPS, affidati in gestione in base a quanto stabilito dall'articolo 42, acquisisce il parere del soggetto gestore: per i piani e i programmi che riguardano ZSC, SIC e ZPS per i quali non sia ancora stata affidata la gestione, l'autorità competente acquisisce il parere della struttura regionale competente per la gestione della presente legge.
5. 
Gli strumenti di programmazione e di pianificazione di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti alle procedure di valutazione previste dalla dir. 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
6. 
Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.
Art. 46 
(Esigenze di rilevante interesse pubblico)
1. 
Gli interventi, i progetti, i piani e i programmi oggetto di valutazione di incidenza negativa che rivestono rilevante interesse pubblico, incluso quello di natura sociale ed economica, in mancanza di soluzioni alternative, sono oggetto di verifica delle autorità competenti che adottano ogni misura compensativa necessaria per la loro realizzazione che garantisca la coerenza globale con la Rete Natura 2000. Di tali misure l'autorità competente dà comunicazione alla Regione che provvede ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.
2. 
Qualora nei siti interessati siano presenti habitat naturali e specie prioritari, l'intervento, il progetto, il piano o il programma del quale è stata valutata l'incidenza negativa sulla ZSC, sul pSIC, sul SIC e sulla ZPS, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Art. 47 
(Compiti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)
1. 
L'autorità competente allo svolgimento del procedimento di valutazione di incidenza si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) che mette a disposizione il supporto tecnico-scientifico occorrente per la valutazione.
2. 
L'ARPA effettua il monitoraggio delle condizioni ambientali complessive, anche con riferimento alla realizzazione delle opere e degli interventi approvati, e comunica l'esito del monitoraggio alla struttura regionale competente per la gestione della presente legge, alle autorità competenti allo svolgimento del procedimento di valutazione di incidenza ed ai soggetti gestori delle ZSC, dei SIC e delle ZPS.
Art. 48 
(Piani di azione degli habitat e delle specie)
1. 
La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla dir.79/409/CEE e alla dir. 92/43/CEE sono perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione.
2. 
I piani di azione sono strumenti di specificazione dei piani faunistico-venatori regionali e di indirizzo in materia di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 70/1996, e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dalla l.r. 36/1989.
3. 
I piani di azione individuano, nell'ambito delle direttive definite dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di cui all' articolo 3, comma 3, del d.p.r. 357/1997, strategie ed azioni finalizzate a:
a) 
tutelare, integrare e migliorare la funzionalità dei corridoi ecologici e delle connessioni naturali di cui ai titoli IV e V, consentendo di garantire il mantenimento della biodiversità e la conservazione della stabilità, l'estensione degli habitat e la conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle diverse specie, l'interazione tra loro e con l'ambiente ed il conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle popolazioni medesime;
b) 
studiare, monitorare e pianificare la presenza delle specie sul territorio, stabilendo forme di protezione differenziate ed eventualmente prevedendo la reintroduzione di specie e la rimozione di specie che si trovano in situazioni di conflitto o di pericolo;
c) 
prevedere l'adozione di processi decisionali e gestionali partecipativi;
d) 
integrare e coordinare le azioni dei diversi soggetti interessati;
e) 
definire le misure di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni arrecati alla fauna domestica.
4. 
I piani di azione sono redatti in conformità alle previsioni dei piani predisposti a livello nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica ed in applicazione dei piani di azione approvati dal Consiglio d'Europa.
5. 
I piani di azione sono predisposti ed approvati dalla Giunta regionale, sentite le Province, i soggetti gestori delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 interessati e le Associazioni di protezione ambientale.
6. 
I piani di azione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie, ove ciò si renda necessario e opportuno, sono predisposti in collaborazione con le autorità competenti delle Regioni e degli Stati confinanti.
Art. 49 
(Ulteriori misure per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie)
1. 
Ai fini della tutela e della gestione degli habitat e delle specie protette, oltre a quanto previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del d.p.r. 357/1997.
2. 
La Giunta regionale, in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, individua ulteriori misure atte a disciplinare i prelievi, le deroghe e le reintroduzioni e norma le procedure idonee a garantire il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario con particolare riferimento a quelli prioritari.
3. 
La Giunta regionale dispone le misure di cui al comma 2 sentite le Province, i soggetti gestori delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 interessati, le Associazioni di protezione ambientale e venatorie e la Commissione consiliare competente e le comunica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Capo III. 
CONTROLLO
Art. 50 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sui territori facenti parte della Rete Natura 2000 è affidata:
a) 
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio;
b) 
agli agenti di vigilanza delle Province territorialmente interessate;
c) 
al Corpo Forestale dello Stato;
d) 
alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della l.r. 32/1982;
e) 
al personale di vigilanza degli Enti di gestione delle aree protette, qualora la gestione dei siti sia affidata all'Ente di appartenenza ovvero a seguito di apposita convenzione con i soggetti gestori, di cui all'articolo 21, comma 3.
Art. 51 
(Misure di ripristino)
1. 
In conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in ordine alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, gli interventi e le opere realizzati in difformità da quanto disposto dai piani di gestione di cui all'articolo 43 e dai piani di azione di cui all'articolo 48, ovvero gli interventi e le opere eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle ZSC, dei pSIC, dei SIC e delle ZPS, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 59, comma 8, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento delle Province territorialmente competenti.
2. 
Il provvedimento di ripristino di cui al comma 1 può disporre misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche non recuperabili con gli interventi di ripristino.
3. 
Le Province, a seguito di ordinanza di sospensione dei lavori, provvedono ad emanare il provvedimento di ripristino entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento della violazione, previo parere vincolante del soggetto gestore della ZSC, del SIC o della ZPS interessati.
4. 
Il provvedimento di cui al comma 3 può prevedere il mantenimento, totale o parziale, o l'adeguamento dell'intervento o dell'opera realizzata, qualora non in contrasto con gli strumenti di gestione, con il giudizio di valutazione di incidenza o con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione.
5. 
Qualora il responsabile della violazione non ottemperi, nei modi e nei termini stabiliti, al ripristino, la Provincia interessata provvede direttamente con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.
Art. 52 
(Potere sostitutivo)
1. 
In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle ZSC, dei SIC e delle ZPS nell'esercizio delle loro funzioni, la Giunta regionale, previa diffida, assume i provvedimenti necessari ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione degli Enti locali).
Capo IV. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53 
(Informazione)
1. 
Al fine di assicurare l'attività di informazione di cui all' articolo 13 del d.p.r. 357/1997, l'autorità competente alla valutazione di incidenza trasmette gli esiti del procedimento ed ogni altra informazione utile alla Giunta regionale.
2. 
La Regione garantisce capillare e adeguata informazione e formazione in merito alle finalità ed allo stato di attuazione della presente legge.
3. 
La Regione predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo il modello definito dalla Commissione Europea, periodiche relazioni sull'attuazione delle attività di cui al presente titolo, con particolare riferimento alle misure di conservazione adottate. Nelle relazioni sono valutati gli effetti delle misure adottate sugli habitat e sulle specie prioritarie, sui risultati delle attività di monitoraggio, sulle eventuali misure compensative.
Art. 54 
(Risarcimenti, indennizzi ed incentivi)
1. 
Nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale, sono risarcibili ai proprietari ed ai conduttori dei fondi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 i danni provocati al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente titolo.
2. 
Sono altresì risarcibili i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico al di fuori delle aree di cui al comma 1, qualora il risarcimento sia previsto dai piani di azione di cui all'art. 48, comma 3 lettera e).
3. 
Ai fini dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2 sono considerati danni al patrimonio zootecnico la morte, il ferimento e la perdita di fauna domestica.
4. 
Non sono indennizzabili i danni derivanti da limitazioni di carattere urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per garantire il raggiungimento delle finalità di tutela della Rete Natura 2000, alla espropriazione di aree.
5. 
I vincoli temporanei o parziali conseguenti alla individuazione o alla istituzione dei siti della Rete Natura 2000 o derivanti da misure, disposte per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie, che generano attività compatibili con gli obiettivi di conservazione e di valorizzazione degli habitat e delle specie protette ai sensi del d.p.r. 357/1997, danno diritto ad incentivi, commisurati ai vantaggi derivanti dallo svolgimento di tali attività all'interno dei siti, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale.
6. 
I risarcimenti e gli incentivi sono disposti dalle Province territorialmente interessate e dai soggetti gestori delle ZSC, dei SIC e delle ZPS ed approvati dalla Giunta regionale che interviene con appositi stanziamenti.
Art. 55 
(Osservatorio regionale per la biodiversità)
1. 
È istituito l'Osservatorio regionale per la biodiversità.
2. 
L'Osservatorio ha funzioni consultive nei confronti della Regione, degli Enti locali e dei soggetti gestori della Rete Natura 2000 per le questioni inerenti la tutela e la conservazione della biodiversità e la gestione della Rete Natura 2000.
3. 
In particolare, l'Osservatorio:
a) 
propone attività di studio, di ricerca e di monitoraggio;
b) 
garantisce la circolazione delle informazioni e dei dati raccolti e disponibili nelle banche dati, negli archivi e nelle biblioteche;
c) 
garantisce il raccordo con la comunità scientifica e della ricerca e con il mondo produttivo, in particolare con quello agro-forestale piemontese;
d) 
propone l'attivazione di forme di collaborazione con altre amministrazioni e istituzioni scientifiche regionali, nazionali e comunitarie;
e) 
ricerca il coordinamento delle politiche settoriali che si attuano sul territorio dei siti della Rete Natura 2000;
f) 
fornisce linee guida, indirizzi e supporto tecnico-scientifico per la tutela, la conservazione e la gestione della biodiversità dei siti della Rete Natura 2000;
g) 
garantisce il supporto nella elaborazione di standard e di criteri per la valutazione dell'efficacia delle misure di tutela, conservazione e valorizzazione della biodiversità ed in particolare dei siti della Rete Natura 2000;
h) 
produce periodici rapporti sullo stato della biodiversità, delle sue componenti e dei siti della Rete Natura 2000;
i) 
esprime pareri sui provvedimenti relativi all'individuazione delle ZPS e dei SIC;
j) 
esprime pareri in merito ai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ed ai piani di azione degli habitat e delle specie;
k) 
propone attività di scambio di informazioni e di esperienze, di comunicazione, di sensibilizzazione, di educazione e di formazione.
4. 
L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da otto membri esperti così individuati:
a) 
due rappresentanti designati dall'Università degli Studi di Torino;
b) 
un rappresentante designato dal Politecnico di Torino;
c) 
due rappresentanti designati dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
d) 
un rappresentante designato dall'istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA);
e) 
due rappresentanti designati dalla Giunta regionale di cui uno con le funzioni di Presidente.
5. 
L'Osservatorio si riunisce ogniqualvolta è convocato dal suo Presidente, su richiesta dell'assessore regionale competente o di almeno un terzo dei suoi componenti, entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
6. 
L'Osservatorio dura in carica cinque anni dal suo insediamento e prosegue la sua attività fino all'insediamento dei nuovi componenti.
7. 
I rapporti con l'Università degli Studi di Torino, con il Politecnico di 8. Torino e con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale ovvero con altre Istituzioni di ricerca, sono disciplinati con apposite convenzioni atte a garantire la disponibilità di strutture e di personale qualificato per lo sviluppo delle attività di studio, ricerca, monitoraggio e di valutazione previste.
8. 
Ulteriori modalità relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Osservatorio medesimo a maggioranza assoluta.
9. 
Ai componenti dell'Osservatorio di cui al comma 4 spetta, per ogni riunione, un gettone di presenza pari ad euro 30, rivalutabile ogni cinque anni con deliberazione della Giunta regionale.
Titolo IV. 
CORRIDOI ECOLOGICI
Art. 56 
(Corridoi ecologici)
1. 
La coerenza della Rete Ecologica Regionale è assicurata dalla individuazione e dalla gestione di corridoi ecologici, aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed ai siti della Rete Natura 2000 che, per la loro struttura lineare continua o per il loro ruolo di raccordo, costituiscono elementi essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.
2. 
I corridoi ecologici sono individuati nella Carta della Natura Regionale di cui all'articolo 2 e nei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 43, nei piani di azione degli habitat e delle specie di cui all'articolo 48, negli strumenti di pianificazione delle aree protette, negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani agricoli e faunistico-venatori, per essere riportati nella Carta della Natura Regionale.
Art. 57 
(Tutela ed interventi)
1. 
I corridoi ecologici sono riportati negli strumenti urbanistici e territoriali di qualsiasi livello.
2. 
I Comuni valutano gli effetti degli interventi e delle opere che incidono sui corridoi ecologici ricadenti sul territorio di propria competenza e provvedono a definire gli interventi necessari per compensare gli eventuali effetti negativi e per garantire la conservazione e ricostituzione dei corridoi medesimi.
3. 
Gli interventi di compensazione, di conservazione e di ricostituzione sono a carico del soggetto proponente gli interventi e le opere oggetto di valutazione.
4. 
La Regione Piemonte, d'intesa con le Province e i Comuni interessati, predispone appositi programmi di attività e di intervento riferiti ai corridoi ecologici per la loro conservazione e ricostituzione che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
5. 
In caso di inadempienza da parte dei Comuni nello svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, si sostituisce ai Comuni medesimi.
Titolo V. 
CONNESSIONI NATURALI
Art. 58 
(Connessioni naturali)
1. 
La Regione individua nella Carta della Natura Regionale di cui all'articolo 3 le connessioni naturali, costituenti elementi di raccordo territoriale e funzionale con le altre aree facenti parte della Rete Ecologica Regionale, che garantiscono la continuità del sistema di rete e che sono caratterizzate dalla presenza di valori naturali e seminaturali significativi.
2. 
I Comuni sui quali incidono le connessioni naturali di cui al comma 1 provvedono ad individuare le stesse nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, definendo norme specifiche di utilizzo dei suoli tali da garantire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e seminaturali che hanno giustificato l'inserimento delle connessioni naturali medesime nella Carta della Natura Regionale.
Titolo VI. 
NORME FINALI
Capo I. 
SANZIONI
Art. 59 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c) e comma 3, lettere c), d), e) e h) comportano la sanzione amministrativa da euro. 10.000,00 a euro. 100.000,00.
2. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) e comma 3, lettere f) e o) comportano la sanzione amministrativa da euro. 250,00 a euro. 2.500,00.
3. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b), g), i) e k), limitatamente al caso di danneggiamento e disturbo delle specie animali, j), l), m), e n), comportano la sanzione amministrativa da euro. 50,00 a euro. 500,00.
4. 
Per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali, dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore.
5. 
I soggetti gestori delle aree protette stabiliscono, in relazione ai limiti ed ai divieti contenuti nei rispettivi regolamenti di cui all'articolo 24, le sanzioni da applicare sulla base della quantificazione prevista ai commi 1, 2 e 3.
6. 
I soggetti gestori stabiliscono entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di insediamento dei rispettivi Consigli ed in relazione ai limiti ed ai divieti imposti dalle norme contenute nei Piani naturalistici e nei Piani di gestione, le sanzioni da applicare sulla base della quantificazione prevista ai commi 2 e 3.
7. 
Le violazioni alle misure di salvaguardia e di conservazione di cui all'articolo 41 comportano la sanzione amministrativa da euro. 500,00 a euro. 5.000,00.
8. 
Le violazioni richiamate all'articolo 51, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.
9. 
Ogni violazione che comporti modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2 e 3, l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.
10. 
Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
11. 
Le sanzioni di cui al presente articolo sono introitate dalla Regione nel caso di violazioni accertate su aree a gestione regionale e dalle Province o dai Comuni nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale per i territori di rispettiva competenza.
Capo II. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 60 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri per la gestione delle aree protette a gestione regionale istituite con la presente legge si provvede mediante gli stanziamenti finanziari iscritti alle Unità previsionali di base (UPB) n. 21051 e n. 21052 (Turismo, Sport, Parchi-Settore Pianificazione Aree Protette) e n. 21061 e 21062 (Turismo, Sport, Parchi-Settore Gestione Aree Protette) nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di previsione per l'anno 2006 e pluriennale 2006-2008.
2. 
La denominazione del capitolo 15180 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 è così modificata: "Oneri per il personale degli Enti di gestione delle aree protette regionali".
3. 
Agli oneri per la gestione delle aree protette a gestione provinciale e locale istituite con la presente legge provvedono i soggetti gestori mediante risorse proprie e mediante risorse regionali trasferite ai soggetti medesimi, quantificate in euro 400.000,00 nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2006 relativi alla dotazione finanziaria dell' UPB S1071 "Gabinetto della Presidenza della Giunta-Funzioni conferite agli Enti locali-Titolo I-Spese correnti", il cui stanziamento è integrato con corrispondente riduzione dell'UPB 21061 (Turismo, Sport, Parchi-Settore Gestione Aree Protette). Per gli anni 2007 e 2008 si provvede per parte regionale con dotazione finanziaria di Euro 700.000,00 per ciascun anno stanziati sull'UPB S1071 del Bilancio pluriennale 2006-2008 e corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nell'UPB 21061.
4. 
Il capitolo 26935 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 è ridenominato "Spese di investimento per la Rete Natura 2000" ed è incrementato di euro 2.000.000,00 mediante riduzione della dotazione finanziaria della UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.
5. 
È istituito nell'UPB 21051 (Turismo, Sport, Parchi- Settore Pianificazione Aree Protette) il capitolo denominato "Spese di gestione per la Rete Natura 2000" con lo stanziamento di euro 500.000,00 mediante riduzione della dotazione finanziaria della UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Nell'UPB 21051 il capitolo 15730 è così ridenominato: "Stanziamenti per i risarcimenti derivanti dai danni provocati dalla fauna selvatica".
Capo III. 
ABROGAZIONE DI NORME
Art. 61 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
1) 
legge regionale 2 giugno 1978, n. 29 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);
2) 
legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino);
3) 
legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 (Istituzione del Parco Regionale La Mandria);
4) 
legge regionale 23 agosto 1978, n. 55 (Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit);
5) 
legge regionale 4 dicembre 1978, n. 72 (Modificazioni alle leggi regionali 20 marzo 1978, n. 14, e 23 agosto 1978, n. 55);
6) 
legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 (Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio);
7) 
legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 (Istituzione del Parco naturale Alta Val Sesia);
8) 
legge regionale 31 agosto1979, n. 52 (Istituzione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
9) 
legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 (Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea);
10) 
legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina "Felice Piacenza");
11) 
legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo);
12) 
legge regionale 28 aprile 1980, n. 31 (Istituzione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro);
13) 
legge regionale 28 aprile 1980, n. 32 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);
14) 
legge regionale 2 maggio 1980, n. 34 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco);
15) 
legge regionale 16 maggio 1980, n. 45 (Istituzione del Parco naturale della Val Troncea);
16) 
legge regionale 16 maggio 1980, n. 46 (Istituzione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana);
17) 
legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 (Istituzione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);
18) 
legge regionale 16 maggio 1980, n. 48 (Istituzione del Parco naturale della Rocca di Cavour);
19) 
legge regionale 20 maggio 1980, n. 51 (Istituzione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);
20) 
legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 (Istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré);
21) 
legge regionale 10 dicembre 1980, n. 81(Modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, Istituzione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea);
22) 
legge regionale 31 agosto 1982, n. 28 (Trasformazione dell'Azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria in Azienda regionale dei Parchi suburbani);
23) 
legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38 (Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera);
24) 
legge regionale 28 febbraio 1984, n. 12 (Modificazione alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, Istituzione del Parco regionale La Mandria);
25) 
legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate);
26) 
legge regionale 21 maggio 1984, n. 25 (Istituzione dell'Area attrezzata della Collina di Rivoli);
27) 
legge regionale 21 maggio 1984, n. 26 (Istituzione della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame);
28) 
legge regionale 3 settembre 1984, n. 52 (Integrazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 65, Istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di Juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben);
29) 
legge regionale 3 settembre 1984, n. 53 (Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38, Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera);
30) 
legge regionale 18 febbraio 1985, n. 11 (Sanzioni relative alle normative di cui ai Piani naturalistici della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e della Riserva naturale della Garzaia di Valenza);
31) 
legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13 (Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, Istituzione del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè);
32) 
legge regionale 12 marzo 1985, n. 18 (Modificazioni alla L.R. 28 aprile 1980, n. 30, Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo);
33) 
legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto);
34) 
legge regionale 25 marzo1985, n. 24 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Bessa);
35) 
legge regionale 25 marzo 1985, n. 25 (Modificazione alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, Istituzione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
36) 
legge regionale 28 marzo 1985, n. 27 (Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina);
37) 
legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);
38) 
legge regionale 5 aprile 1985, n. 29 (Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 28 febbraio 1985 Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);
39) 
legge regionale 18 aprile 1985, n. 42 (Modificazione alla legge regionale 12 aprile 1979, n. 18, Istituzione del Parco naturale Alta Val Sesia);
40) 
legge regionale 24 aprile 1985, n. 46 (Modificazioni alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, recante Norme per l'istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali);
41) 
legge regionale 25 giugno 1986, n. 24 (Nomina dei rappresentanti di competenza del Consiglio Regionale in seno agli organismi direttivi e tecnico-scientifici dei Parchi e delle Riserve naturali e speciali regionali);
42) 
legge regionale 5 agosto 1986, n. 33 (Modificazione alla L.R. 28 dicembre 1978, n. 84, Istituzione del Parco naturale Alta Valle Pesio);
43) 
legge regionale 9 gennaio 1987, n. 4 (Interpretazione autentica e modificazioni alla L.R. 5 aprile 1985, n. 28, relativa all'ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di Gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, modificata dalla L.R. 5 aprile 1985, n. 29);
44) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 15 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco regionale La Mandria);
45) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 16 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dell'Argentera);
46) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 17 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);
47) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 18 (Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere);
48) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 20 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame);
49) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 21 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea);
50) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 22 (Istituzione del Parco naturale del Monte Fenera);
51) 
legge regionale 7 settembre 1987, n. 49 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo);
52) 
legge regionale 7 settembre 1987, n. 50 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo);
53) 
legge regionale 7 settembre 1987, n. 51 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Griffa);
54) 
legge regionale 16 dicembre 1987, n. 61 (Norme per il funzionamento degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);
55) 
legge regionale 19 maggio 1988, n. 25 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale Parco Burcina - Felice Piacenza);
56) 
legge regionale 30 maggio 1988, n. 26 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto);
57) 
legge regionale 30 agosto 1988, n. 40 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea);
58) 
legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 (Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, istitutiva del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
59) 
legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 (Adeguamento delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);
60) 
legge regionale 2 maggio 1989, n. 28 (Modificazioni alla L.R. 7 settembre 1987, n. 50, Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo);
61) 
legge regionale 17 agosto 1989, n. 49 (Modificazioni alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 46, istitutiva del Parco naturale dei Laghi di Avigliana);
62) 
legge regionale 31 agosto 1989, n. 54 (Istituzione della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar);
63) 
legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette, Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia);
64) 
legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio);
65) 
legge regionale 26 marzo 1990, n. 15 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco);
66) 
legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni - Terzo ampliamento del Parco naturale Alta Valle Pesio);
67) 
legge regionale 26 marzo 1990, n. 17 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo);
68) 
legge regionale 26 marzo 1990, n. 19 (Integrazione alla L.R. 13 novembre 1989, n. 67, Bilancio Parchi 1988);
69) 
legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po - Istituzione);
70) 
legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 (Istituzione della Zona di salvaguardia dell'Alpe Severo);
71) 
legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);
72) 
legge regionale 22 aprile 1991, n. 14 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte);
73) 
legge regionale 22 aprile 1991, n. 15 (Modificazione ed integrazione alla L.R. 30 marzo 1987, n. 20, Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame);
74) 
legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);
75) 
legge regionale 22 aprile 1991, n. 17 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Rocca di Cavour);
76) 
legge regionale 29 aprile 1991, n. 19 (Modificazioni alla L.R. 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette);
77) 
legge regionale 30 luglio 1991, n. 35 (Modificazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette, Riserva naturale speciale della Bessa e Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza);
78) 
legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);
79) 
legge regionale 14 novembre 1991, n. 55 (Istituzione del Parco naturale della Collina di Superga);
80) 
legge regionale 27 dicembr 1991, n. 65 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola);
81) 
legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1 (Istituzione del Parco naturale di Stupinigi);
82) 
legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge);
83) 
legge regionale 14 gennaio 1992, n. 4 (Modificazioni alla L.R. 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette: Parco naturale della Valle del Ticino, Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e Riserva naturale speciale del Fondo Tocel);
84) 
legge regionale 7 febbraio 1992, n. 10 (Modificazione alla L. R. 21 agosto 1978, n. 53, Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino);
85) 
legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino);
86) 
legge regionale 13 luglio 1992, n. 34 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);
87) 
legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);
88) 
legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);
89) 
legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1978 n. 53. Ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino);
90) 
legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 (Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione);
91) 
legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47. Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto);
92) 
legge regionale 3 giugno 1993, n. 20 (Modificazione alla legge regionale 4 novembre 1992, n. 45, Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);
93) 
legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa);
94) 
legge regionale 7 giugno 1993, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale orientata della Vauda);
95) 
legge regionale 7 giugno 1993, n. 24 (Trasformazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani in Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo);
96) 
legge regionale 7 giugno 1993, n. 25 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);
97) 
legge regionale 14 giugno 1993, n. 27 (Istituzione dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e della Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo);
98) 
legge regionale 14 giugno 1993, n. 29 (Istituzione della Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives);
99) 
legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);
100) 
legge regionale 23 giugno 1993, n. 32 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'area di Augusta Bagiennorum);
101) 
legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 (Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo);
102) 
legge regionale 9 agosto 1993, n. 41 (Modifica all' articolo 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15, Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione);
103) 
legge regionale 12 maggio 1994, n. 12 (Modifica all' art. 1 della L. R. 30 agosto 1988, n. 40, Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea);
104) 
legge regionale 12 maggio 1994, n. 13 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame);
105) 
legge regionale 21 giugno 1994, n. 20 (Modifica agli articoli 9 e 11 della L. R. 22 marzo 1990, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di aree protette);
106) 
legge regionale 27 dicembre 1994, n. 69 (Modifica ai confini del Parco naturale Orsiera Rocciavrè di cui alla L.R. 30 maggio 1980, n. 66, come modificata dall' art. 1 della L.R. 20 febbraio 1985, n. 13);
107) 
legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco Naturale del Monte Fenera);
108) 
legge regionale 5 gennaio 1995, n. 2 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro);
109) 
legge regionale 16 gennaio 1995, n. 7 (Determinazione delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali di nuova istituzione);
110) 
legge regionale 1 marzo 1995, n. 25 (stituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia);
111) 
legge regionale 1 marzo 1995, n. 29 (Modificazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, istitutiva del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);
112) 
legge regionale 14 marzo 1995, n. 32 (Istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Severo);
113) 
legge regionale 14 marzo 1995, n. 33 (Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime, Accorpamento del Parco naturale dell'Argentera con la Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè);
114) 
legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi);
115) 
legge regionale 11 aprile 1995, n. 56 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè);
116) 
legge regionale 13 aprile 1995, n. 61 (Istituzione dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè ed istituzione dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè);
117) 
legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 (Modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al Parco naturale della Rocca di Cavour e della Riserva naturale speciale del Torrente Orba;
118) 
legge regionale 28 novembre 1995, n. 86 (Modifica alla legge regionale 26 marzo 1990, n. 14, Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio);
119) 
legge regionale 4 settembre 1996, n. 63 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro);
120) 
legge regionale 4 settembre 1996, n. 64 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);
121) 
legge regionale 4 settembre 1996, n. 65 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
122) 
legge regionale 4 settembre 1996, n. 66 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana. Abrogazione della legge regionale 23 agosto 1989, n. 52);
123) 
legge regionale 4 settembre 1996, n. 68 (Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1991, n. 16, Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);
124) 
articolo 36 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
125) 
legge regionale 3 aprile 1998, n. 12 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano);
126) 
legge regionale 20 novembre 1998, n. 38 (Modifica all' articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione, modificato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 65);
127) 
legge regionale 30 dicembre 1998, n. 45 (Modificazione dell' articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13, Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, istitutiva del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
128) 
legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 21, Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa);
129) 
legge regionale 24 marzo 2000, n. 28 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18);
130) 
legge regionale 24 marzo 2000, n. 30 (Modifica alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40, Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo);
132) 
legge regionale 25 maggio 2001, n. 12 (Modifica della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 (Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 "Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormeletto");
133) 
legge regionale 16 luglio 2001, n. 14 (Modifica dei confini del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione nei Comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 di cui all'articolo 4.1.3. delle Norme di attuazione del Piano d'Area approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328, dell'8 marzo 1995, Approvazione del Piano di Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po);
134) 
legge regionale 14 novembre 2001, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, Nuove norme in materia di Aree protette 'Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardià);
135) 
legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine);
136) 
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3 (Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53, Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino, e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19, Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino);
137) 
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50, Istituzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Severo);
138) 
legge regionale 15 luglio 2003, n. 18 (Modifica dei confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n.42);
139) 
legge regionale 14 ottobre 2003, n. 27 (Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero);
140) 
legge regionale 14 ottobre 2003, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3, Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge);
141) 
legge regionale 14 ottobre 2003, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29, Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine);
142) 
legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23, Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette);
143) 
legge regionale 25 ottobre 2004, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 51, Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);
144) 
legge regionale 8 novembre 2004, n. 32 (Istituzione del Parco del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx);
145) 
articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005);
146) 
legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5 (Istituzione della Riserva naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei);
147) 
legge regionale 28 febbraio 2005, n. 6 (Modifica dei confini della riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3).

Allegato A. 

Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento

 

La fase di valutazione è effettuata sulla base dei seguenti livelli:

 

Livello I - Screening

Processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

 

Livello II - Valutazione appropriata

Considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.

 

Livello III - Valutazione delle soluzioni alternative

Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.

 

Livello IV - Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa

Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

 

Tale articolazione metodologica, arricchita nel testo da analisi, check list ed esempi, costituisce strumento indicativo e versatile da utilizzarsi da parte dell'autorità competente ovvero dai soggetti che devono variamente esprimersi nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza.

Allegato B. 

Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti

 

1) Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

2) Normativa ambientale di riferimento vigente.

3) Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:

- alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

- alle dimensioni e/o all'ambito di riferimento;

- alle complementarietà con altri progetti;

- all'uso delle risorse naturali;

- alla produzione di rifiuti;

- all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

4) Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:

- le componenti abiotiche;

- le componenti biotiche;

- le connessioni ecologiche.

5) Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.

Allegato C. 

Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi

 

1) Descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi principali obiettivi nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente, con particolare riferimento:

- alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

- all'ambito di riferimento;

- alle complementarietà con altri piani;

- all'uso delle risorse naturali;

- alla produzione di rifiuti;

- all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

2) Descrizione delle caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma.

3) Analisi delle problematiche ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili.

4) Definizione degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, perseguiti nel piano o nel programma e delle modalità operative adottate per il loro conseguimento.

5) Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale, con particolare riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle connessioni ecologiche, e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

6) Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma.

7) Misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.