Proposta di legge regionale n. 227 presentata il 19 gennaio 2006
Proposta di legge al Parlamento 'Convivenza registrata - Dsciplina delle unioni di fatto '.
Primo firmatario

RICCA LUIGI SERGIO

Altri firmatari

CARACCIOLO GIOVANNI

Art. 1 
(Unioni di fatto)
1. 
Fuori dei casi previsti dal titolo VI del libro I del codice civile, due persone maggiorenni non unite in matrimonio tra loro o con altre persone, né vincolate ad altre persone ai sensi della presente legge, possono stipulare un accordo con la finalità di organizzare la loro vita in comune e costituire una unione di fatto.
Art. 2 
(Contenuto dell'accordo costitutivo)
1. 
L'accordo costitutivo tra due persone maggiorenni, che sancisce la volontà di organizzare insieme la vita comune, con l'obiettivo di assicurare reciprocamente solidarietà, aiuto morale e materiale, deve contenere a pena di nullità:
a) 
la generalità dei contraenti e quanto altro vale a identificarli;
b) 
la dichiarazione esplicita di volere costituire una unione di fatto;
c) 
la dichiarazione di non essere vincolati ad altra persona in ragione di un'altra unione di fatto o di un matrimonio valido agli effetti civili.
2. 
L'accordo costitutivo può contenere disposizioni anche di carattere patrimoniale riguardanti il periodo di durata dell'unione di fatto, nonché il periodo successivo alla sua cessazione.
3. 
L'accordo costitutivo non può eludere o superare i vincoli legali fissati dal nostro ordinamento sull'istituto del matrimonio.
Art. 3 
(Presentazione dell'accordo costitutivo)
1. 
L'accordo costitutivo va presentato dai due contraenti, alla presenza di due testimoni, al sindaco del comune di residenza di uno dei contraenti.
2. 
Il sindaco o l'ufficiale di stato civile, verificata la volontà delle parti, annota l'accordo costitutivo nel registro dello stato civile.
Art. 4 
(Successione)
1. 
In tema di successione, se nulla è stabilito diversamente nell'accordo costitutivo di cui all'articolo 2, la posizione dei contraenti l'unione di fatto è regolato dalle norme vigenti in materia di successione del coniuge.
2. 
In ogni caso, in materia di successione sono fatti salvi i diritti degli eredi legittimi di entrambi i contraenti di una unione di fatto.
Art. 5 
(Diritto alla abitazione)
1. 
In caso di abbandono del domicilio o di richiesta unilaterale di scioglimento dell'unione di fatto o di decesso di uno dei due contraenti che risulta locatario dell'abitazione ove essi risiedono, l'altro contraente subentra di diritto nel contratto di locazione.
2. 
L'unione di fatto è equiparata al nucleo familiare ai fini della concessione di mutui ad interesse agevolato, di contributi e di altre agevolazioni per l'acquisto o la locazione di immobili da adibire a prima abitazione, nonché ai fini dell'inserimento in graduatorie per l'edilizia popolare.
Art. 6 
(Lavoro e previdenza)
1. 
La condizione di contraente di una unione di fatto è equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione delle norme, dei contratti e delle disposizioni di legge e di regolamento riguardanti il rapporto di lavoro e il sistema previdenziale.
Art. 7 
(Assistenza e decisioni in caso di morte)
1. 
In assenza di una diversa volontà espressa dal contraente di una unione di fatto, in caso di morte o in presenza di un riconosciuto stato di incapacità di intendere e di volere, l'altro contraente esercita i diritti e i doveri spettanti al coniuge in materia di assistenza sanitaria, compresi i poteri di decisioni per quanto attiene la donazione degli organi.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le decisioni riguardanti la cerimonia funebre e la sepoltura.
Art. 8 
(Facilitazioni e accesso ai servizi)
1. 
Le unioni di fatto sono equiparate alle famiglie per quanto attiene l'applicazione di norme nazionali e regionali riguardanti le facilitazioni, i contributi e le modalità di accesso ai servizi socio-educativi, socio-sanitari e formativi.
Art. 9 
(Norme penali)
1. 
La condizione di contraente di una unione di fatto è equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione di norme penali e di procedura penale.
Art. 10 
(Nascita di figli)
1. 
Se dai componenti di una unione di fatto nascono dei figli, la paternità è attribuita al componente maschio della stessa purchè al momento della nascita siano decorsi centottanta giorni dalla data di annotazione dell'accordo di cui all'articolo 2 e, in caso di scioglimento dell'unione, non siano decorsi più di trecento giorni dalla dichiarazione della volontà di scioglimento di cui all'articolo 13.
2. 
La costituzione di una unione di fatto non dà titolo all'accesso o alla modifica dell'attuale disciplina sulle adozioni di minori.
Art. 11 
(Successione dei figli)
1. 
La successione dei figli nati da una unione di fatto è regolata dalle norme vigenti in materia di successione dei figli legittimi.
Art. 12 
(Modifica della regolamentazione dell'accordo costitutivo)
1. 
I rapporti definiti nell'accordo costitutivo dall'unione di fatto di cui all'articolo 2 possono essere modificati per comune volontà dei contraenti.
2. 
Nell'ipotesi di cui al comma 1, i contraenti dell'unione di fatto devono redigere l'atto con il quale modificano le precedenti disposizioni e presentarlo all'ufficiale di stato civile del comune in cui è stato presentato l'accordo, il quale provvede ad annotarlo nel registro dello stato civile dandovi effetto immediato.
Art. 13 
(Scioglimento dell'unione di fatto e decorrenza dei relativi effetti)
1. 
Oltre che nel caso di morte di uno o di entrambi i suoi componenti, l'unione di fatto è sciolta per volontà anche di un solo contraente.
2. 
La dichiarazione con la quale un contraente o entrambi consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l'unione di fatto è presentata all'ufficiale di stato civile del comune ove l'unione stessa è stata annotata.
3. 
Il Sindaco convoca entrambi i contraenti in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, al fine di ricercare una intesa consensuale.
4. 
Se alla data stabilita ai sensi del comma 3 almeno uno dei due contraenti si presenta alla convocazione del Sindaco e conferma la volontà di porre fine all'unione di fatto questa, decorso il 90° giorno senza ulteriori interventi, è sciolta e se ne dà atto nel registro dello stato civile.
5. 
Nei casi di cui ai commi 3 e 4, l'unione di fatto si considera sciolta ad ogni effetto a decorrere dal giorno in cui uno o entrambi i contraenti hanno presentato all'ufficiale di stato civile la dichiarazione relativa alla volontà dello scioglimento, salvo diverse determinazioni stabilite con l'intesa consensuale di cui al comma 3.
6. 
Se nessuno dei due contraenti che ha presentato la dichiarazione di scioglimento si presenta alla convocazione del Sindaco senza addurre alcun legittimo impedimento, l'unione resta valida, e a ciascuno dei contraenti è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro. Parimenti è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro al contraente che ha presentato dichiarazione di scioglimento e non si è presentato senza addurre alcun legittimo impedimento alla convocazione dell'ufficiale di stato civile.
Art. 14 
(Obblighi successivi allo scioglimento dell'unione di fatto)
1. 
I rapporti tra coloro che hanno sciolto una unione di fatto sono regolati, successivamente allo scioglimento, in conformità all'accordo costitutivo dell'unione stessa o alle modifiche all'accordo intervenute successivamente. In mancanza di specifiche espressioni di volontà contenute nell'accordo costitutivo non derivano, per l'effetto della sola esistenza dell'unione di fatto, obblighi patrimoniali, e non patrimoniali per alcuno dei contraenti.
Art. 15 
(Disposizioni in materia fiscale)
1. 
Gli atti, i documenti e i provvedimenti, anche giudiziari, assunti in applicazione della presente legge sono soggetti alle stesse imposte di bollo, di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale riferite al matrimonio civile.