Proposta di legge regionale n. 226 presentata il 19 gennaio 2006
Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).

Sommario:      

Art. 1. 
1. 
Dopo il Titolo VI della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 '' Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere '' è aggiunto il seguente Titolo:
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Titolo VI bis. '' Chalet per vacanze '':
Art. 18 bis. (Definizione e caratteristiche)
1. Sono 'chalet per vacanzè le unità abitative composte da camere o appartamenti per una capacità ricettiva complessiva non inferiore a tredici posti letto e non superiore a venticinque, ubicate in uno o due stabili, purchè destinati interamente ed esclusivamente all'attività imprenditoriale, durante il periodo di apertura. Gli chalet per vacanze devono altresì essere dotati di uno spazio congruo per le attività complementari connesse di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle persone alloggiate, e di uno spazio congruo da adibirsi a sala da pranzo e relax. L'attività di chalet per vacanze può svolgersi esclusivamente per periodi stagionali e comunque per un numero complessivo di giorni all'anno non superiore a duecento.
2. Nelle attività di chalet per vacanze vengono forniti alloggio e servizi complementari esclusivamente alle persone alloggiate. In particolare, nella gestione di chalet per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
a) pulizia delle unità abitative e cambio biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
b) fornitura dei servizi di acqua calda e fredda, riscaldamento, energia elettrica; c) somministrazione ai soli clienti alloggiati, a loro richiesta, di alimenti e bevande.
3. I locali destinati all'esercizio di chalet per vacanze devono possedere i requisiti igienico - edilizi previsti dalle norme statali in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione. Le zone destinate alla preparazione di alimenti e bevande devono altresì avere gli stessi requisiti igienico - sanitari previsti per le attività imprenditoriali di ristorazione.
4. Chi intende esercitare l'attività di chalet per vacanze deve farne preventiva dichiarazione al Comune in cui intende svolgere l'attività, il quale, qualora sussistano i requisiti previsti, prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo all'iscrizione in apposito registro. La dichiarazione deve indicare: le generalità del dichiarante, il numero di codice fiscale e partita IVA; il numero dei posti letto messi a disposizione; i servizi accessori offerti; i periodi in cui viene data ospitalità; i prezzi massimi applicati per ogni servizio o prestazione.
5. L'imprenditore che esercita l'attività di chalet per vacanze non ha l'obbligo d'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modifiche.
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