Proposta di legge regionale n. 225 presentata il 18 gennaio 2006
Istituzione del ' Registro regionale delle unioni civili '.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle unioni civili e ne promuove il pubblico rispetto.
2. 
La Regione adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.
Art. 2 
(Definizione)
1. 
Ai fini della presente legge è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
Art. 3 
(Istituzione e tenuta del registro regionale delle unioni civili)
1. 
È istituito presso la Regione Piemonte il registro regionale delle unioni civili. Il registro é tenuto presso la Regione Piemonte in ottemperanza al Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali).
2. 
La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta i provvedimenti necessari all'istituzione e all'organizzazione del registro regionale delle unioni civili e ne stabilisce le modalità di iscrizione e di cancellazione.
3. 
Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini residenti anagraficamente nel territorio della Regione Piemonte che costituiscono una famiglia anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 del DPR 30 maggio 1989 n. 223 e s.m.i. accertato in via amministrativa.
Art. 4 
(Iscrizione ed effetti)
1. 
I richiedenti l'iscrizione al registro regionale delle unioni civili, di cui all'articolo 3, comma 2, sono soggetti legati da vincoli affettivi, di assistenza e solidarietà morale e materiale.
2. 
I richiedenti devono coabitare da almeno un anno.
3. 
Le coppie unite civilmente e regolarmente registrate accedono ai procedimenti, benefici ed opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate ed assimilate.
Art. 5 
(Scioglimento e cancellazione)
1. 
L'unione civile si scioglie nei seguenti casi:
a) 
morte di uno solo o di entrambi i componenti;
b) 
volontà di uno solo o di entrambi i componenti;
c) 
perdita di uno dei requisiti di cui alla presente legge da parte di uno solo o di entrambi i componenti.
2. 
La dichiarazione con la quale un componente o entrambi consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l'unione civile è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, alla Regione Piemonte.
3. 
La dichiarazione ai fini della cancellazione comporta la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 6 
(Rapporti con la normativa in vigore)
1. 
Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina regionale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'articolo 4, comma 3.
2. 
La disciplina regionale non interferisce con i regolamenti comunali dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra pubblica amministrazione.