Proposta di legge regionale n. 222 presentata il 29 dicembre 2005
Modifiche alla legge regionale del 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).

Art. 1 
(Trattenute sull'indennità di carica)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della Legge regionale 3 settembre 2001, n. 24, " Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali " è sostituito dal seguente:
" 1. Sull'indennità di carica di cui all' articolo 1, comma 1 della legge regionale del 13 ottobre 1972, n. 10 '' Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali '', come da ultimo modificata dalla legge regionale dell'8 agosto 2003, n. 21, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, lett d), così suddivisa: 20 per cento per assegno vitalizio; 5 per cento per indennità di fine mandato."
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Art. 2 
(Integrazioni all' articolo 5 della l.r. 24/2001)
1. 
All'art. 5 è aggiunto il seguente comma 5:
" 5. Al termine di ogni legislatura i consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi rinunciando definitivamente all'assegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata all'Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Regionale."
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Art. 3 
1. 
Al comma 5 dell'articolo 8, dopo le parole "Carica di Consigliere" sono aggiunte le seguenti parole: "nella legislatura in cui si è verificato il presupposto per la facoltà di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio".
2. 
Dopo l' articolo 8, comma 5, della legge regionale 24/2001 sono aggiunti i seguenti commi:
"
5 bis. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 5, il Consigliere in carica o cessato che abbia già svolto il mandato in altre precedenti legislature a partire dalla sesta può determinare l'attribuzione di una o più quote dell'assegno vitalizio ciascuna corrispondente ad un'intera legislatura.
5 ter. La percentuale del 60% di cui al comma 1, sarà pertanto calcolata sull'importo lordo dell'assegno vitalizio commisurato in ragione degli anni di mandato per i quali è stata effettuata la trattenuta della quota aggiuntiva.
5 quater. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda e viene effettuato con le modalità di cui all' articolo 4, comma 3, della legge regionale 24/2001.
"
Art. 4 
(Norme transitorie e finali)
1. 
In fase di prima applicazione, i termini di cui all' articolo 8, comma 5, della l.r. 24/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 1 della presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
In fase di prima applicazione, il disposto del comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 24/2001, come integrato dall'articolo 2 della presente legge, si estende anche ai Consiglieri regionali della VII legislatura non rieletti nell'VIII. In tal caso, gli interessati devono inoltrare l'istanza all'Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza del diritto.