Proposta di legge regionale n. 22 presentata il 16 maggio 2005
Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni Piemontesi del Piemonte.
Primo firmatario

ALLASIA STEFANO

Altri firmatari

DUTTO CLAUDIO MONTEGGIA STEFANO ROSSI ORESTE

Art. 1 
(Finalità)
1. 
In applicazione dell' articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), in combinato disposto con la legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte), e preso atto della delimitazione dell'ambito territoriale della minoranza piemontese presentein Piemonte, con la presente legge la Regione Piemonte detta i principi fondamentali ai quali intende ispirare la propria azione a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali dei Piemontesi.
Art. 2 
(Comuni piemontesi)
1. 
Ai sensi ed in applicazione dell'articolo 1, si riconoscono come Comuni piemontesi tutti i comuni ubicati sul territorio della Regione, salvo eventuali successive modifiche.
Art. 3 
(Principi e ambiti dell'azione regionale)
1. 
Nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, la Regione promuove e realizza la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni piemontesi, attraverso opportuni interventi e con i necessari adattamenti normativi, nonché sostenendo autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di una organizzazione adeguata.
2. 
Per le finalità ed azioni di cui al comma 1, sono considerati fondamentali:
a) 
la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni piemontesi, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
b) 
il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento delle identità etnica, linguistica e culturale della comunità piemontese;
c) 
l'introduzione progressiva, accanto alla lingua italiana, della lingua piemontese negli uffici degli enti locali e in quelli dell'Amministrazione regionale presenti sul territorio dei comuni di cui all'articolo 2;
d) 
l'insegnamento della lingua piemontese nelle scuole presenti nei singoli comuni del territorio, entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico - sociali e di sviluppo delle comunità, alla valorizzazione della sua cultura e dei suoi idiomi;
e) 
l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura Piemontese, già in atto presso istituzioni e associazioni, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;
f) 
lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari;
g) 
il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni piemontesi, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;
h) 
il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali piemontesi, anche con la ricezione di programmi radiofonici e televisivi in lingua piemontese.
Art. 4 
(Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura piemontesi)
1. 
La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione delle popolazioni piemontesi dei comuni di cui all'articolo 2 alle iniziative volte a dare attuazione alla presente legge, istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura piemontese.
2. 
La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed è composta da:
a) 
il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
b) 
l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura, o suo delegato;
c) 
un rappresentante scelto fra gli Assessori provinciali competenti in materia di cultura e istruzione;
d) 
un rappresentante per ciascuna delle province designati dai rispettivi consigli provinciali;
e) 
tre rappresentanti scelti fra i presidenti delle associazioni piemontesi dotate di personalità giuridica che abbiano fra i propri scopi la tutela della cultura piemontese e che abbiano sede nel territorio regionale o loro delegati, designati ogni due anni dall'Assessore regionale competente in materia di cultura.
3. 
La Consulta elegge al proprio interno un presidente ed un vicepresidente.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge si prevedono per l'anno 2005, nell'unità previsionale di base (UPB) n. 32051 (Promozione del patrimonio culturale e linguistico Titolo I ¿ spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, contributi per la spesa corrente finalizzata ad iniziative per la salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni piemontesi, con dotazione pari ad euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
3. 
Per l'anno 2006, alla spesa, quantificata in 250.000,00 euro e stanziata nell'UPB 32051 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, si fa fronte con le risorse dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.