Proposta di legge regionale n. 218 presentata il 12 dicembre 2005
Disciplina delle aree destinate allo sci e delle piste da sci.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Le finalità della presente legge sono:
a) 
disciplinare la realizzazione e 1'esercizio delle aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci da discesa e dello sci da fondo;
b) 
valorizzare l'alto valore ambientale e l'essenziale valenza socioeconomica per i territori montani e per la regione Piemonte delle aree di cui alla lettera a);
c) 
assicurare le migliori condizioni di sicurezza ai frequentatori delle aree sciabili.
2. 
Lo sviluppo delle attività connessa alla pratica dello sci nei termini di cui alla presente legge è dichiarata di pubblico interesse.
3. 
Le piste da sci e gli impianti di risalita costituiscono opere di urbanizzazione indotta a sensi dell' art. 51 l.r. 5 dicembre 1977, n. 56, successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2 
(Facoltà dei Comuni e Associazioni fra Comuni)
1. 
I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla presente legge.
2. 
I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge o, comunque, lo sviluppo delle attività connesse all'oggetto della stessa.
Art. 3 
(Ambito d'applicazione della legge)
1. 
Le aree di cui all'articolo 1 sono individuate in base alle seguenti tipologie:
a) 
pista da discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, periodicamente preparato, segnalato e controllato ai fini della verifica della sicurezza del tracciato nonchè della sussistenza di altre situazioni pericolose quali, ad esempio, il pericolo di distacco di valanghe;
b) 
pista da fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo periodicamente preparato, segnalato e controllato ai fini della verifica della sicurezza del tracciato nonchè della sussistenza di altre situazioni pericolose quali, ad esempio, il pericolo di distacco di valanghe.
2. 
Le piste di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere utilizzate a scopo agonistico per lo svolgimento di competizioni a norma delle vigenti disposizioni della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) o della Federation Internationale de Ski (F.I.S.). In tal caso tali aree possono essere chiuse al pubblico per 1'intera durata della competizione e dei relativi allenamenti preparatori, a discrezione del Direttore delle Piste.
3. 
È data facoltà al Direttore delle Piste autorizzare la chiusura totale o parziale di piste in occasione di allenamenti anche non in occasione di competizioni. Di tale chiusura deve essere data adeguata informazione all'utenza.
Art. 4 
(Localizzazione delle piste)
1. 
Le aree di cui all'articolo 1 lettere a) e b) sono individuate dal Piano Regolatore Generale comunale o intercomunale, ai sensi dell' art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
2. 
In particolare il Piano Regolatore Generale comunale o intercomunale indica e regola:
a) 
le aree sciistiche non attrezzate, destinate alla realizzazione di nuove piste da sci;
b) 
le aree sciistiche parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti;
c) 
le aree sciistiche già attrezzate e destinate ad interventi di ristrutturazione o di riordino;
d) 
Le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento artificiale.
3. 
Nelle aree sciistiche il Piano Regolatore impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie alla realizzazione ed alla modificazione della pista da sci e fissa le relative modalità d'intervento.
4. 
La previsione di nuove piste, o di significative modifiche di tracciati esistenti sono considerate varianti allo strumento urbanistico da adottarsi ed approvarsi con le procedure di cui all' art. 17, 7° comma della legge Regionale n. 56 del 5/12/77 e successive modificazioni e integrazioni.
5. 
La realizzazione delle piste da sci nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore è condizionata al rilascio di concessione edilizia gratuita ai sensi dell' art. 5 legge n. 10 del 28-02-1977.
6. 
È, comunque, fatta salva la necessità della conformità della pista alle norme urbanistiche ulteriori rispetto al PRGC.
7. 
Sui terreni gravati di uso civico la realizzazione e la modifica significativa di piste esistenti, non costituiscono cambio di uso del suolo, a condizione che il diritto di cui sopra sia comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività sciistica.
Art. 5 
(Realizzazione delle piste)
1. 
Hanno titolo ad ottenere la concessione di pista di discesa i seguenti soggetti:
a) 
il concessionario ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 - per la costruzione per la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista nonchè le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;
b) 
Coloro che dimostrino di avere la completa e totale disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata e ciò limitamente a piste di raccordo che si dipartono dalla rimanente zona sciabile con lo scopo di far raggiungere allo sciatore zone di particolare interesse turistico, punti di ristoro, rifugi o zone ove si possono praticare attività complementari allo sci;
c) 
Il Comune, le associazioni di Comuni e la Comunità Montana.
2. 
Hanno titolo ad ottenere la concessione di pista di fondo esclusivamente i seguenti soggetti:
a) 
Coloro che dimostrino di avere la completa e totale disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata e ciò limitamente a piste di raccordo che si dipartono dalla rimanente zona sciabile con lo scopo di far raggiungere allo sciatore zone di particolare interesse turistico, punti di ristoro, rifugi o zone ove si possono praticare attività complementari allo sci;
b) 
Il titolare di infrastrutture turistiche funzionali od accessorie alla pista di fondo;
c) 
I Comuni, le associazioni di comuni, le Comunità Montane.
3. 
I soggetti che intendono realizzare o modificare una pista da sci e che hanno la disponibilità dei relativi terreni devono presentare istanza al Comune, allegando il relativo progetto.
4. 
Il progetto, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa, deve contenere:
a) 
gli elementi tecnici relativi alla realizzazione o alla modificazione della pista, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento c di preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonchè agli impianti per la produzione della neve;
b) 
relazione geologica, idrogeologica, geotecnica, floro faunistica e forestale;
c) 
documentazione cartofotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;
d) 
piano particellare dei beni, elenco dei proprietari e servitù di pista di cui si chiede la costituzione.
5. 
A conclusione dei lavori assentiti il Comune deve verificare, in base alla relazione redatta dal direttore dei lavori e mediante apposito accertamento tecnico, la rispondenza dei lavori al progetto, la loro regolare esecuzione e l'idoneità della pista all'esercizio.
Art. 6 
(Impianti di innevamento programmato e tutela ambientale)
1. 
Gli impianti di innevamento artificiale ed i bacini idrici necessari per la produzione di neve costituiscono pertinenza delle piste e sono sottoposti allo stesso regime urbanistico delle piste quale previsto dalla presente legge.
2. 
All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione per la realizzazione della pista, l'istante dovrà presentare un progetto di sistemazione del terreno per il periodo post innevamento tale da consentirne la salvaguardia delle caratteristiche anche per quanto attiene all'inerbimento e la tutela della specie vegetale autoctone e l'eliminazione di specie esotiche.
Art. 7 
(Servitù di pista)
1. 
I Soggetti che intendono realizzare o modificare una pista da sci e che non hanno la disponibilità dei relativi terreni devono presentare al comune o ai comuni interessati il progetto dell'opera con richiesta di costituzione di servitù coattiva di pista.
2. 
Il soggetto che chiede la costituzione della servitù di pista deve comunque comprovare i propri requisiti tecnici, professionali e finanziari.
3. 
La costituzione coattiva di servitù di pista è disposta, previa comunicazione ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 delta legge 7 agosto 1990, n.241, con atto del Dirigente comunale competente, che contestualmente determina l'estensione della servitù e la relativa indennità dovuta al proprietario del fondo gravato.
4. 
La determinazione dell'indennità è regolata a norma delle leggi in materia ed in ogni caso dovrà tener conto della diminuzione del valore del bene, duratura e/o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione.
5. 
L'indennità deve essere corrisposta mediante canone annuo anticipato, con previsione d'aggiornamento automatico secondo indici stabiliti localmente o mediante capitalizzazione in un'unica soluzione.
6. 
La servitù di pista comporta le seguenti facoltà riconosciute al soggetto di essa titolare:
a) 
l'esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica durante il periodo di innevamento;
b) 
l'esecuzione delle opere di disboscamento, taglio alberi e rami necessari per il miglior esercizio delta pista, in conformità al progetto approvato;
c) 
l'uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l'utilizzo dei manufatti utili all'esercizio di sistemi di produzione di neve previsti dal progetto approvato (spazi per l'accumulo della neve, stazioni per la produzione della neve, relative condutture di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti);
d) 
l'apposizione di cartelli indicatori e di ogni altro sistema di sicurezza; l'uso del terreno per il passaggio degli sciatori durante il periodo di esercizio;
e) 
l'inibizione, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, dell'accesso alle Piste a chiunque non sia autorizzato e di ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista;
f) 
la sistemazione, durante il periodo di non innevamento, dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze al fine di garantirne la perfetta efficienza;
g) 
l'accesso, durante ogni periodo dell'anno, ai terreni comunque interessati dalla pista o dalle sue pertinenze a piedi e con i veicoli necessari per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo.
7. 
La servitù di pista, nel caso in cui questa non sia funzionalmente collegata ad un impianto di risalita, può essere imposta per un periodo non superiore ad anni trenta.
8. 
Qualora la pista sia funzionalmente collegata ad un impianto di risalita la servitù, la servitù ha durata corrispondente alla durata della concessione dell'impianto di risalita ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74.
Art. 8 
(Criteri per la classificazione e l'esercizio delle piste da sci)
1. 
La Regione fissa i criteri da adottare in materia di classificazione ed esercizio delle piste da sci sentita una commissione tecnica costituita a tale fine.
2. 
Tali criteri riguardano:
a) 
La classificazione delle piste;
b) 
L'esercizio delle piste;
c) 
Le misure di in sicurezza da porre in essere sulle piste.
3. 
Le piste da discesa e fondo sono classificate in base alla difficoltà secondo le seguenti categorie:
a) 
pista facile (segnalata in blu);
b) 
pista di media difficoltà (segnalata in rosso);
c) 
Pista difficile (segnalata in nero).
4. 
Le piste da discesa e da fondo sono distinte, in relazione all'uso, nelle seguenti categorie:
a) 
piste destinate all'uso turistico;
b) 
piste destinate all'uso agonistico;
c) 
Varianti;
d) 
aree sciabili;
e) 
percorsi turistici a fondo misto.
5. 
Possono essere classificate anche aree particolari quali campi scuola, piste e percorsi speciali per tavole da neve, piste per slitte o altri mezzi adatti allo scivolamento sulla neve.
6. 
Tale classificazione non deve, in ogni caso, pregiudicarne la usufruibilità da parte della totalità dell'utenza.
7. 
La commissione dovrà adottare una segnaletica conforme alle norme UNI 10869 "segnaletica per impianti a fune e aree destinate agli sport invernali" opportunamente integrata al fine di uniformare la segnaletica stessa su tutto il territorio sciistico regionale.
8. 
La commissione incaricata di stabilire i criteri di classificazione e di esercizio delle piste deve essere composta da:
un rappresentante del servizio geologico regionale;
un rappresentante dell'assessorato regionale ai beni ambientali e alla montagna;
un rappresentante dell'assessorato regionale al turismo e sport;
un rappresentante del Comitato Comuni Montani;
un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
un rappresentante esperto medico di emergenze sanitarie;
un rappresentante delle associazioni operanti nel soccorso piste;
un rappresentante degli esercenti impianti a fune;
un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci e allenatori;
un rappresentante della FISI regionale (Federazione Italiana Sport Invernali AOC);
un rappresentante della FISD regionale (Federazione Italiana Sport Disabili);
un rappresentante del soccorso alpino.
9. 
La commissione deve terminare i lavori di prima attuazione della legge entro il termine di 6 mesi dalla sua costituzione, che dovrà avvenire, ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.
10. 
Le deliberazioni assunte dalla Commissione saranno comunicate ai comuni e alle Comunità Montane della Regione entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione.
Art. 9 
(Classificazione e segnaletica delle piste)
1. 
La classificazione delle piste è di competenza del comune relativamente alla parte di territorio di appartenenza.
2. 
La domanda all'Ente competente è corredata dai documenti che saranno prescritti dalla commissione di cui all'articolo 6 della presente legge.
3. 
L'elenco delle piste classificate deve essere notificato a cura dell'Ente classificante alla Regione ai fini della tenuta dell'apposito albo regionale delle piste.
Art. 10 
(Sicurezza sulle piste)
1. 
L'apertura al pubblico di una pista classificata è condizionata alla realizzazione, a cura del gestore, di un piano piste contenente le necessarie previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive previste sulla stessa.
2. 
Gli interventi che si rendano necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate costituisce intervento manutentivo e non necessita della procedura di cui all'art. 5, commi 3 e seguenti.
3. 
Il piano sicurezza di cui al comma 1 deve indicare le modalità e la consistenza del servizio di primo soccorso sulle piste. Detto servizio può essere posto a carico dell'utente, entro limiti minimi e massimi stabiliti dalla commissione tecnica di cui all'articolo precedente.
4. 
Il gestore della pista è tenuto a nominare un direttore piste cui sono demandati i seguenti compiti:
coordinamento delle operazioni di battitura e preparazione delle aree sciabili;
coordinamento del servizio di soccorso sulle piste;
segnalazione tempestiva al gestore dell'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità sulle piste;
gestione del rischio valanghe.
Art. 11 
(Figure professionali operanti nell'esercizio delle piste)
1. 
La Regione provvede, con stanziamento apposito, alla organizzazione di corsi per la formazione delle figure professionali operanti nell'esercizio delle piste da sci, e al rilascio di apposito attestato professionale.
2. 
Tali figure professionali sono:
1) 
Direttore delle Piste;
2) 
addetto al primo soccorso;
3) 
figure intermedie per la manutenzione, battitura, innevamento e preparazione delle piste.
3. 
Gli addetti che attualmente svolgono tali incarichi possono ottenere il previsto attestato presentando domanda e curriculum agli Enti individuati dalla Regione per la formazione del personale.
4. 
In sede di prima applicazione l'attestato viene rilasciato a chi possa dimostrare, mediante certificazione del datore di lavoro o appartenenza a società e/o cooperative operanti nel settore, di aver svolto le relative mansioni di cui al punto 2 per almeno due stagioni invernali nei sei anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 12 
(Obblighi dello sciatore)
1. 
Il Gestore è autorizzato a pretendere l'osservanza delle seguenti norme comportamentali da parte dell'utente dei propri servizi:
a) 
evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata;
b) 
adeguare la propria andatura sugli sci alle proprie capacità, al tipo e alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista, all'affollamento della stessa;
c) 
rispettare la segnaletica adeguando la propria andatura in funzione delle indicazione dalla stessa fornite;
d) 
evitare la fermata e la sosta volontarie in zone di passaggio, di scarsa visibilità e nelle strettoie delle piste;
e) 
evitare di raggiungere piste attraversando zone non aperte alla pratica dello sci;
f) 
usare la massima cautela superando gli altri sciatori;
g) 
non alterare le indicazioni segnaletiche;
h) 
indossare il casco protettivo in tutti i casi prescritti dal Regolamento o dalle norme F.I.S.I., F.I.S. che regolano le attività federali;
i) 
evitare di percorrere o attraversare piste agonistiche.
2. 
Il gestore deve segnalare che l'esercizio dello sci, al di fuori delle piste classificate o in contrasto con le norme comportamentali sopra indicate e, comunque, in modo imprudente, avviene sotto l'esclusiva responsabilità del trasgressore.
Art. 13 
(Responsabilità del gestore delle piste)
1. 
Il Gestore, nelle figure professionali da lui proposte, è responsabile del piano pista e dell'idoneità del servizio di soccorso.
2. 
La responsabilità del Gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con l'affidamento dell'infortunato a Ente o struttura di primo soccorso.
Art. 14 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è affidata alle forze di polizia e ai Comuni.
2. 
Nel caso di violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di £ 100.000 (50 euro) ad un massimo di £ 500.000 (250 euro) se l'infrazione è commessa dall'utente sciatore amatoriale e da un minimo di £. 1.000.000 a un massimo di £. 10.000.000 se l'infrazione è commessa dal Gestore delle piste o da Società o Federazione Sportiva.
3. 
Per l'applicazione delle sanzioni del presente articolo si applica la legge 24 luglio 1989 n. 681 "modifiche al sistema penale".
Art. 15 
(Programma triennale di intervento)
1. 
La Regione, mediante programmi triennali d'intervento approvati dalla Giunta Regionale, promuove:
a) 
il passaggio graduale del sistema piste da sci ai Comuni singoli od associati e alle Comunità Montane, da effettuarsi anche tramite società a capitolo misto pubblico - privato, prevedendo la possibilità che le piste siano gestite mediante appalto o concessione a privati;
b) 
l'incremento dei livelli di sicurezza delle aree sciabili;
c) 
il miglioramento qualitativo degli impianti per la pratica degli sport invernali e delle relative attrezzature;
d) 
i servizi di soccorso per gli utenti;
e) 
gli interventi di manutenzione estiva delle piste;
f) 
la riqualificazione ambientale dei complessi sciistici esistenti.
2. 
Il programma triennale stabilisce gli obbiettivi della Regione per il periodo di validità dello stesso, le relative linee di indirizzo e le concrete modalità di attuazione.
3. 
Durante il periodo di validità il programma può essere modificato con la stessa procedura prevista per l'approvazione.
Art. 16 
(Finanziamenti Regionali)
1. 
Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal precedente articolo la Regione concede finanziamenti in conto capitale ai seguenti soggetti: Comunità Montane, Comuni, Associazioni e Società che operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport invernali.
2. 
I criteri per l'attribuzione di tali finanziamenti sono previamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. 
La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.
Art. 17 
(Fideiussione Regionale)
1. 
La Regione può garantire i finanziamenti erogati dagli Istituti di credito ai soggetti di cui all'articolo precedente tramite fideiussione.
2. 
I limiti e modalità di concessione delle garanzia fideiussorie sono previamente stabiliti dalla Regione, previo parere obbligatorio della Commissione Regionale per lo sci.
3. 
La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate a tasso agevolato e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca della fideiussione.
Art. 18 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di £. 25 miliardi per l'anno finanziario 2001, di £ 25 miliardi per l'anno finanziario 2002, di £ 25 per l'anno finanziario 2003.
2. 
Il relativo capitolo di spesa è così denominato: "Fondo Regionale per l'incremento delle sicurezza delle aree sciabili e il miglioramento qualitativo degli impianti per la pratica degli sport invernali e relative attrezzature".
Art. 19 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i soggetti cui è affidata la gestione delle piste da sci di discesa e di fondo devono comunicare al competente organo dell'Assessorato Regionale ai Trasporti l'elenco delle piste esercite nonchè i nominativi dei direttori delle piste.
2. 
I soggetti cui è affidata la gestione delle piste da sci devono inoltre presentare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della pista corredata dalla documentazione di cui all'art. 4.
3. 
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il competente organo regionale può richiedere chiarimenti scritti e integrazioni della documentazione.
4. 
Trascorsi 120 giorni senza che sia notificato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.
5. 
Nelle more, coloro che hanno presentato l'istanza di prosecuzione si intendono provvisoriamente autorizzati alla prosecuzione.
Art. 20 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entrerà in vigore decorsi 180 giorni dopo la sua pubblicazione.