Promozione di gemellaggi tra Comunità del Piemonte e Comunità di Paesi esteri.
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, le iniziative degli Enti locali per lo sviluppo dei gemellaggi, al fine di facilitare il formarsi di rapporti tra Comunità del Piemonte e Comunità dei Paesi esteri, dove la presenza dell'immigrazione piemontese è predominante.
Art. 2.
1.
I Comuni della Regione Piemonte che intendono gemellarsi con Comuni di altri Paesi qualora intendano avvalersi della presente legge, ne danno comunicazione:
a)
al Presidente della Giunta Regionale;
b)
all'Associazione Piemontese nel Mondo;
c)
all'Ufficio Movimenti Migratori della Regione Piemonte;
d)
ai Consolati competenti.
2.
Alla comunicazione debbono essere allegati:
1)
la copia della deliberazione del Consiglio Comunale con l'indicazione del Comune o dei Comuni prescelti;
2)
la relazione sul programma delle attività previste;
3)
il bilancio preventivo delle spese occorrenti.
3.
La Segreteria dell'Associazione Piemontesi nel Mondo esprime, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, il proprio parere non vincolante sull'iniziativa, corredandola di eventuali suggerimenti ed osservazioni: Il parere viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale ed al Comune interessato.
4.
Il Presidente della Giunta regionale, visto il parere di cui al comma precedente e sentita la Commissione di cui all'articolo 6, stabilisce con proprio decreto, entro il 31 maggio ed il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e del contributo relativo per ogni domanda, presentata l'anno precedente.
Art. 3.
1.
L'ammontare del contributo è determinato in relazione all'importanza dell'iniziativa; al carattere bilaterale o multilaterale del gemellaggio; alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli Enti locali interessati alla tipologia del Comune ed alla quantità dei soggetti interessati.
2.
Ogni Comune nell'ambito della propria autonomia può attivare più gemellaggi, ma solo due di questi potranno concorrere al finanziamento regionale.
3.
I contributi regionali sono finalizzati:
a)
all'istituzione di borse di studio per studenti dei comuni gemellati che frequentino istituzioni scolastiche e corsi di formazione professionale in consorzi di formazione presenti nel bacino del comune italiano gemellato;
b)
borse di studio per docenti dei comuni gemellati dei paesi che partecipino a corsi di aggiornamento sulla lingua italiana e piemontese in Italia;
c)
all'accoglimento di gruppi folkloristici ed organizzazione degli spettacoli.
4.
Saranno completamente a carico del Comune i compiti istituzionali relativi all'organizzazione, accoglienza, allestimento delle cerimonie del gemellaggio.
5.
Il contributo complessivo non può comunque superare, per ciascuna iniziativa, la somma di £. ....... .
Art. 4
(Comuni associati e Comunità montane)
1.
La procedura ed i contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche ai Comuni associati ed alle Comunità montane.
Art. 5
(Gemellaggi esistenti)
1.
I Comuni che hanno realizzato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, gemellaggi con i Comuni di cui all'articolo 1 comma 1, possono accedere, secondo le procedure previste dall'articolo 2 alle provvidenze di cui alla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già stabiliti, sia per nuove iniziative di gemellaggio.
Art. 6
(Commissione consiliare per i gemellaggi)
1.
È istituita presso la Regione una Commissione consiliare presieduta dal Presidente del Consiglio regionale e composta da otto Consiglieri e da un rappresentante della Provincia interessata, per esprimere il parere sulle iniziative di cui all'art. 1 e per formulare le conseguenti proposte.
Art. 7
(Impegno di spesa)
1.
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per ogni anno finanziario la spesa di ....... .
2.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante apposito capitolo di spesa con la denominazione "Spese per l'istituzione del fondo regionale per scambi socio-culturali e per il sostegno a gemellaggi tra Comunità Piemontesi e Comunità di Paesi Esteri, dove la presenza dell'immigrazione piemontese è predominante" e con lo stanziamento di lire ........ in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario ....... .
3.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.