Proposta di legge regionale n. 214 presentata il 12 dicembre 2005
Modificazioni alla l.r. 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).

Art. 1. 
1. 
All' articolo 3, comma 1 della l.r. 13/97 vengono cassate le parole '' non appartenenti a Comunità Montane, le Comunità Montane ''.
Art. 2. 
1. 
L' articolo 4, comma 1 della l.r. 13/97 è interamente sostituito dal presente:
" 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, agli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la conferenza dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province, di seguito denominata Autorità d'ambito."
.
Art. 3. 
1. 
L'articolo 4. comma 2 della l.r. 13/97 è interamente sostituito dal presente:
" 2. A tal fine i Comuni e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale stipula apposita convenzione, ai sensi dell' articolo 24 della legge 142/90, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge."
.
Art. 4. 
Art. 5. 
1. 
All' articolo 4, comma 6, della l.r. 13/97 alle parole '' L'Autorità d'ambito ha sede presso la Provincia cui appartiene il maggior numero di abitanti residenti nel territorio dell'ambito '', sostituire '' L'Autorità d'ambito ed i relativi uffici devo avere sede presso la Provincia con la maggiore superficie all'interno dell'ambito ''.
Art. 6. 
1. 
All' articolo 6, comma 1 della l.r. 13/97 il comma è interamente sostituito dal presente:
"
1. L'Autorità d'ambito è composta:
a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito o loro delegati;
b) dai Presidenti di Provincia o loro delegati.
"
Art. 7. 
1. 
All' articolo 6, comma 3 della legge 13/97 il comma è interamente sostituito dal presente:
"
3. La convenzione di cui all'articolo 4 fissa le quote di rappresentatività nel modo seguente:
- per i Comuni fino 1.000 abitanti il voto è singolo;
- per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti un voto più 0,50 per ogni 1.000 abitanti e per frazioni superiori ai 500 abitanti;
- per la Provincia il voto è singolo.
"
Art. 8. 
1. 
All' articolo 7, comma 3, della legge 13/97 il comma è interamente sostituito dal presente:
"
3. Ai sensi dell' articolo 8, comma 4, della l.r. 36/1994, sono salvaguardati gli organismi di gestione esistenti ivi compresi gli Enti locali anche con gestione in economia e le Aziende speciali di cui all' articolo 22, comma 3, lettera c) della l. 142/1990 che corrispondono ai seguenti requisiti:
a) gestire il servizio idrico direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;
a bis) Comuni o Consorzi di Comuni che deliberino di addivenire ad una gestione congiunta dei servizi;
b) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati secondo modalità di analisi determinate dalla Giunta regionale;
c) essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi definiti ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera g) della l. 36/1994.
"
Art. 9. 
1. 
All' articolo 7, comma 4, della l.r. 13/97 alla parola '' cinque anni '' sostituire '' dieci anni ''.