Proposta di legge regionale n. 213 presentata il 12 dicembre 2005
Individuazione delle funzioni locali in materia di navigazione e porti lacuali - Subdelega delle funzioni di cui agli articoli 59 - 97 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo I. 
Art. 1 
(Finalità delle legge)
1. 
In applicazione dell' articolo 117 Costituzione, che prevede la potestà per le Regioni di emanare norme in materia di navigazione e porti lacuali; dell' articolo 118 Costituzione, che al comma terzo prevede l'esercizio, da parte delle Regioni, delle funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 con delega ai Comuni o ad altri enti locali; dell'articolo 3 (rapporti tra Regioni ed enti locali) e 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dell'articolo 66 dello Statuto della Regione Piemonte, sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative relative alle materie di cui agli articoli 59, concernente "Demanio marittimo, lacuale e fluviale", 97, concernente "Navigazione e porti lacuali" e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 2 
(Subdeleghe di funzioni amministrative)
1. 
Con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono subdelegate ai Comuni:
a) 
le funzioni amministrative relative alla materia "navigazione e porti lacuali" che concerne la navigazione lacuale, fluviale e lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni;
b) 
le funzioni amministrative relative al demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali;
c) 
le residue funzioni amministrative di cui al secondo comma dell'art. 97 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 61.
2. 
Con decorrenza dalla sua costituzione, la gestione di cui al precedente comma è subdelegata al Consorzio Intercomunale, previsto al Titolo II della presente legge, quando sono interessati i servizi in territori finitimi di più Comuni ovvero servizi comuni.
Art. 3 
(Efficacia della legge)
1. 
L'efficacia delle disposizioni della presente legge, per il Lago Maggiore, è subordinata all'approvazione, da parte della Regione Lombardia, di provvedimenti legislativi di identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi.
2. 
Rimane ferma la convenzione italo-svizzera ed il regolamento internazionale per la navigazione sul Lago Maggiore resa esecutiva in Italia con R.D. 26 settembre 1925, n. 2074.
Titolo II. 
Art. 4 
(Costituzione)
1. 
Ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell' articolo 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed al fine dell'applicazione della presente legge, fra i Comuni subdelegati può essere costituito un Consorzio, ai sensi e con la procedura di cui all' articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la gestione dei beni e dei servizi inerenti aspetti comuni o interessanti territori finitimi.
Art. 5 
(Statuto)
1. 
Lo Statuto del Consorzio deve prevedere:
a) 
la disciplina del funzionamento e dei compiti dell'ente di gestione nel rispetto di quanto previsto dall' art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) 
forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la pertecipazione alle riunioni dell'assemblea, su invito del Presidente e senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, ricreative e sportive operanti nella zona e dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate.
Titolo III. 
Art. 6 
(Utilizzo del demanio lacuale e fluviale)
1. 
I beni demaniali e gli altri beni immobili della Regione necessari all'esercizio delle funzioni attribuite a norma della presente legge, sono affidati in gestione ai Comuni. L'eventuale utilizzo da parte del Consorzio di beni immobili ed attrezzature di pertinenza degli enti locali potrà avvenire sulla base di intese con gli enti stessi.
2. 
Al fine di assicurare il corretto utilizzo delle aree costituenti il demanio in oggetto, i Comuni interessati ed il Consorzio Intercomunale, stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali e fluviali.
3. 
Detti criteri riguardano:
a) 
la individuazione e la delimitazione delle aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico professionale e da diporto - aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali - aree destinate a utilizzazione turistico ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione, e per la realizzazione di porti e approdi turistici;
b) 
l'utilizzo degli introiti dell'attività concessoria.
Art. 7 
(Aree demaniali di terra - Spiagge)
1. 
Sono aree demaniali di terra o spiagge, quei territori contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività per finalità turistiche e ricreative.
2. 
Le concessioni di dette aree sono rilasciate dai Comuni sul cui territorio insistono, secondo i criteri di cui all'art. 6.
Art. 8 
(Aree demaniali portuali di terra)
1. 
Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dai comuni secondo la rispettiva competenza territoriale.
2. 
Sono rilasciate dal Consorzio Intercomunale qualora dette aree insistano su territori finitimi o siano in gestione comune.
3. 
La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico - ricreativi nonchè di rimessaggi e cantieri è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte dei Comuni e, nel caso di territori finitimi o di interesse comune, dal Consorzio Intercomunale.
4. 
I canoni relativi alle concessioni di cui ai commi precedenti sono incamerati dagli Enti interessati per la realizzazione delle opere insistenti sul demanio oggetto di subdelega.
Art. 9 
(Aree lacuali immediatamente prospicienti. Ormeggi ed ancoraggi)
1. 
Per area lacuale o alveo, si intende l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con la piena ordinaria. Immediatamente prospicienti sono quelle aree dell'alveo sulle quali prospettano le aree di cui agli articoli 7 e 8.
2. 
Le concessioni per l'occupazione di detti spazi, con ormeggi fissi o con ogni altra opera o attrezzatura necessaria al razionale utilizzo degli spazi di cui agli articoli precedenti, è rilasciata dagli Enti competenti al rilascio delle concessioni di cui ai citati articoli 7 e 8, secondo i criteri all'articolo 6.
Art. 10 
(Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria)
1. 
I canoni introitati dai Comuni e dal Consorzio per le concessioni di rispettiva competenza previste dagli articoli 7, 8 e 9 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali ed eventuali nuove opere.
Titolo IV. 
Art. 11 
(Regolamento)
1. 
Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione e il miglioramento dello sviluppo turistico, il Consorzio Intercomunale è delegato ad approvare apposito regolamento, nelle materie di cui all' art. 97 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. 
In sede di adozione del regolamento, il Consorzio Intercomunale si adeguerà a criteri atti a disciplinare l'organico e razionale utilizzo del bacino lacuale o fluviale con:
a) 
previsione di una fascia a protezione della costa con particolare riguardo alle zone di rilevanza archeologica, ambientale e naturalistica;
b) 
previsione di idrosuperfici autorizzate per l'ammaraggio e decollo aeromobili;
c) 
previsione di zone autorizzate per l'attività di scuola di sci nautico e regolamentazione dello sci nautico libero e di velocità ed altri sport al traino;
d) 
disposizioni per l'utilizzo di moto d'acqua ed altri mezzi similari con previsione di apposite aree autorizzate;
e) 
individuazione di zone atte all'impiego di tavole a vela, natanti minori a remi e pedali;
f) 
regolamentazione dell'attività subacquea;
g) 
rilancio delle manifestazioni nautiche sportive e similari;
h) 
regolamentazione delle attività di prova e collaudo di unità di navigazione.
3. 
Sino all'approvazione del Regolamento di cui al comma 1, è riservata alla Regione la disciplina dell'attività di navigazione.
Titolo. V. Disposizioni finali e transitorie 
Art. 12 
(Competenza della Regione)
1. 
La Regione, in riferimento agli obiettivi della propria programmazione ed agli obblighi nei confronti dello Stato, esercita, nei settori di cui alla presente legge, funzioni di indirizzo e di coordinamento.
2. 
Gli enti locali, ai fini della necessaria collaborazione con la Regione e con i soggetti della programmazione, trasmettono, annualmente, alla Giunta regionale, una relazione dettagliata concernente l'esercizio delle funzioni delegate, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione regionale.
3. 
Sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, anche attraverso i propri piani di settore, la Regione determina gli obiettivi dei programmi degli enti locali e ripartisce le risorse destinate al loro finanziamento.
Art. 13 
(Commissario)
1. 
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina, per ogni Provincia, un commissario per le operazioni di trasferimento dei poteri e dei beni agli enti locali.
2. 
Il commissario entro trenta giorni dalla nomina, invia alla Giunta regionale:
a) 
il verbale di immissione nelle funzioni delegate con la presente legge;
b) 
lo stato di consistenza dei beni demaniali, nonchè la ricognizione totale dei rapporti passivi ed attivi esistenti;
3. 
I rapporti giuridici e contrattuali relativi ai beni, servizi e funzioni individuati nella presente legge, sono attribuiti all'ente locale destinatario del bene cui accedono.