Proposta di legge regionale n. 212 presentata il 12 dicembre 2005
Modifiche alla l.r. 70 del 4 settembre 1996 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio '.

Art. 1. 
1. 
L' articolo 23 della l.r. 70/1996 è sostituito dal seguente:
"
Art. 23. (Allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale)
1. La Giunta Provinciale sulla base di apposito regolamento approvato entro sei mesi, dall'entrata in vigore della legge, rilascia, l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna autoctona omeoterma, esclusivamente su animali provenienti da allevamento e nati in cattività da almeno due generazioni, a scopo ornamentale ed amatoriale a persona nominativamente indicata.
2. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di detenzione e di allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale, di fauna autoctona omeoterma, è rilasciata dal Presidente della Provincia, e dalla medesima regolamentata.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente su animali appartenenti alle Famiglie degli anatidi, fasianidi, columbidi, turdidi, corvidi, fringillidi, ploceidi, emberizidi e cervidi, purchè ne sia nota la provenienza e comprovata l'origine da idonea documentazione e marchiatura inamovibile e ne sia garantita la sicurezza ed il benessere.
4. I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui al comma 1 devono essere muniti di contrassegni inamovibili adeguati alla specie. Sui contrassegni devono essere riportati l'anno di nascita, un numero progressivo per ogni animale allevato e il numero identificativo dell'allevatore.
5. L'allevatore è tenuto a denunciare entro dicembre gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno. La denuncia è presentata alla Provincia e deve contenere i dati riportati sui contrassegni inamovibili.
6. È vietato introdurre nel territorio regionale esemplari faunistici appartenenti alle famiglie di cui al presente articolo e la cui caccia è vietata in Piemonte, salvo che siano dotati di contrassegno inamovibile adeguato alla specie, idoneo alla identificazione e purchè siano documentati con certificato di provenienza attestante la nascita in cattività.
7. Nelle manifestazioni didattiche, nelle rassegne, nelle mostre possono essere presentati esclusivamente esemplari regolarmente denunciati.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli animali appartenenti alle specie esotiche.
"

Allegato A. Uccelli (ed altri animali), posseduti e/o allevati in Italia 
OMISSIS