Proposta di legge regionale n. 211 presentata il 12 dicembre 2005
Approvazione di un Progetto di legge regionale di modifica e integrazione della l. 55/84 e sue successive modificazioni. Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali.

Sommario:         

Art. 1. 
1. 
Alla l.r. 55/84 "Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali" e sue successive modificazioni e integrazioni, viene aggiunto il seguente articolo:
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Articolo 7 quater.
1. In parziale deroga da quanto previsto alle lettere d) ed e) dell'articolo 4 della presente legge regionale, gli Enti di cui all'articolo 2, comma 1, nel presentare domanda al Presidente dell'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per ottenere l'autorizzazione all'apertura ed alla gestione dei cantieri di lavoro ed il relativo contributo finanziario, nell'allegato progetto di intervento di cui all'articolo 6 devono prevedere una riserva di posti del 25 per cento, eventualmente arrotondato all'unità superiore, per quei lavoratori disoccupati che, pur avendo raggiunto il limite di età anagrafica previsto nell'anno in questione dalla tabella B, articolo 1 comma 26 della legge 335/95, non abbiano raggiunto il limite dei 35 anni di contribuzione ma abbiano raggiunto almeno il limite contributivo di anni 33.
2. Tale requisito e condizione contributiva dovrà essere dichiarata e autocertificata dal lavoratore disoccupato al momento della chiamata e della relativa domanda di ammissione; sarà compito dell'Ente locale la verifica della veridicità e corrispondenza di tale dichiarazione presso l'Ente previdenziale territorialmente competente.
3. Solo in caso di mancanza di richieste di lavoratori con le caratteristiche previste dal presente articolo e/o dell'eventuale qualifica richiesta dal progetto i posti della riserva del 25 per cento rimasti liberi saranno messi a disposizione degli altri lavoratori individuati con i criteri previsti dalle lettere d) ed e) del precedente articolo 4.
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