Proposta di legge regionale n. 21 presentata il 16 maggio 2005
Indennizzi in favore degli allevatori dei territori montani per danni causati da canidi selvatici o inselvatichiti al bestiame domestico.
Primo firmatario

DUTTO CLAUDIO

Altri firmatari

ALLASIA STEFANO MONTEGGIA STEFANO ROSSI ORESTE

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle attività zootecniche e di migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli imprenditori agricoli che esercitano l'allevamento nelle zone di montagna, riconosce un indennizzo, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, agli allevatori operanti sul territorio montano per i danni causati ad ovini, caprini, bovini od equini da lupi o cani inselvatichiti.
Art. 2 
(Danni risarcibili)
1. 
Sono indennizzabili, nei limiti di cui all'articolo 4, i danni causati dall'uccisione di ovini, caprini, bovini od equini ad opera di lupi o cani inselvatichiti.
2. 
Sono parimenti indennizzabili i danni derivanti da morte violenta o dispersione di ovini e caprini avvenuta come conseguenza indiretta di attacchi di lupi o cani inselvatichiti.
Art. 3 
(Beneficiari)
1. 
L'indennizzo di cui all'articolo 4 è concesso agli allevatori, praticanti la monticazione od altre forme di allevamento non stanziale, di capi ovini, caprini, bovini od equini condotti al pascolo anche stagionale in aree del territorio regionale ricomprese nell'ambito di una comunità montana.
Art. 4 
(Indennizzi)
1. 
Per i danni causati a ciascun capo ovino o caprino viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo calcolato in misura forfetaria come di seguito indicato:
a) 
Euro 155 per ciascun capo adulto;
b) 
Euro 77 per ciascun capo di età inferiore all'anno.
2. 
Per i danni causati a ciascun capo bovino od equino viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo determinato, a seconda della razza e dell'età dell'animale, sulla base dell'indicazione dei prezzi contenuta nelle mercuriali provinciali vigenti all'epoca del danno.
3. 
La concessione dell'indennizzo agli allevatori è subordinata al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione del bestiame e di profilassi sanitarie.
4. 
L'indennizzo previsto dalla presente legge non è cumulabile con quelli eventualmente concessi da altri enti ed associazioni per gli stessi danni.
Art. 5 
(Procedure)
1. 
La domanda intesa ad ottenere l'indennizzo deve essere presentata alla comunità montana territorialmente competente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, unitamente ad apposita certificazione rilasciata dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, dalle guardie delle province, dal personale di vigilanza dei parchi nazionali e regionali, ovvero dal servizio veterinario dell'ASL competente.
2. 
La comunità montana, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, valuta l'istanza di indennizzo e procede alla eventuale liquidazione dei danni. La Giunta regionale provvede annualmente, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, a rimborsare alle comunità montane le somme da queste liquidate.
3. 
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le procedure e la documentazione necessarie per l'ottenimento dell'indennizzo di cui al comma 4, nonché le procedure di liquidazione dei rimborsi di cui al comma 2.
Art. 6 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per gli anni 2005 e 2006, la spesa rispettiva di euro 100.000,00.
2. 
Ai rimborsi alle comunità montane finalizzati a indennizzi in favore degli allevatori dei territori montani per danni causati da canidi selvatici o inselvatichiti, quantificati in 100.000,00 euro e stanziati nella unità previsionale di base (UPB) 14042 (Economia montana e foreste Economia montana Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, si fa fronte con la dotazione dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
3. 
Alla copertura della spesa prevista per l'anno 2006, quantificata in 100.000,00 euro e stanziata nell'UPB 14042 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si fa fronte con riduzione, di pari importo, dello stanziamento dell'UPB 09012 del bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 7 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.