Costituzione Azienda Sanitaria Montana.
Art. 1
(Individuazione ambito territoriale)
1.
Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1994, n. 39 è così modificato:
-
" Il Territorio dell'Azienda sanitaria regionale n. 11 previsto dalla Tabella A allegata alla legge regionale n. 39/94 è così ridefinito;
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a) l'Azienda regionale U.S.L. n. 11 coincide con gli ambiti territoriali delle sottoelencate soppresse U.S.S.L. ex articolo 3 legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e precisamente: ex U.S.S.L. 45 Vercelli - ex U.S.S.L. 46 Santhià - ex U.S.S.L. 50 Gattinara;
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b) l'Azienda regionale Montana U.S.L. n. 23 comprende i Comuni facenti parte delle Comunità Montane Valsesia e Valsessera. (Ambito territoriale ex U.S.S.L. 49).".
Art. 2
(Costituzione)
1.
L'U.S.L. n. 23 di cui l'articolo 1 è costituita in Azienda con Decreto del Presidente della Giunta regionale entro un termine che consenta il funzionamento della costituenda Azienda a decorerre dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Attuazione)
1.
La presente legge viene attuata secondo i criteri individuali degli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 39/94.