Modifica alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 sulle norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.
Art. 1.
1.
Il 1° comma dell'articolo 2O
della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è sostituito dal seguente:
.
" 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 82O e 821 del Codice Civile la raccolta dei prodotti del sottobosco sottoelencati è consentita per quantità giornaliera e individuale nei seguenti limiti."
Art. 2.
1.
L'ultimo comma dell'
articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è sostituito dal seguente:
"
"
1. I conduttori dei fondi possono rinunciare a quanto previsto dagli articoli 820 e 821 del Codice Civile, concedendo la disponibilità dei loro fondi per la raccolta dei funghi, alle Comunità Montane o, per le zone non classificate montane, ai Comuni che, entro il 1° giugno di ogni anno, provvedono con appositi cartelli segnaletici a delimitare le aree resesi disponibili.
- Il tesserino di cui al primo comma ha validità esclusivamente per la raccolta dei funghi nelle aree così delimitate.
- Le disposizioni del quinto comma lettere a) e b) non si applicano nei terreni i cui proprietari non hanno concesso la disponibilità dei loro fondi nei modi sopra indicati.