Proposta di legge regionale n. 205 presentata il 21 dicembre 2005
Istituzione in Piemonte delle agroteche regionali.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, con la presente legge, promuove la costituzione delle "agroteche regionali".
2. 
Le agroteche regionali sono strutture rappresentative delle realtà agricole e agroalimentari del Piemonte che hanno come scopo la valorizzazione di tali realtà e in particolare di quei valori ed elementi che essi esprimono o sui quali incidono, riferibili a:
a) 
identificazione e caratterizzazione di parti del territorio regionale;
b) 
paesaggio agrario e rurale;
c) 
sistemi di coltivazione, allevamento, lavorazione;
d) 
qualità intrinseche agroambientali e certificate;
e) 
ambiente e biodiversità;
f) 
turismo rurale;
g) 
enogastronomia e cucina tipica e tradizionale;
h) 
educazione alimentare;
i) 
storia, cultura, tradizioni.
Art. 2 
(Riferimento, rappresentatività e denominazione)
1. 
L'agroteca regionale deve avere come riferimento e rappresentatività un prodotto o comparto produttivo agricolo, agroalimentare, zootecnico del Piemonte, significativo per dimensioni produttive, territoriali e per altre peculiarità indicate nell'articolo 1.
2. 
L'agroteca regionale assume la denominazione di "Agroteca regionale" seguita dal nome del prodotto o comparto di riferimento.
Art. 3 
(Costituzione)
1. 
Le agroteche regionali, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, sono costituite, con atto pubblico ai sensi del codice civile, come associazioni, consorzi o altre forme associative anche con la partecipazione di istituzioni pubbliche e private territorialmente interessate.
2. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, le agroteche regionali, dotate di un proprio statuto e di idonee sedi aperte al pubblico, svolgono attività senza fini di lucro.
Art. 4 
(Riconoscimento e finanziamenti regionali)
1. 
La costituzione delle agroteche regionali è promossa da una o più province che presentano relativa richiesta di riconoscimento alla Regione Piemonte, indicando:
a) 
l'analisi della realtà agricola territoriale interessata;
b) 
la denominazione dell'agroteca regionale e la sede prescelta;
c) 
gli enti promotori costitutori e il soggetto giuridico proposto per la gestione;
d) 
la relazione programmatica;
e) 
il piano finanziario;
f) 
lo statuto.
2. 
La Giunta regionale assicura la collaborazione e l'assistenza alle province nella fase propedeutica la costituzione delle agroteche regionali.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede al riconoscimento delle agroteche regionali e può concedere ad esse un contributo fino al 50 per cento delle spese di costituzione, di adeguamento delle strutture ed attrezzature e per i programmi di attività.
Art. 5 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 è stanziata la somma di 100.000,00 euro per l'anno 2004, di 200.000,00 euro per l'anno 2005 e di 200.000,00 euro per l'anno 2006. Per tali stanziamenti si provvede ai sensi dell' articolo 30, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 6 
(Disposizioni finali)
1. 
La Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istruzioni applicative concernenti la redazione degli statuti e la gestione delle agroteche regionali e definisce procedure, criteri, parametri per il loro finanziamento.
2. 
La concessione degli aiuti finanziari previsti dalla presente legge è subordinata al parere favorevole espresso dalla Unione europea.