Istituzione in Piemonte delle agroteche regionali.
Primo firmatario
Altri firmatari
COTTO MARIANGELA GHIGO ENZO GIORGIO LEO GIAMPIERO MANOLINO GIULIANO NASTRI GAETANO PICHETTO FRATIN GILBERTO
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, con la presente legge, promuove la costituzione delle "agroteche regionali".
2.
Le agroteche regionali sono strutture rappresentative delle realtà agricole e agroalimentari del Piemonte che hanno come scopo la valorizzazione di tali realtà e in particolare di quei valori ed elementi che essi esprimono o sui quali incidono, riferibili a:
a)
identificazione e caratterizzazione di parti del territorio regionale;
b)
paesaggio agrario e rurale;
c)
sistemi di coltivazione, allevamento, lavorazione;
d)
qualità intrinseche agroambientali e certificate;
e)
ambiente e biodiversità;
f)
turismo rurale;
g)
enogastronomia e cucina tipica e tradizionale;
h)
educazione alimentare;
i)
storia, cultura, tradizioni.
Art. 2
(Riferimento, rappresentatività e denominazione)
1.
L'agroteca regionale deve avere come riferimento e rappresentatività un prodotto o comparto produttivo agricolo, agroalimentare, zootecnico del Piemonte, significativo per dimensioni produttive, territoriali e per altre peculiarità indicate nell'articolo 1.
2.
L'agroteca regionale assume la denominazione di "Agroteca regionale" seguita dal nome del prodotto o comparto di riferimento.
Art. 3
(Costituzione)
1.
Le agroteche regionali, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, sono costituite, con atto pubblico ai sensi del codice civile, come associazioni, consorzi o altre forme associative anche con la partecipazione di istituzioni pubbliche e private territorialmente interessate.
2.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, le agroteche regionali, dotate di un proprio statuto e di idonee sedi aperte al pubblico, svolgono attività senza fini di lucro.
Art. 4
(Riconoscimento e finanziamenti regionali)
1.
La costituzione delle agroteche regionali è promossa da una o più province che presentano relativa richiesta di riconoscimento alla Regione Piemonte, indicando:
a)
l'analisi della realtà agricola territoriale interessata;
b)
la denominazione dell'agroteca regionale e la sede prescelta;
c)
gli enti promotori costitutori e il soggetto giuridico proposto per la gestione;
d)
la relazione programmatica;
e)
il piano finanziario;
f)
lo statuto.
2.
La Giunta regionale assicura la collaborazione e l'assistenza alle province nella fase propedeutica la costituzione delle agroteche regionali.
3.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede al riconoscimento delle agroteche regionali e può concedere ad esse un contributo fino al 50 per cento delle spese di costituzione, di adeguamento delle strutture ed attrezzature e per i programmi di attività.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 è stanziata la somma di 100.000,00 euro per l'anno 2004, di 200.000,00 euro per l'anno 2005 e di 200.000,00 euro per l'anno 2006. Per tali stanziamenti si provvede ai sensi dell'
articolo 30, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 6
(Disposizioni finali)
1.
La Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istruzioni applicative concernenti la redazione degli statuti e la gestione delle agroteche regionali e definisce procedure, criteri, parametri per il loro finanziamento.
2.
La concessione degli aiuti finanziari previsti dalla presente legge è subordinata al parere favorevole espresso dalla Unione europea.