Proposta di legge regionale n. 203 presentata il 21 dicembre 2005
Creazione del marchio museale piemontese e del relativo sistema integrato regionale delle aree e dei siti di interesse culturale.

Titolo I. 
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge ha la finalità di rendere unitaria l'offerta museale piemontese, creando un vincolo di collegamento tra le varie realtà museali presenti sul territorio, tanto di proprietà pubblica che privata, capace di valorizzare al meglio il patrimonio culturale regionale.
2. 
Il collegamento tra le varie unità museali viene attuato a mezzo di un "marchio regionale" comune, che potrà integrarsi con ulteriori specificazioni tematiche e/o territoriali, nella logica degli itinerari culturali e turistici che sono elemento prioritario per gli interventi regionali in ambito di valorizzazione e promozione della politica culturale.
Art. 2 
(Ambito di applicazione)
1. 
Le previsioni della presente legge sono applicabili ai musei ed ai siti aventi valenza di testimonianza storica di eventi di interesse artistico, storico, ambientale, archeologico, architettonico, archivistico, demo - etno - antropologico, scientifico, sportivo ed economico.
2. 
La Regione e gli enti locali operano secondo i principi fondamentali in materia di cui alla l. 15/3/97 n. 59 come specificati in l. reg. n. 34 del 20/11/98.
Titolo II. 
Art. 3 
(Marchio museale)
1. 
In attuazione di quanto previsto all'art. 1, con la presente legge viene istituito il marchio museale piemontese con i seguenti requisiti:su fondo a scudo riproducente lo stendardo del Piemonte, viene inserita la scritta
" Sito di interesse culturale regionale"
.
2. 
Il marchio di cui al comma 1 viene messo nelle disponibilità degli enti locali e dei privati titolari o comunque aventi disponibilità di raccolte museali mediante specifica convenzione da stipularsi con la Regione.
3. 
Nell'ambito della convenzione di cui al comma 2 verranno previste le condizioni minime di organizzazione e di apertura del museo, nonchè le eventuali dotazioni e prestazioni necessarie per garantirne la funzionalità, la qualità e la rilevanza territoriale.
4. 
La proposta di convenzione viene elaborata dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Museale Piemontese, come previsto all'art. 4, sulla base del Piano regionale Museale.
5. 
La Regione, nella predisposizione della proposta di convenzione, dovrà attenersi ai seguenti prioritari requisiti:
la presenza di personale tecnico e scientifico nell'ambito dell'organizzazione interna museale;
l'inserimento dell'area museale in un itinerario preesistente di musei e/o siti di interesse culturale;
la valorizzazione di aree territoriali disagiate;
la valorizzazione di fenomeni culturali aventi particolare riferimento alla storia della Regione Piemonte.
Art. 4 
(Comitato Museale Piemontese)
1. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, è istituito un comitato tecnico scientifico denominato "Comitato Museale Piemontese".
2. 
Il Comitato è composto da:
Assessore alla Cultura o suo delegato avente qualifica di presidente;
soprintendente regionale;
Assessori alla Cultura della Provincia;
cinque direttori di musei pubblici designati dalla Giunta regionale;
cinque esperti nelle materie d'interesse della presente legge nominati dal Consiglio regionale.
3. 
Il Comitato dura in carica cinque anni.
4. 
Il Comitato svolge attività di consulenza nei confronti della Giunta regionale, esprime parere annuale sulla situazione museale regionale, elabora il progetto di Piano regionale Museale, esprime parere vincolante alla Giunta circa le proposte di convenzione.
Art. 5 
(Piano regionale Museale)
1. 
La Regione provvede ogni tre anni ad approvare il Piano regionale Museale con gli obiettivi di sviluppo ed incremento dell'offerta museale.
Art. 6 
(Siti d'interesse culturale)
1. 
I siti d'interesse culturale di cui all'art. 2 comma 1, allorchè non aventi caratteristica di area museale, possono essere contrassegnati con il marchio di cui all'art. 3 previo parere favorevole del Comitato Museale Piemontese, secondo le modalità che verranno determinate dalla Giunta regionale.
2. 
Con riferimento ai siti d'interesse culturale, la Regione, con il provvedimento di riconoscimento di cui al comma 1, provvederà a definire le forme ed i tempi del proprio intervento attuativo di quanto previsto dalle presente legge.
Titolo III. 
Art. 7 
(Interventi dei comuni)
1. 
Tutte le funzioni amministrative in materia di musei degli enti locali e di interesse locale sono attribuite ai comuni, fatta eccezione di quelle che la presente legge riserva ad altri enti.
2. 
In particolare spetta ai comuni il provvedere ai necessari interventi onde garantire i requisiti minimi di gestione previsti nella convenzione di cui all'art. 3 comma 2.
Art. 8 
(Compiti delle Province)
1. 
Le Province possono partecipare a consorzi o società a capitale misto privato - pubblico per la gestione totale o parziale delle aree museali.
2. 
È inoltre competenza delle Province esercitare funzioni di vigilanza sulla gestione delle aree museali godenti di marchio regionale.
Art. 9 
(Compiti della Regione)
1. 
È compito della Regione la promozione delle aree museali, l'allestimento di corsi di formazione per il personale impiegato presso i musei, la realizzazione di sistemi informativi regionali sulle raccolte museali ed i beni in esse conservati.
Titolo IV. Norme finanziarie 
Art. 10 
(Interventi finanziari regionali)
1. 
Entro il 15 ottobre di ogni anno i soggetti aventi titolarità di aree museali possono presentare alla Regione domanda per contributi secondo le modalità e forme che verranno determinati dalla Giunta regionale.
2. 
I sostegni economici potranno essere erogati in forma di contributo in conto capitale sino al 50% delle spese ammesse ad agevolazione ed integrati con finanziamenti a tasso agevolato sino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva.
3. 
Annualmente la Giunta regionale provvederà a indicare le priorità di intervento che comunque dovranno attenere a:
ristrutturazione e costruzione di sedi museali o infrastrutture pertinenziali;
acquisizione al patrimonio pubblico di beni culturali da definire a disponibilità museale;
miglioramento dei servizi museali con particolare riferimento all'ampliamento degli orari di apertura;
allestimento di percorsi culturali creanti reti tematiche o territoriali di aree museali e siti di interesse culturale.
Art. 11 
(Copertura finanziaria)
1. 
Per il triennio 2000/2002 è previsto uno stanziamento pari a £ 30.000.000.000 di cui £ 15.000.000.000 per l'anno 2000 e £ 7.500.000.000 per entrambi gli anni 2001 e 2002.
2. 
A fronte dell'impegno economico di cui sopra si farà fronte mediante ....... .