Proposta di legge regionale n. 20 presentata il 16 maggio 2005
Interventi per la ristrutturazione dei centri bocciofili.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione interviene per il miglioramento ed il potenziamento dei centri bocciofili esistenti o da crearsi sul territorio piemontese.
2. 
Tali interventi hanno come destinatari gli enti pubblici proprietari dei centri, nonchè le associazioni sportive bocciofile riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano - Federazione italiana bocce, o aderenti ad enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI-FIB, esistenti ed operanti, senza fini di lucro, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 
(Interventi ammessi)
1. 
Gli enti pubblici e le associazioni bocciofile di cui all'articolo 1, comma 2, presentano ai comitati provinciali CONI-FIB, competenti per territorio, un progetto generale di ristrutturazione o di ampliamento dei locali dei centri suddetti, di adeguamento delle attrezzature alla normativa vigente o di rinnovo degli arredi.
2. 
I comitati provinciali esaminano i progetti e li trasmettono, unitamente ad un parere motivato, al competente Assessorato regionale.
Art. 3 
(Entità e criteri di erogazione dei contributi)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, nonché il Comitato regionale del CONI-FIB, procede alla scelta degli enti pubblici e delle associazioni bocciofile destinatari degli interventi e concede contributi sulla spesa prevista in base al progetto di cui all'articolo 2, comma 1, fino alla misura del 50 per cento della spesa stessa, entro il limite di euro 25.000,00.
2. 
La scelta viene operata dando priorità ai seguenti criteri:
a) 
richieste finalizzate alla messa a norma degli impianti;
b) 
ubicazione dei centri in comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, per la funzione associativa che si viene a creare tra gli abitanti dei piccoli paesi;
c) 
interventi e iniziative per lo sviluppo dell'attività dilettantistica del gioco delle bocce che coinvolga principalmente i giovani;
d) 
sufficiente capienza ricettiva del centro bocciofilo;
e) 
dislocazione del centro tale da essere facilmente raggiungibile da utenti e spettatori.
Art. 4 
(Modalità di concessione degli interventi)
1. 
Il contributo concesso dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 è vincolato alla destinazione indicata nel progetto presentato ed è erogato per il 30 per cento al momento in cui sarà divenuta esecutiva la deliberazione di concessione e per il 70 per cento a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
2. 
La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta in sede di erogazione definitiva qualora venga accertato un fabbisogno finanziario inferiore a quello indicato.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 2005 la spesa complessiva di 500.000,00 euro.
2. 
All'onere previsto al comma 1, si provvede, nell'UPB n. 21042 (Turismo sport parchi Sport Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, a stanziare 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per interventi a favore degli enti locali proprietari dei centri bocciofili per la loro ristrutturazione, ampliamento dei locali, adeguamento delle attrezzature e rinnovo degli arredi e a stanziare 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per interventi a favore delle associazioni sportive bocciofile riconosciute dal CONI-FIB per la ristrutturazione, ampliamento dei locali, adeguamento delle attrezzature e rinnovo degli arredi.
3. 
La copertura di tali spese per l'anno 2005 avviene con riduzione, in termini di competenza e di cassa, di pari importo dalla UPB 09012 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit.II-spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
4. 
Agli oneri previsti per gli anni 2006 e 2007, quantificati in 500.000,00 euro e suddivisi secondo la ripartizione di cui al comma 2 nell'ambito dell'UPB 21042 del bilancio pluriennale 2005-2007, si provvede per ciascun anno con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit.II-spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 6 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento del Consiglio regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.