Abrogazione della legge regionale 14 luglio 1988, n. 35 (Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine) e modifica della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).
Art. 1
(Abrogazione della l.r. 35/ 1988)
1.
È abrogata la legge regionale 4 luglio 1988, n. 35 (Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine).
Art. 2
(Modifica della l.r. 11/ 2001)
1.
Dopo l'
articolo 7 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), è inserito il seguente:
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"
Art. 7 bis. (Il direttore del consorzio)
1. Qualora lo statuto del consorzio preveda la figura del direttore, il relativo rapporto di lavoro è a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato ed è rinnovabile.
2. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.
3. Il direttore, qualora proveniente da enti pubblici, è collocato in aspettativa senza assegni sin dalla prima nomina, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.