Proposta di legge regionale n. 198 presentata il 20 dicembre 2005
Interventi a sostegno della posizione previdenziale degli ex lavoratori in età matura.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

CHIEPPA VINCENZO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove e favorisce l'attuazione di interventi volti a sostenere la maturazione dei diritti pensionistici di tutti i soggetti beneficiari della presente legge.
Art. 2 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i cittadini italiani e le cittadine italiane residenti sul territorio del Piemonte che:
a) 
hanno età superiore ai 45 anni;
b) 
sono ex lavoratori privi di qualsiasi rapporto di lavoro o attività lavorativa, dipendente o autonoma;
c) 
hanno maturato un periodo di contribuzione previdenziale superiore ai 25 anni, ma non hanno ancora maturato i requisiti necessari per acquisire il diritto alla pensione;
d) 
fanno parte di una famiglia anagrafica la cui situazione complessiva, calcolata secondo ISEE di cui al Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni, è inferiore a 40.000 euro l'anno.
Art. 3 
(Interventi)
1. 
La Regione Piemonte, a fine di sostenere la maturazione dei diritti pensionistici dei soggetti beneficiari, costituisce un apposito Fondo per il versamento agli Enti Previdenziali dei contributi di quei soggetti che facciano richiesta di accedere ai benefici della presente legge.
2. 
L'importo del contributo versato dal Fondo per ciascun soggetto beneficiario è pari al valore contributivo versato nell'ultimo anno di lavoro, aggiornato in base alla dinamica salariale e calcolato sulla base dell'intero anno lavorativo, e non può essere superiore al valore corrispondente ad un reddito pari a 30.000 euro annui.
Art. 4 
(Procedure)
1. 
L'accesso al Fondo di cui alla presente legge è regolato da una graduatoria che viene compilata in base ai seguenti criteri, elencati in ordine di priorità applicativa:
a) 
Prossimità alla pensione;
b) 
Situazione economica complessiva;
c) 
Appartenenza alle fasce deboli della popolazione.
Art. 5 
(Commissione)
1. 
La Regione Piemonte costituisce un'apposita Commissione a cui viene assegnato il compito di:
a) 
compilare annualmente, sulla base del complesso delle richieste di accesso ai benefici della presente legge, la graduatoria di cui all'articolo precedente e verificare i requisiti necessari ad essere ammessi ai benefici della presente legge;
b) 
elaborare proposte di intervento al fine di agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti beneficiari della presente legge;
c) 
nello svolgimento delle sue attività, la Commissione lavorerà anche in contatto con le Associazioni di settore che a vario titolo raggruppano i soggetti di cui alla presente legge.
Art. 6 
(Osservatorio regionale)
1. 
Al fine di attivare il costante monitoraggio del fenomeno dell'espulsione dal lavoro dei soggetti in età matura, la Regione provvede alla raccolta, aggiornamento e analisi dei dati, alle conseguenti elaborazioni statistiche e allo studio delle problematiche connesse al fenomeno in questione.
2. 
Compito dell'Osservatorio è anche quello di operare affinché sia data la più ampia informazione ai cittadini e cittadine piemontesi sulla possibilità di accedere ai benefici della presente legge.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2005, in termini di competenza e di cassa, uno stanziamento di cinque milioni di euro nell'unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali. Persona famiglia personale socio assistenziale Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze. Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
3. 
Per gli anni 2006 e 2007, si provvede a stanziare la somma di cinque milioni di euro, per ciascun anno, in termini di competenza, nell'UPB 30011, le cui risorse sono assicurate dalle UPB 09011 e 30011 del bilancio pluriennale 2005-2007.