Modifiche alla
legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione).
Primo firmatario
Altri firmatari
CAVALLERA UGO COSTA ENRICO COTTO MARIANGELA FERRERO CATERINA NASTRI GAETANO PICHETTO FRATIN GILBERTO
Art. 1
(Modifica alla
l.r. 23/2004)
1.
All'
articolo 4, della l.r. 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione), dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"
"
2 bis. La Giunta regionale concede alle cooperative costituite esclusivamente fra appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine contributi ed agevolazioni destinati alla realizzazione di abitazioni o appartamenti, vincolati all'uso abitativo, per i membri di dette Forze aderenti alla cooperativa.
2 ter. Gli immobili di cui al comma precedente non possono essere alienati o locati a soggetti non appartenenti alle Forze Armate o alle Forze dell'Ordine prima che siano trascorsi venticinque anni dalla realizzazione.