Proposta di legge regionale n. 195 presentata il 16 dicembre 2005
Istituzione, organizzazione e funzionamento del CORECOM.

Capo I. Oggetto, composizione, funzionamento 
Art. 1 
(Oggetto)
1. 
In attuazione dell' articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), la presente legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le Comunicazioni e ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
2. 
Le disposizioni della presente legge si attengono agli indirizzi ed ai criteri individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell' articolo 1, comma 13, della legge 249/97, con deliberazione n. 52 del 28 aprile 1999, nonché al Regolamento adottato dall'Autorità, in applicazione della medesima norma, con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.
Art. 2 
(Natura)
1. 
Il CORECOM, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità" ed è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni.
Art. 3 
(Composizione)
1. 
Il CORECOM è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati.
2. 
I componenti del CORECOM sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due. In caso di parità risulta eletto il più anziano d'età.
3. 
I componenti del CORECOM sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. 
Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CORECOM, il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del Presidente del CORECOM. In caso di parità risulta eletto il più anziano d'età.
5. 
Il CORECOM, nella sua prima seduta, elegge un Vicepresidente espresso dalla minoranza.
6. 
Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM.
7. 
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentri quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di cui al comma 3.
Art. 4 
(Incompatibilità)
1. 
I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) 
membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali, sindaco, presidente della provincia, presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali, componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
b) 
amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti sopra indicati; non sono incompatibili quanti, a qualunque titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati in società o settori non soggetti alla vigilanza del CORECOM.; dipendente della Regione Piemonte.
2. 
L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata dal Presidente del Consiglio regionale all'interessato, il quale, entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione, può eliminare la causa d'incompatibilità o formulare osservazioni.
3. 
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa d'incompatibilità persista, dichiara la decadenza, dandone comunicazione all'interessato.
Art. 5 
(Assenze del Presidente e dei componenti del Comitato)
1. 
In caso di assenza alle sedute del CORECOM è applicata, per ogni assenza, una trattenuta del dieci per cento sull'indennità mensile. La trattenuta non si applica se l'assenza è dovuta a motivi di servizio relativi all'attività del CORECOM.
2. 
L'assenza non giustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. Costituisce in ogni caso causa di decadenza dalla carica l'assenza alle sedute protrattasi per oltre sei mesi.
3. 
È considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore.
4. 
La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione del Presidente del CORECOM, o del Vicepresidente, dandone comunicazione all'interessato.
Art. 6 
(Dimissioni)
1. 
Le dimissioni dei componenti del CORECOM sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente dall'interessato al Presidente del Consiglio regionale.
2. 
Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresì, ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
Art. 7 
(Funzioni del Presidente e del Vicepresidente)
1. 
Il Presidente del CORECOM:
a) 
rappresenta il Comitato;
b) 
convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate;
c) 
cura i rapporti periodici con gli Organi della Regione e con l'Autorità.
2. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Art. 8 
(Regolamento interno)
1. 
Il CORECOM adotta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento e l'organizzazione dei lavori, con il quale sono definiti il codice etico di comportamento dei componenti e dei consulenti, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori della comunicazione e dell'informazione.
Art. 9 
(Forme di consultazione)
1. 
Il CORECOM attua idonee forme di consultazione sulle materie di propria competenza con la sede regionale del servizio radiotelevisivo pubblico, con le emittenti radiotelevisive private e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con le associazioni ambientaliste, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con il Difensore civico, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione della stampa del Piemonte, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con altri eventuali soggetti collettivi e istituzionali interessati alle comunicazioni.
2. 
Il CORECOM, anche in collaborazione con la Regione, può organizzare convegni e conferenze sull'informazione, sulla comunicazione e sui temi connessi.
Art. 10 
(Indennità di funzione e rimborsi)
1. 
Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Comitato è attribuita un'indennità di funzione mensile lorda, per dodici mensilità, commisurata rispettivamente al 50 per cento, al 40 per cento e al 30 per cento di quella di Consigliere regionale.
2. 
Ai componenti del CORECOM che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CORECOM è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.
3. 
Ai componenti del CORECOM che per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CORECOM. medesimo, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.
Capo II. Funzioni del CORECOM 
Art. 11 
(Funzioni)
1. 
Il CORECOM è titolare di funzioni proprie e funzioni delegate ai sensi dell' articolo 1, comma 13 della legge n. 249/97.
Art. 12 
(Funzioni proprie)
1. 
Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:
a) 
Funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale.In particolare:
1) 
formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell' articolo 1, comma 6, lettera a) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
2) 
formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all' articolo 3, comma 9, della L. 249/97;
3) 
su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nella Regione;
4) 
monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), presentando rapporti periodici;
5) 
su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;
6) 
cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in àmbito nazionale e locale;
7) 
formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in àmbito locale con i concessionari privati;
8) 
propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;
9) 
cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della Regione;
10) 
attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa Piemonte, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;
b) 
Funzioni gestionali:
1) 
cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
2) 
regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);
c) 
Funzioni di controllo:
1) 
collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, insieme con l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.
Art. 13 
(Funzioni delegate)
1. 
Il CORECOM svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell' articolo 1, comma 13, della l. 249/97 e del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.
2. 
In particolare, con riferimento alla l. 249/97, possono essere delegate al CORECOM le seguenti funzioni:
a) 
Funzioni consultive in materia di:
1) 
adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5;
2) 
definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7;
3) 
emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b) n. 2;
4) 
adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b) n. 12;
5) 
predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b) n. 10;
b) 
Funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:
1) 
tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a) n. 5;
2) 
monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive,di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b) n. 13;
c) 
Funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1) 
esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 3;
2) 
rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 8;
3) 
rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 15;
4) 
conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 1;
5) 
verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
6) 
modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 3;
7) 
rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 4;
8) 
rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;
9) 
rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 8;
10) 
rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 12;
11) 
rispetto delle disposizione relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;
d) 
Funzioni istruttorie, in materia di:
1) 
controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 9;
2) 
controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 10.
Art. 14 
(Conferimento della delega)
1. 
Le funzioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, sono delegate al CORECOM mediante la stipula delle convenzioni previsto dall'articolo 2 del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del CORECOM., nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.
Art. 15 
(Esercizio della delega)
1. 
Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità.
2. 
Nell'esercizio della delega il CORECOM può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale di cui, all'articolo 3, comma 2, del Regolamento indicato all'1, comma 2, ai sensi dell' articolo 3, comma 5 bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito con legge 29 marzo 1999, n. 78.
Art. 16 
(Programmazione dell'attività)
1. 
Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta agli Organi della Regione, per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. 
Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta agli Organi della Regione per la relativa approvazione ed all'Autorità, per la parte concernente le funzioni da essa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate.
3. 
Il CORECOM rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, il programma di attività e la relazione di cui ai commi 1 e 2.
Capo III. Norme di organizzazione e finanziamento 
Art. 17 
(Sede, organizzazione e dotazione organica)
1. 
Il CORECOM. ha sede presso il Consiglio regionale.
2. 
Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di una dotazione organica stabilita con deliberazione del Consiglio regionale. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Presidente del CORECOM.
Art. 18 
(Norma transitoria)
1. 
In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale procede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
2. 
Nel caso questa legge entrasse in vigore dopo il rinnovo del CORECOM la composizione del nuovo Comitato sarà determinata in base alle nuove disposizioni della presente legge.
Art. 19 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'esercizio delle funzioni proprie il Comitato dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti degli stanziamenti disposti dagli articoli di bilancio del Consiglio regionale.
2. 
Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte nel Bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), come apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni del CORECOM.
Art. 20 
(Abrogazione)
1. 
È abrogata la legge regionale n. 1 del 7 gennaio2001 (Istituzione, organizzazione, e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni).
Art. 21 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.