Disegno di legge regionale n. 194 presentato il 14 dicembre 2005
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006.

Art. 1 
(Esercizio provvisorio)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell' articolo 12, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2006, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, contenuti nel disegno di legge n. 190 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006 ¿ 2008), presentato al Consiglio regionale in data 7 dicembre 2005 e limitatamente ad un sesto degli stanziamenti.
2. 
Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a: spese obbligatorie; spese per interventi collegati alle calamità naturali; spese per la tutela dell'incolumità pubblica; spese relative alla copertura di contratti già stipulati; spese per la realizzazione dell'evento olimpico 2006, nonché le spese autorizzate da disposizioni legislative approvate al 31 dicembre 2005.
Art. 2 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.