Disegno di legge regionale n. 193 presentato il 12 dicembre 2005
Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del Sistema Piemonte.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Al fine di favorire la razionalizzazione, il coordinamento e la migliore efficacia degli interventi in materia di internazionalizzazione dell'economia piemontese, la Regione, d'intesa con le camere di commercio del Piemonte, intende promuovere un processo di graduale unificazione degli organismi che attualmente vi provvedono.
2. 
Viene allo scopo costituita una società consortile per azioni destinata a sostituire, nell'attività e nella funzione, il "Centro Estero delle Camere di Commercio" nonché ad incorporare progressivamente quegli altri organismi, a partecipazione regionale o camerale, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 2 
(Caratteristiche della società)
1. 
La società è senza scopo di lucro ed a prevalente partecipazione pubblica. Ne possono far parte enti, organismi associativi, fondazioni bancarie e soggetti pubblici e privati che, per vocazione istituzionale o caratteristiche attitudinali, siano in grado di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale.
2. 
L'oggetto sociale comprende ogni iniziativa ed attività volta a favorire l'internazionalizzazione, attiva e passiva, dell'economia piemontese quali in particolare:
a) 
il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri;
b) 
l'attrazione degli investimenti in Piemonte;
c) 
la valorizzazione internazionale dell'offerta turistica regionale;
d) 
la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi compresa la filiera agroalimentare;
e) 
la valorizzazione del "sistema Piemonte" anche al fine di connotarne territorialmente i prodotti e di accrescerne il richiamo commerciale.
3. 
In proporzione alla quota azionaria posseduta è richiesto ai soci di contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 2615 ter, secondo comma del codice civile, al funzionamento dell'organizzazione consortile.
Art. 3 
(Comitato di indirizzo)
1. 
L'attività della società si uniforma alle linee di indirizzo espresse da un comitato presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato; la composizione di tale comitato e le sue modalità di funzionamento sono demandate ad apposita delibera della Giunta regionale.
Art. 4 
(Modalità di partecipazione)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari e connessi alla costituzione della società ed alla traslazione nella medesima degli organismi che sostituisce, avendo cura che l'ordinamento statutario risponda alle regole del buon governo societario e non precluda l'eventuale allargamento della compagine sociale alle Regioni della Valle d'Aosta e Liguria ed ai relativi sistemi camerali e tenga conto della molteplicità dei settori di intervento e della correlata differente intensità che connota l'interesse dei soci diversi della Regione rispetto ai vari ambiti di attività.
Art. 5 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Per la sottoscrizione delle azioni della società è stanziata nella unità revisionale di base (UPB) n. 08042 (Direzione Programmazione e Statistica-Settore rapporti con società a partecipazione regionale-Titolo II-Spese di investimento) del bilancio annuale di previsione 2006 la somma di euro 125.000,00.
2. 
Alla copertura della spesa si provvede, per l'esercizio 2006, mediante pari riduzione delle somme attribuite all'UPB n. 09012 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso).
3. 
Per il finanziamento delle spese relative al versamento alla società dei contributi statutariamente previsti ai sensi dell'articolo 2615 ter, secondo comma del codice civile è stanziata, nella UPB n. 17041 (Direzione Commercio ed Artigianato-Settore Promozione e credito al commercio-Titolo I-Spese correnti) la relativa somma.
4. 
Alla copertura della spesa si provvede, a partire dall'esercizio nel quale i contributi sono richiesti, mediante corrispondente riduzione delle somme attribuite alla UPB n. S1041 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale-Settore Affari internazionali e comunitari-Titolo I-Spese correnti) ed alla UPB n. 17041 (Direzione Commercio ed Artigianato-Settore Promozione e credito al commercio-Titolo I-Spese correnti) per gli esercizi successivi si procede ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Art. 6 
(Modifiche alla l.r. 75/ 1996)
1. 
A far data dall'incorporazione dell'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte nella società di cui all'articolo 1 sono modificate le seguenti disposizioni della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come da ultimo modificata dalla legge regionale 7 gennaio 2002, n., 1 (Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte):
a) 
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3, le parole: "dell'Agenzia di promozione turistica del Piemonte di cui all'articolo 6," sono sostituite dalle seguenti: "della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte";
b) 
al comma 1 dell'articolo 5, le parole: "dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte," sono sostituite dalle seguenti: "della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte";
c) 
al comma 3 dell'articolo 15 bis, le parole: "l'Agenzia per la promozione turistica di cui all'articolo 6," sono sostituite dalle seguenti: "la società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte";
d) 
al comma 2 dell'articolo 25, le parole: "all'Agenzia per la promozione turistica" sono sostituite dalle seguenti: "alla società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte";
e) 
dopo il comma 5 dell'articolo 3, è aggiunto, infine, il seguente.
Art. 7 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 30 aprile 1996, n. 25, (Adesione al Centro estero Camere commercio piemontesi) è abrogata a far data dalla costituzione della società di cui all'articolo 1.
2. 
A far data dall'incorporazione dell'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte nella società di cui all'articolo 1 sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 75/1996:
a) 
la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2;
b) 
al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "dell'Agenzia di promozione turistica del Piemonte e";
c) 
alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3, le parole: "dall'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e";
d) 
al comma 5 dell'articolo 3, come modificato dall' articolo 11 della l. r. 1/2002, le parole: "dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte";
e) 
il capo II (Agenzia per la promozione turistica del Piemonte), comprensivo degli articoli 6, 7 e 8;
f) 
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, le parole: "e raccordandosi in un ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica;";
g) 
al comma 1 dell'articolo 14, le parole: "all'Agenzia per la promozione turistica ed";
h) 
al comma 1 dell'articolo 15, le parole: "dell'Agenzia per la promozione turistica e".