Proposta di legge regionale n. 192 presentata il 07 dicembre 2005
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 39 (Norme e criteri per la programmazione, gestione e controllo dei Servizi consultoriali).
Primo firmatario

ROSSI ORESTE

Altri firmatari

ALLASIA STEFANO DUTTO CLAUDIO MONTEGGIA STEFANO

Art. 1 
1. 
Dopo il numero 8) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1976 n. 39 (Norme e criteri per la programmazione, gestione e controllo dei Servizi consultoriali), sono aggiunti i seguenti:
"
9) promuovere la tutela della vita umana fin dal suo concepimento;
10) sviluppare misure di prevenzione e interventi di tutela in caso di violenze, maltrattamenti e abusi sessuali;
11) sviluppare interventi di mediazione familiare in caso di conflittualità in presenza di figli minori o disabili anche di maggiore età;
12) assistere le famiglie in presenza di disabilità o patologie gravi
"
Art. 2 
(Tutela della maternità e del concepito)
1. 
Dopo l' articolo 3 della legge 39/1976, è aggiunto il seguente:
"
3 bis. (Tutela della maternità e del concepito)
1. Nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie dell'area materno-infantile i consultori familiari assistono le donne in stato di gravidanza e si adoperano, nel rispetto della legge 22 maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), affinché le donne siano messe nelle condizioni di scegliere coscientemente e liberamente se portare a termine la gravidanza.
2. I consultori familiari svolgono, pertanto, i seguenti compiti:
a) forniscono ogni informazione necessaria sul concepimento, sulle fasi di sviluppo dell'embrione e sulle tecniche altresì attuate in caso di interruzione della gravidanza;
b) informano sui diritti spettanti alle donne in gravidanza ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti nel comune di residenza e sul territorio della provincia, anche in collaborazione con il privato sociale;
c) informano sulla legislazione del lavoro a tutela della maternità;
d) elaborano in collaborazione con gli enti locali interventi individualizzati per le donne che scelgono di proseguire la gravidanza;
e) offrono assistenza psicologica alla donne durante la pausa di riflessione prevista dall' articolo 5 della l. 194/1978;
f) si avvalgono attraverso appositi regolamenti e convenzioni della collaborazione delle associazioni a difesa della vita;
g) informano sulle norme in materia di non riconoscimento del nascituro ai fini dell'eventuale adozione.
"
Art. 3 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 39/76 è così sostituito:
" 4. Di norma devono essere garantite almeno le seguenti figure professionali: medico preferibilmente ginecologo, di cui almeno uno obiettore di coscienza, psicologo, assistente sociale, assistente sanitaria od ostetrica od infermiera professionale, educatore professionale."
.
Art. 4 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 39/76, è aggiunto il seguente:
" 3. La Regione Piemonte assicura, attraverso l'attività dei consultori familiari di cui alla presente legge, la vigilanza ed il rispetto dei principi sanciti dalla l. 194/1978."
.