Legge finanziaria per l'anno 2006.
Capo I. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1.
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
Art. 2
(Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione )
1.
A decorrere dall'anno 2006, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è fissata al 5,25 per cento.
Art. 3
(Variazione degli importi della tassa automobilistica regionale )
1.
A decorrere dal 1 gennaio 2007 la tassa automobilistica regionale, per i veicoli il cui pagamento è calcolato per KW, è fissata:
a)
in euro 2,33 per kw per i veicoli fino a 44 kw compresi;
b)
in euro 2,58 per i veicoli da 45 a 109 kw;
c)
in euro 2,84 per i veicoli superiori a 110 kw.
2.
I proprietari di motociclette e auto storiche, iscritte ai rispettivi albi, sono esentati dal pagamento del bollo annuale.
Art. 4
(Estinzione crediti tributari di importo minimo)
1.
Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi, maturati sino al 31 dicembre 2003, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in euro 16,53.
Capo II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 5
(Retribuzione prestazioni straordinarie)
1.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese, causati da eventi calamitosi naturali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché delle prestazioni straordinarie connesse all'attivazione della sala operativa di protezione civile ed alle attività ad essa conseguenti.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi invernali Torino 2006" nonché al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Capo III. DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE
Art. 6
(Fondo unico per collaborazioni)
1.
L'
articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 11. (Oneri finanziari)
1. È approvato il fondo unico di cui alla UPB 05991 per il finanziamento delle spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge.
2. È autorizzato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo unico di cui al comma 1 per istituire specifiche unità previsionali di base per le singole Direzioni, su cui sono imputate le spese di collaborazione di cui alla presente legge.
3. Le spese, di cui alla presente legge, sostenute per l'attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali e comunitari recepiti e non in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali e comunitari vincolati, sono imputabili agli specifici capitoli di settore.
4. Le spese derivanti da consulenze affidate dal Consiglio regionale sono imputate all'UPB 09001 del bilancio regionale.
Art. 7
(Consulenza a favore degli organi di direzione politica)
1.
Le spese relative agli incarichi di consulenza a favore degli organi di direzione politica ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera g) della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) sono imputate esclusivamente sull'apposita UPB istituita con la denominazione "Spese per consulenze agli organi di direzione politica".
Art. 8
(Beni culturali sottoposti a tutela)
1.
In attuazione dell'articolo 9 e dell' articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, e secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 6, commi 1 e 3, dell'articolo 9 e dall' articolo 112, comma 2 del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), la Regione è autorizzata ad accendere mutui finalizzati a promuovere e sostenere attività di conservazione, di restauro e per l'attuazione di progetti di investimento volti a migliorare la fruizione e la valorizzazione, a favore di soggetti proprietari, detentori o possessori di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del d. lgs. 42/2004.
2.
In particolare, la Regione, visto l' articolo 7 della Costituzione, vista la Legge (Concordato Stato-Chiesa Cattolica), visto il d. lgs 42/2004, è autorizzata ad accendere mutui finalizzati a promuovere e sistemare attività di conservazione, di restauro e per l'attuazione di progetti di investimento volti a migliorare la fruizione e la valorizzazione di beni culturali sottoposti a tutela e adibiti a finalità di culto e/o d'interesse generale, purchè non commerciale, industriale, artigianale, agricolo è comunque di lucro, di proprietà di enti rientranti nella disciplina concordatario e quindi a tutti gli effetti equiparabili agli "Enti Pubblici" in quanto rientranti nella disciplina del diritto ecclesiastico della Chiesa Cattolica.
3.
La norma di cui al comma 2 si applica ai beni aventi analoghe caratteristiche appartenenti alle altre Confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano mediante stipula delle apposite intese.
Art. 9
(Integrazione alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23)
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 sono aggiunti i seguenti:
"
"
6 bis. La Regione concede contributi in conto interesse per interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
6 ter. La gestione finanziaria dei contributi di cui ai commi 5 e 6 bis è affidata a Finpiemonte.
6 quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 bis si provvede con le risorse stanziate nell'UPB 22082.
Art. 10
(Emissione di prestiti obbligazionari)
1.
L'amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell' articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui per far fronte a spese di investimento.
2.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari fino ad un importo massimo di Euro 1.300.000.000,00 per l'anno 2006, determinandone le condizioni e le modalità, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.
3.
Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.
4.
In relazione al vincolo di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse, per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
5.
La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, la debitoria a carico del bilancio regionale.
6.
In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all'operazione, per una durata superiore alla vita residua. I nuovi mutui o prestiti obbligazionari relativi ad operazioni di rifinanziamento ai sensi del presente comma potranno essere contratti o emessi per importi anche superiori a quello indicato al comma 2.
7.
La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata al ricorso a strumenti di finanza derivata, senza limitazioni di ammontare con controparti aventi rating almeno pari a singola "A" o equivalente attribuito da una o più agenzie internazionali, al fine di ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi.
Art. 11
(Fondo immobiliare)
1.
La Regione, per favorire la creazione di nuove disponibilità finanziarie, può utilizzare lo strumento di cui all' articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994 n. 86, ossia pervenire alla costituzione di un fondo immobiliare di investimento chiuso con apporto dei propri beni immobili e di diritti reali immobiliari alle condizioni e secondo le procedure stabilite dalla vigente normativa.
2.
Alla costituzione del fondo possono partecipare tutte le pubbliche amministrazioni comprese le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere regionali, nonché le società interamente possedute o controllate, anche indirettamente, dalla Regione stessa e dai soggetti citati.
3.
Le modalità costitutive ed operative del fondo sono definite con apposito regolamento.
4.
Costituito il fondo, la Giunta regionale ha l'obbligo di riferire compiutamente al Consiglio regionale ogni sei mesi sull'andamento del fondo medesimo con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari conseguiti.
Art. 12
(Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici)
1.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 29, secondo e terzo comma della legge 1766/1927, per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici, con primo atto nullo registrato entro il 31 dicembre 1999, si dispone che sia previsto un abbattimento dell'85 per cento dell'importo dovuto dai privati ai comuni a ristoro delle occupazioni pregresse senza valido titolo.
Art. 13
(Costituzione di società in house)
1.
Al fine di disporre di un unico, qualificato organismo cui poter affidare, nel rispetto della normativa comunitaria, le funzioni di spettanza regionale consistenti nella gestione di un fondo di controgaranzia per il sistema dei confidi di primo grado e nella concessione ed erogazione di incentivi, agevolazioni, contributi ed ogni altro tipo di beneficio alle imprese, nella preordinata attività istruttoria e in ogni altra attività strumentale e connessa, ivi compresi i controlli e la gestione finanziaria dei fondi, la Giunta regionale è autorizzata a costituire, con atto unilaterale, una società a capitale interamente pubblico a ciò dedicata.
2.
La scelta del tipo societario, le regole di funzionamento della società, i requisiti di professionalità richiesti all'organo gestionale e le relative modalità retributive nonché la misura della capitalizzazione, devono risultare funzionali al più agevole conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:
a)
adempimento delle prestazioni contemplate nei contratti di servizio stipulati con la Regione secondo canoni di rigorosa conformità ai principi e alla normativa pubblicistica in materia di procedimento amministrativo e secondo standard di elevata efficacia;
b)
ottimizzazione degli impieghi finanziari dei fondi assegnati in gestione;
c)
contenimento dei costi di funzionamento della struttura.
3.
La Giunta regionale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture privilegiando modalità che si conformino al controllo di gestione. In particolare la Giunta regionale:
a)
nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società;
b)
approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;
c)
approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;
d)
verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.
4.
I contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra la Regione e la società sono stipulati in conformità allo schema di "contratto-tipo" approvato dalla Giunta regionale.
5.
Ai fini della costituzione della società di cui al comma 1 viene stanziata nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica-Rapporti con società a partecipazione regionale -Titolo II-Spese d'investimento), la somma di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2006.
6.
Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci-Titolo II- Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
7.
Purché sia mantenuto il controllo analogo, la Giunta può autorizzare la Società ad aumentare il proprio capitale sociale per consentire l'assunzione di partecipazioni ad altri enti pubblici.
8.
La Giunta regionale ha facoltà di emanare più incisive norme disciplinanti la materia secondo l'evoluzione degli indirizzi della Comunità europea senza che la società possa avanzare qualsivoglia riserva.
Art. 14
(Attribuzione di funzioni alla Società in house)
1.
Le funzioni relative alla gestione dei fondi di cui alle leggi regionali 9 maggio 1997, n. 21 e 12 novembre 1999, esercitate al momento dell'entrata in vigore della presente legge da Finpiemonte S.p.A. in attuazione di norme regionali che in tal senso esplicitamente dispongono, vengono attribuite alla società in house a partire dalla scadenza prevista nei contratti vigenti.
2.
I fondi disponibili detenuti alla scadenza dei contratti di servizio da Finpiemonte S.p.A., i rientri da fondi rotativi o di garanzia o derivanti da provvedimenti di revoca che pervengano a Finpiemonte S.p.A. successivamente a tale scadenza, affluiscono al bilancio regionale e mantengono la destinazione a cui erano originariamente finalizzati.
3.
Salva la vigenza dei contratti in corso, sono abrogate le norme che attribuiscono a Finpiemonte S.p.A. facoltà, diritti e oneri relativi alla gestione dei fondi di cui alle ll. rr. 21/1997 e 28/1999.
4.
Affidamenti ulteriori rispetto a quelli di cui al presente articolo sono autorizzati dalla Giunta regionale anche in deroga a leggi regionali vigenti, che conseguentemente cessano di avere vigore.
Art. 15
(Istituzione di un fondo di controgaranzia per i confidi del Piemonte)
1.
Per le esigenze di consolidare ed incrementare l'operatività dei fondi rischi delle cooperative di garanzia fidi e dei consorzi fidi di primo grado (confidi) in vista dell'entrata in vigore degli Accordi interbancari, denominati Basilea II, per aumentare le capacità di accesso al credito delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Piemonte, è istituito un fondo regionale di controgaranzia intersettoriale le cui caratteristiche operative e le modalità di accesso saranno demandate ad un regolamento approvato dalla Giunta regionale.
2.
Il fondo regionale di controgaranzia, che deve possedere una titolarità pubblica, viene gestito da una società in house le cui caratteristiche sono definite nell'articolo 14.
3.
Le risorse finanziarie necessarie all'istituzione e al primo funzionamento del fondo regionale di controgaranzia per l'anno 2006 sono disponibili all'interno della UPB 16992 le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del fondo di controgaranzia, anche per gli anni successivi, ivi comprese quelle necessarie al ripiano delle eventuali perdite, saranno iscritte nelle competenti UPB.
Capo IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 16
(Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2006 e successivi per il cofinanziamento di Contratti di programma in agricoltura)
1.
Per la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento nella misura massima del 10 per cento della spesa pubblica nazionale per i Contratti di programma in agricoltura presentati al Ministero delle Attività Produttive (MAP) ai sensi dell' articolo 60 della legge 289/2002, dell' articolo 1, comma 2 della legge 488/2003 e dell' articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 173/1998, a carico del bilancio regionale sono autorizzati nello stato di previsione della spesa stanziamenti aggiuntivi nella misura di: Eur 2.980.584,00 per l'anno 2006; Eur 3.768.584,00 per l'anno 2007; Eur 3.000.000,00 per l'anno 2008 a valere sull'apposito fondo per il cofinanziamento dei contratti di programma dell'UPB 09012.
Art. 17
(Autorizzazione di spesa per l'attivazione di nuovi strumenti finanziari per le aziende agricole e agroindustriali)
1.
Al fine dell'attivazione di nuovi strumenti finanziari per le imprese agricole e agroindustriali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 200/2001 e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è autorizzata la copertura finanziaria per i cofinanziamento della convenzione che la Regione Piemonte stipulerà con ISMEA nella misura massima di Eur 3.000.000,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2006 al 2008.
2.
Con successivo provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono adottati il Piano di intervento e le relative modalità di attuazione.
3.
Le imprese del settore agricolo e agroindustriale possono beneficiare delle opportunità di credito agevolato offerte dal fondo rotativo di cui all' articolo 4 della l.r. 21/1997, tramite l'istituzione di una nuova sezione del fondo medesimo, denominata Agroalimentare.
4.
Il Programma di interventi della sezione Agroalimentare viene predisposto secondo quanto previsto dall' articolo 5 della l.r. 21/1997.
5.
La sezione Agroalimentare viene alimentata con stanziamenti della Regione Piemonte, con gli interessi eventualmente maturati su tali stanziamenti, con le disponibilità finanziarie derivanti alla Regione da trasferimenti operati dallo Stato e dalla U.E.
Art. 18
(Autorizzazioni di spesa per gli anni 2007 e 2008 per il finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007-2013)
1.
Per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all'articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è autorizzata la spesa complessiva di Eur 25.000.000,00 per l'esercizio 2007 e di Eur 25.000.000,00 per l'esercizio 2008.
2.
Con la legge di approvazione delle disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'anno 2007 saranno approvati il piano finanziario indicativo del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007-2013 sulla base della decisione di approvazione della Commissione Europea e le conseguenti autorizzazioni di spesa pluriennali per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all'articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.
3.
È autorizzata la ridestinazione di economie di fondi statali ed europei vincolati non erogate nonché eventuali maggiori accertamenti in entrata per il periodo di programmazione 2000-2006 e precedenti per la costituzione di un apposito Fondo per aiuti di stato regionali aggiuntivi per il Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007-2013 a valere sugli esercizi finanziari 2007 e successivi.
Art. 19
(Annualità a carico del bilancio regionale per la realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè in provincia di Torino)
1.
Al fine della realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè (To) è autorizzata la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale delle annualità residue nella misura di euro 2.500.000,00 a partire dalla quarta con decorrenza dall'esercizio finanziario 2008 e fino alla scadenza con termine nell'esercizio finanziario 2014.
Art. 20
(Integrazione e modifica dell' articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9)
1.
Il limite di impegno di cui all' articolo 34, comma 1 della l.r. 9/2004 intitolato "Autorizzazione di limiti di impegno per la realizzazione del programma degli interventi nel settore irriguo " per l'anno 2005, di importo pari a Eur 5.000.000,00, è slittato all'anno 2007.
2.
Per tale limite di impegno e per il limite di impegno di pari ammontare autorizzato per l'anno 2006 sono autorizzate a carico del bilancio regionale le successive quattordici annualità a valere sui rispettivi esercizi finanziari.
Art. 21
(Regolamento dell'Anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte)
1.
È istituita l'anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell' articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173).
2.
Al fine dell'attivazione e della messa a regime dell'anagrafe agricola unica del Piemonte si provvede con apposito regolamento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto.
3.
Per il funzionamento dell'anagrafe agricola unica del Piemonte è autorizzata la spesa di Eur 300.000,00 per ciascun esercizio a partire dall'esercizio finanziario 2006; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l'effettuazione dei controlli sul Piano o Programma di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 e 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM).
Art. 22
(Acquisizione del marchio "Enoteca del Piemonte" da parte dell'Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte)
1.
L'Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte (IMA), costituito ai sensi della legge regionale 20 novembre 2002 n. 29, acquisisce a titolo gratuito il marchio "Enoteca del Piemonte", consorzio costituito ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20.
2.
L'Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte (IMA), costituito ai sensi della l.r. 29/2002, subentra nell'ammortamento del prestito quinquennale di importo massimo di Eur 500.000,00 contratto dal Consorzio Enoteca del Piemonte per il quale la Regione Piemonte è autorizzata a concedere una garanzia fideiussoria ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14.
3.
La Regione trasferisce a partire dall'esercizio finanziario 2006 all'Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte (IMA) un contributo supplementare per la copertura delle quote di ammortamento del prestito quinquennale di cui al comma 2.
4.
All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 11021 dei rispettivi esercizi finanziari.
Art. 23
(Piano regionale per l'incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del PSR 2007-2013)
1.
Al fine di realizzare un piano regionale per l'incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 è autorizzata la devoluzione delle economie incassate dalla Regione Piemonte e non ancora utilizzate sulle precedenti assegnazioni dei limiti di impegno e delle successive annualità della legge 308/1982.
2.
La Giunta regionale adotta il piano regionale di cui al comma 1 in conformità agli indirizzi previsti dal Piano energetico-ambientale regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 24
(Adesione all'AREPO e al Laboratorio informatico per la qualità alimentare di Cuneo)
1.
È autorizzata l'adesione della Regione Piemonte all'Assemblea delle Regioni d'Europa per i Prodotti d'Origine (AREPO).
2.
Agli oneri per l'adesione si fa fronte con le dotazioni finanziarie della competente Struttura Speciale della Presidenza della Regione Piemonte.
3.
Al fine della diffusione dei processi di tracciabilità della qualità alimentare presso le PMI agroalimentari piemontesi, è autorizzata l'adesione della Regione Piemonte al Laboratorio informatico promosso a Cuneo dal CSI-Piemonte in collaborazione con l'Univeristà di Torino, con la Provincia e il Comune di Cuneo ed altre istituzioni ed enti locali.
4.
Agli oneri per la compartecipazione, commisurati nella misura massima di Eur 100.000 per ciascun anno a partire dal 2006 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 11011 dei rispettivi esercizi finanziari.
Capo V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 25
(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)
1.
Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali, la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2007-2012, negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci di previsione pluriennali, le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all' articolo 4 della l.r. 1/2000.
2.
L'impegno finanziario complessivo ammonta a 476 milioni di Euro per l'anno 2007, 479 milioni di Euro per l'anno 2008, 494 milioni di Euro per l'anno 2009, 497 milioni di Euro per l'anno 2010, 500 milioni di Euro per l'anno 2011 e 503 milioni di Euro per l'anno 2012.
3.
Alla copertura della spesa si provvede ai sensi dell' articolo 30 della l.r. 2/2003.
Art. 26
(Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Logistica dell'Arco Ligure e Alessandrino ¿ SLALA)
1.
Al fine di favorire e razionalizzare il trasporto delle merci, nell'ambito delle competenze previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto), la Regione promuove la partecipazione alla Società Logistica dell'Arco Ligure e Alessandrino SLALA).
2.
La Regione può partecipare (alla società o direttamente, o attraverso Finpiemonte S.p.A.; tale partecipazione deve garantire, unitamente alla partecipazione degli altri soci pubblici, la maggioranza pubblica del capitale sociale.
3.
La Regione inoltre, attraverso la SLALA, intende finanziare la realizzazione di studi e progettazioni per interventi infrastrutturali logistici.
4.
Per le finalità di cui al comma 2 viene stanziata, all'interno dell'UPB 08042 (Programmazione e Statistica ¿ Rapporti con società a partecipazione regionale ¿ Titolo II - Spese di investimento) la somma di 150.000,00 Eur , in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2006.
5.
Per le finalità di cui al comma 3 viene stanziata, all'interno dell'UPB 26992 (Trasporti - Titolo II - Spese di investimento) la somma di 300.000,00 Eur , in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2006.
6.
Alla copertura delle spese si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 26042 (Trasporti ¿ Navigazione interna e Merci - Titolo II Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
7.
La definizione delle procedure attuative del presente articolo è demandata alla Giunta regionale.
Art. 27
(Agevolazioni per la mobilità dei soggetti diversamente abili)
1.
La Regione intende agevolare l'utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario da parte dei soggetti diversamente abili, assegnando alle aziende che gestiscono l'infrastruttura ferroviaria dei contributi in conto capitale da destinare ad interventi nelle stazioni, per favorirne l'accessibilità.
2.
A tal fine, viene stanziata, all'interno dell'UPB 26032 (Trasporti ¿ Trasporto pubblico locale - ¿ Titolo II - Spese di investimento) la somma di 2 milioni di Euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2006.
3.
Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze ¿ Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione 2006.
4.
Alla copertura della spesa per gli anni successivi si provvede ai sensi dell' articolo 30 della l.r. 2/2003.
Art. 28
(Cofinanziamento di interventi per il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale)
1.
La Regione, per migliorare l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, intende cofinanziare interventi per il rinnovo e il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale.
2.
A tal fine viene stanziata, all'interno dell'UPB 26022 (Trasporti ¿ Viabilità ed Impianti Fissi - ¿ Titolo II - Spese di investimento) la somma di 10 milioni di Euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2006.
3.
Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze ¿ Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione 2006.
4.
Alla copertura della spesa per gli anni successivi si provvede ai sensi dell' articolo 30 della l.r. 2/2003.