Proposta di legge regionale n. 19 presentata il 16 maggio 2005
Agevolazioni economico-sanitarie per le donne in gravidanza.
Primo firmatario

DUTTO CLAUDIO

Altri firmatari

ALLASIA STEFANO MONTEGGIA STEFANO ROSSI ORESTE

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito di un'azione volta alla tutela integrale delle donne in stato di gravidanza, esclude le medesime dalla partecipazione al costo delle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio, e dalle altre prestazioni specialistiche necessarie per la tutela della maternità indicate nella presente legge.
Art. 2 
(Modalità)
1. 
La Giunta regionale provvederà a stilare ed aggiornare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della sanità del 10 settembre 1998, l'elenco delle ASL e delle cliniche convenzionate presso cui le donne in stato di gravidanza potranno sostenere gli esami di cui alla presente legge.
Art. 3 
(Principi)
1. 
Potranno usufruire dell'esenzione dal pagamento dalle visite o esami di cui alla presente legge presso le strutture sanitarie convenzionate di cui all'articolo 2 le donne in stato di gravidanza, senza alcun limite di età, residenti da almeno quindici anni in Regione Piemonte.
2. 
Su apposita certificazione del medico comprovante l'impossibilità, da parte della madre, di soddisfare le esigenze nutrizionali del figlio mediante l'allattamento al seno, verranno dispensate dal pagamento del latte in polvere le donne godenti dei requisiti di cui al comma 1 sino al dodicesimo mese successivo alla nascita del figlio.
3. 
Prima del concepimento e previo accertamento da parte della donna dei requisiti di cui al comma 1, la Regione garantirà la gratuità di:
a) 
una visita medica generale;
b) 
un tampone vaginale;
c) 
una visita di controllo dal dentista;
d) 
test allergologici.
4. 
Alla coppia viene infine garantita la gratuità di:
a) 
un esame sierologico per lue;
b) 
un esame antiepatite;
c) 
uno screening per talassemia.
5. 
Durante la gravidanza non sono soggetti al pagamento del ticket:
a) 
i farmaci il cui principio attivo sia l'acido folico e l'isovasosuprina;
b) 
urinocoltura con eventuale antibiogramma;
c) 
ferritinemia;
d) 
glicemia;
e) 
azotemia;
f) 
creatininemia;
g) 
protidemia con elettroforesi;
h) 
bilirubinemia totale e frazionata;
i) 
transaminasi (AST/ALT);
l) 
fosfatasi alcalina;
m) 
gamma GT;
n) 
rubeo test;
o) 
anticorpi anti-CMV;
p) 
CK;
q) 
colinesterasi;
r) 
triplo test;
s) 
villocentesi;
t) 
amniocentesi.
6. 
Rimangono comunque escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio di cui agli allegati A) e B) del d. m. sanità 10 settembre 1998.
Art. 4 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge si prevede, per l'anno 2005, la spesa complessiva di euro 2.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, ricompresa nell'Unità previsionale di base n. 28051 (Programmazione sanitaria Gestione e risorse finanzarie Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
2. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dell'Unità previsiopnale di base 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005, unità che presenta la necessaria disponibilità.