Adesione della Regione Piemonte alla società consortile per azioni ' Centro estero per l'internazionalizzazione '.
Primo firmatario
Altri firmatari
COTTO MARIANGELA GHIGO ENZO GIORGIO LEO GIAMPIERO PICHETTO FRATIN GILBERTO
Art. 1
(Finalità)
1.
Al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del Piemonte, mediante l'accesso ed il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sul mercato internazionale, la Regione, dopo opportuna trasformazione societaria dell'attuale Centro Estero, acquisisce una quota non superiore al 50 per cento nella società consortile per azioni "Centro estero per l'internazionalizzazione", società destinata a sostituire, essendo derivata dalla trasformazione, nell'attività e nella funzione, il "Centro estero Camere di commercio piemontesi" organismo al quale la Regione ha aderito in virtù
della legge regionale 30 aprile 1996 n. 25 (Adesione al Centro estero Camere commercio piemontesi).
Art. 2
(Caratteristiche della società)
1.
Il "Centro estero per l'internazionalizzazione" S.c.p.A. è società senza scopo di lucro e a prevalente partecipazione pubblica. Di essa possono far parte enti, associazioni e soggetti pubblici e privati che, per vocazione istituzionale o caratteristiche attitudinali, siano in grado di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale.
2.
L'oggetto sociale ricomprende ogni iniziativa ed attività volta a favorire l'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia piemontese.
3.
Al fine di salvaguardare le esigenze delle piccole e medie imprese e dell'artigianato il Centro Estero per l'Internazionalizzazione pianifica la propria attività di concerto con le associazioni territoriali piemontesi di categoria.
4.
Il Centro Estero per l'Internazionalizzazione può attivare, avvalendosi della collaborazione di organizzazioni imprenditoriali socie, sportelli e/o filiali operative cui affidare lo sviluppo di progetti volti al raggiungimento dello scopo sociale.
5.
In proporzione alla quota azionaria posseduta è richiesto ai soci di contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 2615 ter, secondo comma del codice civile, al funzionamento dell'organizzazione consortile.
Art. 3
(Modalità di partecipazione)
1.
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari e connessi alla costituzione del Centro estero per l'internazionalizzazione nonché all'eventuale cessione alla Regione Valle d'Aosta di una quota della partecipazione regionale nella società.
Art. 4
(Disposizione finanziaria)
1.
Per la sottoscrizione delle azioni della "Centro estero per l'internazionalizzazione S.c.p.A.", per il biennio 2006-2007, è prevista la spesa di investimento pari a 125.00,00 euro, in termini di competenza, nella UPB n. 08042 (Direzione Programmazione e Statistica - Settore rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.
2.
Alla copertura della spesa si provvede, per gli anni 2006 e 2007, in termini di competenza, mediante pari riduzione delle somme attribuite all'UPB n. 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.
3.
Per il finanziamento delle spese relative al versamento alla società "Centro estero per l'internazionalizzazione S.c.p.A." dei contributi statutariamente previsti ai sensi dell'articolo 2615 ter, secondo comma del codice civile per il biennio 2006-2007 è prevista la spesa corrente nella UPB n. 17041 (Direzione Commercio ed Artigianato - Settore Promozione e credito al commercio - Titolo I-Spese correnti) il cui ammontare annuo non può, in ogni caso, superare 1.800.000,00 euro.
4.
Alla copertura della spesa si provvede per il biennio 2006-2007 mediante corrispondente riduzione delle somme attribuite alla UPB n. S1041 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale - Settore Affari internazionali e comunitari - Titolo I - Spese correnti) ed alla UPB n. 17041 (Direzione Commercio ed Artigianato - Settore Promozione e credito al commercio - Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 5
(Abrogazione)
1.
La
l.r. 25/1996 è abrogata a far data dalla costituzione della società di cui all'articolo 1.