Disegno di legge regionale n. 187 presentato il 30 novembre 2005
Modifiche all' articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

Sommario:            

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
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5 bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono gestite dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.
5 ter. Nei primi sessanta giorni dopo il parto, tali soggetti gestori garantiscono alle donne di cui al comma 5 bis, già assistite come gestanti, e ai loro nati, gli interventi socioassistenziali, al fine di sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi soggetti è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti dal comma 5 quinquies. Gli interventi socioassistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti dai medesimi soggetti fino alla adozione definitiva.
5 quater. Gli interventi di cui al comma 5 bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.
5 quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per l'esercizio delle funzioni.
5 sexties. Le risorse necessarie a finanziare le attività trovano specifico stanziamento nel fondo regionale di cui all'articolo 35, comma 7.
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