Disposizioni in tema di politiche per l'abitazione.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto adotta politiche abitative che rispondano al reale fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali.
2.
La Regione si adopera per ampliare l'offerta di abitazioni in locazione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato.
Art. 2
(Isituzione Consorzio)
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce il "Consorzio per la casa", di seguito denominato Consorzio, al quale aderiscono, oltre alla Regione, l'unione dei piccoli proprietari (UPPI), il sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA) e le agenzie territoriali per la casa (ATC) piemontesi. Possono, altresì, aderire al consorzio proprietari immobiliari non affiliati all'UPPI o ad altro organismo di categoria.
2.
Attraverso il Consorzio i proprietari immobiliari mettono sul mercato dell'affitto le proprie abitazioni.
3.
Il Consorzio, direttamente o tramite le ATC, promuove l'incontro fra la domanda e l'offerta di abitazioni e svolge ogni servizio utile nell'attività inerente la locazione delle unità immobiliari messe a disposizione dai proprietari.
4.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con propria deliberazione le modalità di costituzione e funzionamento del Consorzio.
5.
Il Consorzio presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente. Di tale relazione viene data informazione alle Commissioni consiliari competenti per materia.
Art. 3
(Fondo regionale di garanzia per gli affitti)
1.
Per garantire le risorse finanziarie per le politiche abitative regionali di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo regionale di garanzia per gli affitti.
2.
Le disponibilità del fondo sono destinate a garantire il pagamento del canone di locazione per i proprietari che mettono a disposizione del Consorzio le abitazioni da affittare a categorie svantaggiate.
3.
Attraverso il Fondo vengono concesse garanzie fidejussorie per il pagamento dei canoni di locazione da parte degli affittuari. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale che deve stabilire, altresì, i criteri per determinare gli aventi diritto.
Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è prevista per l'anno finanziario 2006, in termini di competenza, la spesa corrente di 1.500.000,00 euro nell'unità previsionale di base (UPB) 18031 (Edilizia Disciplina vigilanza patrimonio enti ed. Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.
2.
Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte, per l'anno 2006, con le risorse finanziarie delle unità previsionali di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007 e con le assegnazioni di fondi provenienti dallo stato derivanti dal riparto del fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione dell'UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) del bilancio pluriennale 2005-2007.