Regolamentare le iniziative mirate all'informazione sulle possibili alternative all'aborto.
Primo firmatario
Altri firmatari
BONIPERTI ROBERTO BOTTA MARCO CASONI WILLIAM VIGNALE GIAN LUCA
Art. 1
( Pubblicità)
1.
In ogni consultorio e nei reparti di ginecologia e ostetricia a finalità informativa deve essere esposto ben in vista il materiale informativo dei movimenti e delle associazioni legalmente riconosciute aventi come finalità l'aiuto alle donne in difficoltà orientate all'interruzione della gravidanza, sui rischi sia fisici che psichici a cui si espone la donna con l'interruzione di gravidanza e le possibili alternative all'aborto.
Art. 2
(Divulgazione e informazione)
1.
Ai movimenti e/o associazioni di cui all'articolo 1 viene concesso di espletare il loro servizio di divulgazione e informazione nei consultori familiari, nei reparti di ginecologia e ostetricia, nelle sale d'aspetto e atri degli ospedali.
Art. 3
(Vigilanza)
1.
I direttori sanitari delle Asl e delle Aziende ospedaliere devono vigilare sul rispetto della legge.
2.
Saranno previste sanzioni per chi dovesse negare o intralciare l'operato dei movimenti e/o associazioni di cui all'articolo 1 fino a revocare la pratica degli interventi di aborto volontario nelle strutture inadempienti.