Riapertura o mantenimento del servizio commerciale di vicinato nei piccoli comuni piemontesi.
Primo firmatario
Altri firmatari
BONIPERTI ROBERTO BOTTA MARCO CASONI WILLIAM GHIGLIA AGOSTINO
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, al fine di garantire l'apertura, la riapertura o il mantenimento delle attività commerciali ed artigianali nei piccoli comuni, adotta un piano annuale di sostegno.
2.
Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono quelli con popolazione residente inferiore o pari a mille abitanti risultante dall'ultimo riscontro anagrafico al momento della pubblicazione del bando di cui al successivo articolo 4.
Art. 2
(Oggetto)
1.
I piccoli comuni privi di esercizi commerciali ovvero con un massimo di due esercizi di commercio di vicinato, sono destinatari di contributi economici per spese finalizzate al mantenimento o alla riapertura di un servizio commerciale di vicinato.
Art. 3
(Contributi)
1.
La Regione interviene annualmente con i seguenti contributi finalizzati al sostegno economico dei piccoli comuni:
a)
un contributo a parziale copertura delle spese di gestione, intese come utenze, e locazione dell'immobile;
b)
un contributo a parziale copertura delle spese di avviamento dell'attività commerciale;
c)
un contributo a parziale copertura delle spese di acquisto, ristrutturazione o mantenimento dell'immobile individuato ad ospitare il servizio.
2.
I contributi regionali sono erogati a favore dei comuni privi di esercizi commerciali esclusivamente per l'apertura, la riapertura o il mantenimento di attività commerciali esistenti.
3.
L'apertura del servizio commerciale di vicinato è garantito per almeno otto mesi all'anno e, comunque, su una superficie immobiliare non superiore a centocinquanta metri quadrati.
Art. 4
(Procedure)
1.
La Regione Piemonte indice annualmente un bando regionale rivolto ai piccoli comuni in cui definisce le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di concessione dei contributi regionali.
Art. 5
(Controllo)
1.
La Giunta regionale si impegna a relazionare annualmente alla Commissione consiliare competente sull'andamento dell'iniziativa e sui i benefici derivanti in termini di rilancio dell'attività commerciale nei piccoli comuni.
2.
La Regione Piemonte si riserva di effettuare controlli sulla regolarità delle assegnazioni e dei contributi distribuiti dai singoli comuni sulla base del regolamento della Giunta regionale emanato al fine di disciplinare la modalità di attribuzione dei benefici da parte delle amministrazioni locali.
3.
In caso di inosservanza di quanto disposto dall'articolo 3, commi 2 e 3, il contributo non è erogato oppure, se indebitamente erogato, è restituito.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2006-2007 è prevista la spesa complessiva annua di 2.000.000,00 euro, in termini di competenza.
2.
Per gli anni 2006 e 2007, alla spesa annua di euro 2.000.0000,00, ripartita in spesa corrente per 1.000.000,00 euro nell'unità previsionale di base (UPB) 17021 (Commercio e artigianato Tutela del consumatore Mercati Tit. I spese correnti) e in spesa di investimento per 1.000.000,00 euro nell'unità previsionale di base (UPB) 17022 (Commercio e artigianato Tutela del consumatore Mercati Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007, si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.