Proposta di legge regionale n. 182 presentata il 17 novembre 2005
Contributi in favore dei centri incontro per gli anziani.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove il miglioramento della qualità di vita della popolazione anziana, favorendo la costituzione e l'attività dei centri di aggregazione per gli anziani.
2. 
A tal fine la Regione concede contributi per la nuova costituzione o il rinnovo delle strutture esistenti, per l'ammodernamento degli arredi, per programmi riguardanti manifestazioni ricreative e culturali, gite e visite guidate ai giardini e ai beni artistici situati nel territorio della Regione.
Art. 2 
(Soggetti beneficiari)
1. 
I beneficiari della presente legge sono le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, nonché le associazioni che operano senza fini di lucro nel settore delle attività e iniziative a favore degli anziani.
Art. 3 
(Interventi e iniziative ammessi a finanziamento)
1. 
La Regione eroga contributi per la costituzione dei "Centri anziani" presso i comuni, per la loro ristrutturazione o per il rinnovo degli arredi interni.
2. 
Sono inoltre finanziabili le attività di programmazione di manifestazioni ricreative nei seguenti settori:
a) 
animazioni teatrali e di spettacoli di teatro di strada;
b) 
sostegno agli eventi musicali e invito alla lettura;
c) 
attività divulgative come conferenze, incontri e seminari su temi particolarmente sentiti dalla popolazione;
d) 
percorsi di conoscenza, gite, visite guidate a giardini e beni artistici situati nel territorio della Regione;
e) 
sostegno ad ogni altra attività che sia volta a migliorare le opportunità di socializzazione e superare gli stati di marginalità della popolazione anziana.
Art. 4 
(Modalità di erogazione dei contributi)
1. 
I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi in relazione all'intervento o iniziativa da finanziare e non sono cumulabili con altre forme di finanziamento o di agevolazioni finanziarie previste dalla Regione Piemonte per il medesimo intervento.
2. 
Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati l'entità dei contributi, i criteri e le modalità di presentazione della domanda, nonché di rendicontazione da parte del soggetto beneficiario. La relativa istruttoria è seguita dai comuni ed ha inizio con la pubblicazione annuale del bando per l'assegnazione dei contributi medesimi.
3. 
I comuni erogano il contributo ai soggetti che presentano regolare domanda nei limiti delle risorse allo scopo assegnate dalla Regione.
4. 
Il contributo concesso può decadere qualora i soggetti beneficiari non realizzino gli interventi nei termini e secondo le modalità fissate.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2006-2007 è prevista la spesa complessiva di 400.000,00 euro, ripartita annualmente in spesa corrente per 100.000,00 euro e in spesa di investimento per 100.000,00 euro.
2. 
Ai contributi in conto capitale a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati per la costituzione o ristrutturazione dei centri anziani, quantificati in 100.000,00 euro annui, rispettivamente per l'anno 2006 e 2007, nell'unità previsionale di base 21032 (Turismo sport parchi Off. Turistica Turismo sociale Tempo libero Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007, si fa fronte con la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.
3. 
Ai contributi di parte corrente a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati per lo svolgimento di attività ricreative degli anziani, quantificati in 100.000,00 euro annui, rispettivamente per l'anno 2006 e 2007 nell'unità previsionale di base 21031 (Turismo sport parchi Off. Turistica Turismo sociale Tempo libero Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007, si fa fronte con la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.