Proposta di legge regionale n. 181 presentata il 17 novembre 2005
Incentivi per il restauro delle facciate degli edifici civili di interesse storico artistico ed ambientale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel contesto delle azioni volte a favorire il processo di riqualificazione urbana e al fine di ridurre il degrado del patrimonio edilizio, concede contributi in conto capitale per gli interventi di restauro, conservazione e manutenzione delle facciate degli edifici civili di rilievo storico, artistico, ambientale.
Art. 2 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Accedono ai contributi di cui alla presente legge gli enti pubblici ed i soggetti privati, anche costituiti in consorzio, proprietari di immobili aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1.
2. 
Sono esclusi dai predetti benefici gli edifici di proprietà statale, nonché gli edifici di proprietà di società finanziarie, immobiliari, istituti bancari e assicurativi.
Art. 3 
(Ambito di applicazione)
1. 
La presente legge è volta a finanziare progetti di intervento di cui all'articolo 1, nel rispetto delle tipologie edilizie del luogo, su immobili aventi almeno cento anni.
2. 
Sono finanziabili gli interventi alle facciate principali degli edifici, prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o cortili interni, rientranti nei piani di recupero o riqualificazione urbanistica e nei piani del colore definiti dai comuni.
3. 
In quanto pertinenze, devono comprendersi nei lavori di restauro anche i balconi, i frontalini e gli elementi decorativi o cromatici, in armonia con la facciata dell'edificio dal quale sporgono.
4. 
Non sono finanziabili gli interventi di mera tinteggiatura di facciate che non presentino elementi decorativi di rilievo.
Art. 4 
(Modalità di attuazione)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di priorità e la percentuale di contributo concedibile, il limite massimo di reddito per l'ammissione al contributo ed ogni altra disposizione per la concessione del finanziamento.
2. 
La Regione può delegare compiti di attuazione ai comuni, in conformità alle linee programmatiche stabilite con la deliberazione di cui al comma 1.
Art. 5 
(Criteri di priorità)
1. 
In osservanza di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3, si tiene conto altresì dei seguenti elementi nella definizione dei criteri di priorità:
a) 
periodo di costruzione dell'immobile;
b) 
particolare pregio storico e artistico, ubicazione e stato di conservazione del bene;
c) 
esposizione al rischio di degrado o danno;
d) 
qualità del progetto e utilizzo di materiali tradizionali;
e) 
interventi inseriti in un apparato decorativo in cui il colore sia elemento qualificante di valore estetico dell'intero edificio.
2. 
I proprietari devono in ogni caso fornire adeguata garanzia sulla qualità degli interventi da realizzarsi.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2006-2007 è prevista la spesa complessiva di 4.000.000,00 euro.
2. 
Ai contributi in conto capitale a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati per il restauro delle facciate degli edifici civili di interesse storico, artistico ed ambientale, quantificati nel biennio 2006-2007 in 2 milioni euro per ciascun anno nell'unità previsionale di base 31032 (Beni culturali Musei e patrimonio culturale Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2006-2007, si fa fronte con la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2006-2007.