Proposta di legge regionale n. 180 presentata il 17 novembre 2005
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 21 (Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato).

Art. 1 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 21 è sostituito dal seguente:
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Art. 1. (Finalità)
1. Ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e sue successive modificazioni, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato è riconosciuto il titolo di ''ex Consigliere regionalè'.
2. Al fine di poter espletare l'attività istituzionale, sono riconosciute ai Consiglieri regionali cessati dal mandato le seguenti tutele e prerogative dei Consiglieri in carica in quanto compatibili con la situazione di Consiglieri che non esercitano il mandato attivo:
a) tesserino di riconoscimento;
b) diritto di accesso a banche dati o altre informazioni accessibili;
c) diritto di accesso alle sale abitualmente aperte al pubblico del Consiglio regionale del Piemonte.
3. I Consiglieri regionali cessati dal mandato possono fruire dei servizi di biblioteca e documentazione del Consiglio regionale del Piemonte e, su richiesta, ricevere le pubblicazioni edite e distribuite dalla Regione e il Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, nonché ogni altra informazione inerente l'attività istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte e le manifestazioni e gli eventi promossi dalla Regione Piemonte.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono richiedere ai Consiglieri cessati dal mandato di partecipare a missioni della Regione Piemonte.
5. Ai Consiglieri regionali cessati dal mandato può essere consentita, senza oneri per l'Ente e nei limiti e secondo i criteri definiti dall'Ufficio di Presidenza, l'adesione a convenzioni definite per i Consiglieri regionali in carica.
6. Le modalità di accesso previste al comma 2 lettera b) e il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione sono definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ambito delle disponibilità del bilancio del Consiglio regionale.
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Art. 2 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 21 è sostituito dal seguente:
" 2. La struttura regionale di cui al comma 1 supporta e gestisce, con riferimento all'articolo 1, altresì l'attività istituzionale dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, e tiene aggiornato l'Albo di tutti i Consiglieri regionali già facenti parte dell'Assemblea regionale."
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