Proposta di legge regionale n. 18 presentata il 16 maggio 2005
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte.
Primo firmatario

ROSSI ORESTE

Altri firmatari

ALLASIA STEFANO DUTTO CLAUDIO MONTEGGIA STEFANO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti che le amministrano che garantiscono, la salvaguardia ed il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.
2. 
La Regione a tal fine:
a) 
orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;
b) 
promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;
c) 
sostiene l'iniziativa dei piccoli comuni, volta a introdurre nuovi modelli organizzativi legati all'e-government e alla realizzazione di sportelli multifunzionali;
d) 
adotta adeguate misure in favore dei cittadini residenti al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono del territorio;
e) 
sostiene gli interventi a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, nell'ambito dello sviluppo locale;
f) 
valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni nonchè le produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato locali.
3. 
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dallo sportello di cui all'articolo 4, adotta i provvedimenti più idonei ad assicurare la razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative a favore delle autonomie locali, delle comunità, delle imprese e delle famiglie.
Art. 2 
(Ambito di applicazione)
1. 
La presente legge si applica ai piccoli comuni della Regione Piemonte. Per piccoli comuni s'intendono quelli con popolazione residente inferiore o pari a mille abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, in cui insistano situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori:
a) 
demografia;
b) 
livello di benessere;
c) 
dotazione di servizi;
d) 
orientamento turistico.
2. 
L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto coerenti con i fattori di cui al comma 1, stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente commissione consiliare. Per i comuni montani, si applica la classificazione operata ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, (Testo unico delle leggi sulla montagna) emanato in attuazione della legge del 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e sono ritenuti, in ogni caso, piccoli comuni quelli con popolazione inferiore o pari a mille abitanti.
3. 
Le zone individuate ai sensi del comma 1 sono aggiornate con cadenza quinquennale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.
4. 
Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la Giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge in considerazione della classificazione operata ai sensi del comma 1.
Art. 3 
(Disposizioni in materia di commercio e distribuzione)
1. 
Nei piccoli comuni è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2. 
I piccoli comuni possono applicare il limite massimo di duecentocinquanta metri quadrati per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.
3. 
I piccoli comuni possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
4. 
I piccoli comuni possono autorizzare l'apertura di un nuovo punto vendita e distribuzione di carburanti, laddove ne sia dimostrata l'assenza sul territorio comunale, anche in deroga ai vincoli dettati dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c ), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e sue modifiche ed integrazioni e ai vincoli stabiliti dalla normativa regionale di riferimento. Sono da intendersi vincolanti i requisiti dimensionali e qualitativi e i requisiti soggettivi previsti dalla normativa regionale.
Art. 4 
(Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi)
1. 
Per facilitare i piccoli comuni nell'accesso alle informazioni e agli atti della Regione Piemonte, la Giunta regionale ha la facoltà attivare propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line.
Art. 5 
(Disposizioni in materia di istruzione)
1. 
La Regione Piemonte, previo accordo con gli organi statali competenti, nei limiti delle risorse disponibili, può finanziare:
a) 
il mantenimento in attività degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
b) 
gli istituti scolastici che attivino forme sperimentali di teleinsegnamento, forme di aggregazioni dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei piccoli comuni.
2. 
La Giunta regionale può provvedere alla stipula della convenzione con gli organi statali competenti e alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative previste dal comma 1.
Art. 6 
(Agevolazioni tributarie)
1. 
La Regione Piemonte favorisce la salvaguardia delle attività commerciali nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.
2. 
Per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei territori di cui all'articolo 2, l'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è ridotta nella misura massima prevista dall' articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla medesima data. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.
3. 
Le agevolazioni di cui al comma 2 operano nei limiti fissati dall'Unione europea.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 2005, la spesa complessiva di 500.000,00 euro.
2. 
Per il finanziamento degli interventi elencati al comma 1 dell'articolo 5, è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2005, nell'UPB 32021 (Attività culturali istruzione spettacolo Edilizia scolastica Tit.I spese correnti), la somma d euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura della spesa prevista al comma 2, per l'anno 2005, pari a 500.000,00 euro, si fa fronte riducendo la disponibilità finanziaria dell'unità previsionale di base n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
4. 
Alla copertura delle spese, per gli anni 2006 e 2007, stimate per ciascun anno in euro 500.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 8 
(Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.