Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti). Partecipazione delle Province all'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale.
Art. 1
(Integrazioni all' articolo 2 della l. r. 24/2002)
1.
Dopo la
lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), è inserita la seguente:
.
" i bis) all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei consorzi dei comuni, delle comunità montane e dei consorzi di bacino, per il mancato espletamento delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 6, 11 e 15 ed all'articolo 12, commi 3, 4 e 6;"
2.
Dopo il primo periodo del
comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 24/2002, sono inseriti i seguenti:
" Le competenze di cui al comma 1, lettere i) ed i bis) sono esercitate dalla Giunta anche attraverso la nomina di un commissario ad acta con oneri a carico dei soggetti inadempienti. La Regione può operare mediante anticipazioni alla copertura delle spese di commissariamento."
Art. 2
(Modifiche all' articolo 3 della l. r. 24/2002)
1.
La lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2002, è abrogata.
Art. 3
(Modifiche all' articolo 11 della l. r. 24/2002)
1.
Al comma 13 dell'articolo 11 della l.r. 24/2002, le parole: "provincia competente per territorio", sono sostituite dalla seguente: "Regione".
2.
Al comma 14 dell'articolo 11 della l.r. 24/2002, la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
Art. 4
(Integrazioni all' articolo 12 della l. r. 24/2002)
1.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 24/2002, sono inseriti i seguenti:
"
"
3 bis. La provincia ha facoltà di partecipare all'associazione di ambito territoriale ottimale approvando la convenzione e lo statuto secondo lo schema di disciplinare tipo definito dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
3 ter. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 bis le quote di partecipazione dei consorzi di bacino sono determinate in ragione della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento; la quota di partecipazione della provincia non può essere superiore al 25 per cento. I comuni più popolosi di ciascun consorzio partecipano all'associazione di ambito con una quota non superiore all'3 per cento.
3 quater. Nell'ipotesi di partecipazione della provincia all'associazione di ambito territoriale ottimale le deliberazioni concernenti gli atti fondamentali, come definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3 bis, sono adottate con maggioranza dei due terzi delle quote degli aventi diritto.