Disegno di legge regionale n. 178 presentato il 17 novembre 2005
Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti). Partecipazione delle Province all'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale.

Art. 1 
(Integrazioni all' articolo 2 della l. r. 24/2002)
1. 
Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), è inserita la seguente:
" i bis) all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei consorzi dei comuni, delle comunità montane e dei consorzi di bacino, per il mancato espletamento delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 6, 11 e 15 ed all'articolo 12, commi 3, 4 e 6;"
.
2. 
Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 24/2002, sono inseriti i seguenti:
" Le competenze di cui al comma 1, lettere i) ed i bis) sono esercitate dalla Giunta anche attraverso la nomina di un commissario ad acta con oneri a carico dei soggetti inadempienti. La Regione può operare mediante anticipazioni alla copertura delle spese di commissariamento."
Art. 3 
1. 
Al comma 13 dell'articolo 11 della l.r. 24/2002, le parole: "provincia competente per territorio", sono sostituite dalla seguente: "Regione".
2. 
Al comma 14 dell'articolo 11 della l.r. 24/2002, la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
Art. 4 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 24/2002, sono inseriti i seguenti:
"
3 bis. La provincia ha facoltà di partecipare all'associazione di ambito territoriale ottimale approvando la convenzione e lo statuto secondo lo schema di disciplinare tipo definito dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
3 ter. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 bis le quote di partecipazione dei consorzi di bacino sono determinate in ragione della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento; la quota di partecipazione della provincia non può essere superiore al 25 per cento. I comuni più popolosi di ciascun consorzio partecipano all'associazione di ambito con una quota non superiore all'3 per cento.
3 quater. Nell'ipotesi di partecipazione della provincia all'associazione di ambito territoriale ottimale le deliberazioni concernenti gli atti fondamentali, come definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3 bis, sono adottate con maggioranza dei due terzi delle quote degli aventi diritto.
"