Disegno di legge regionale n. 177 presentato il 17 novembre 2005
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3.

Art. 1 
(Modifiche al titolo ed al testo della l. r. 25/ 1994)
1. 
In osservanza di quanto disposto dall' articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/79/CE), nel titolo e nel testo della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), le parole: "acque minerali e termali", sono sostituite dalle seguenti: "acque minerali, termali e di sorgente.".
Art. 2 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 25/1994, dopo le parole: "idro-minerali" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", anche al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo dei territori montani di cui tali risorse naturali costituiscono significativo patrimonio.".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 25/1994 è sostituito dal seguente:
" 3. La Giunta regionale, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il Piano regionale di ricerca e coltivazione delle acque minerali, termali e di sorgente al fine di consentire una corretta gestione del patrimonio idro-minerale e termale in accordo con gli interessi collettivi generali ed al fine di determinare le scelte e gli indirizzi per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree idro-minerali e termali dettando norme e condizioni per la tutela e il rispetto ambientale delle aree stesse"
.
Art. 3 
(Sostituzione dell' articolo 25 della l.r. 25/1994)
1. 
L' articolo 25 della l.r. 25/1994, come modificato dall' articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25), è sostituito dal seguente:
"
Art. 25 (Disciplina dei diritti proporzionali per la ricerca e la concessione)
1. A carico del ricercatore ed a favore dell'amministrazione provinciale è stabilito un diritto proporzionale annuo di euro 30,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area oggetto del permesso con un minimo non inferiore a euro 600,00.
2. A carico del concessionario ed a favore dell'amministrazione provinciale è stabilito, nell'atto di concessione, un diritto proporzionale annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area oggetto di concessione:
a) di euro 50,00 con un minimo complessivo di euro 6.147,62 per le concessioni con annesso lo stabilimento di imbottigliamento;
b) di euro 15,00 con un minimo complessivo di euro 1549,00 per le concessioni con annesso stabilimento per le cure termali o per l'impianto di cura idropinica in sito.
3. Nel caso di usi plurimi del giacimento, il concessionario è tenuto a versare un diritto proporzionale annuo pari alla media aritmetica dei valori di cui al comma 2, lettere a) e b), maggiorato del 40 per cento.
4. L'importo del diritto proporzionale annuo di cui ai commi 1 e 2, è adeguato annualmente con provvedimento della Giunta regionale, sentite le province competenti per territorio, tenuto anche conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istat e riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. I versamenti dei canoni di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuati per la prima volta all'atto del rilascio del permesso di ricerca o della concessione e, successivamente, entro la scadenza di ciascun anno di validità dei relativi provvedimenti.
6. Sono esonerate dal pagamento del canone annuo:
a) nella misura del 100 per cento, tutti i comuni titolari di concessioni per acque minerali, termali e di sorgente, che provvedono direttamente alla gestione delle fonti minerali, senza esercitare attività di imbottigliamento e di commercializzazione;
b) nella misura del 50 per cento, tutti i concessionari di acque minerali, termali e di sorgente distribuite a solo titolo gratuito.
"
Art. 4 
1. 
Dopo l' articolo 25 della l.r. 25/1997, è inserito il seguente:
"
Art. 25 bis (Introduzione del canone per l'imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente)
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è previsto a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento, la corresponsione, a favore della Regione, di un canone annuo pari a euro 0,50 per ogni 100 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.
2. La Regione provvede a trasferire agli ambiti territoriali ottimali il 5 per cento delle risorse introitate attraverso l'applicazione del canone di cui al comma 1 ai fini della predisposizione e attuazione dei relativi Piani d'ambito. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità e i criteri di riparto di tale quota tra gli ambiti territoriali ottimali, individuati ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).
3. Il canone di cui al comma 1 deve essere corrisposto, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla data di imbottigliamento, sulla base della quantità di acqua imbottigliata nell'anno precedente.
4. Il canone di cui al comma 1 è adeguato annualmente con provvedimento della Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali competenti per territorio, tenuto anche conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istat e riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, compatibilmente con le apparecchiature già installate presso le emergenze minerali e di sorgente, hanno l'obbligo di dotare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa approvazione del progetto relativo, le rispettive opere di presa di misuratori di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica dell'acqua, nonché di un contalitri per ciascuna linea di produzione.
6. Allo stesso modo, i titolari di nuove concessioni hanno l'obbligo di ottemperare a quanto sopra entro sei mesi dal rilascio della concessione da parte delle province.
7. I concessionari titolari di concessioni per acque termali e che, comunque, gestiscano stabilimenti termali ed idropinici riconosciuti sono tenuti, altresì, ad installare, compatibilmente con l'eventuale strumentazione già presente, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima secondo le modalità temporali sopra indicate.
8. La Giunta regionale disciplina, con proprio provvedimento, le caratteristiche e le modalità d'installazione della strumentazione di cui ai commi 5, 6 e 7.
9. Al fine di contenere la dispersione delle risorse idriche, di incentivare la realizzazione di nuovi impianti di imbottigliamento, di preservare la quantità del prodotto, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l'imbottigliamento il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che, nello stesso periodo, è stata commercializzata in contenitori di vetro. Sono, altresì, portati in detrazione gli importi già versati dalle società sub-concessionarie ai comuni titolari di concessioni minerarie ai sensi dell' articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti).
10. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 9, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi la sussistenza delle ipotesi summenzionate.
"
Art. 5 
(Sostituzione dell' articolo 37 della l.r. 25/1994)
1. 
L' articolo 37 della l.r. 25/1994, è sostituito dal seguente:
"
Art. 37 (Sanzioni amministrative)
1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 86, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come aggiunto dall' articolo 8 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, gli importi delle sanzioni previste nei successivi commi sono riscossi dalle province competenti.
2. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in mancanza del permesso di ricerca previsto dall'articolo 4, come modificato dall' articolo 2 della l.r. 3/1997, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 12.000,00 ad euro 18.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.
3. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca di cui all'articolo 4, come modificato dall' articolo 2 della l.r. 3/1997, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 4.000,00.
4. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in assenza della concessione di cui all'articolo 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività.
5. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 20.000,00.
6. Le violazioni di cui ai precedenti commi, oltre alle sanzioni previste, comportano l'obbligo del ripristino idrogeologico e ambientale.
7. Al ricercatore che utilizzi, al fine della commercializzazione, l'acqua minerale, termale o di sorgente rinvenuta, è comminata una sanzione amministrativa da euro 8.000,00 a euro 40.000,00.
8. In caso di omessa o tardiva installazione per un periodo superiore a trenta giorni da quello stabilito dall'articolo 25 bis, commi 5, 6 e 7, o di manomissione degli strumenti di misurazione di cui all'articolo 14, è comminata una sanzione amministrativa da euro 6.000,00 a euro 25.000,00.
9. Per l'inosservanza degli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati statistici e agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente legge a carico del ricercatore e del concessionario, è comminata una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
10. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
11. È fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni di carattere penale.
"
Art. 6 
(Sostituzione dell' articolo 42 della l.r. 25/1994)
1. 
L' articolo 42 della l.r. 25/1994 è sostituito dal seguente:
"
Art. 42 (Disposizioni finanziarie)
1. In applicazione di quanto previsto dall' articolo 86 della l.r. 44/2000, aggiunto dall' articolo 8 della l.r. 5/2001, sono annullati i capitoli di entrata istituiti ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 25/1994.
2. La Regione provvede ad istituire, nello stato di previsione del bilancio 2006, un capitolo di entrata per la riscossione dei canoni per l'imbottigliamento introdotti dall'articolo 25 bis, comma 1.
"