Proposta di legge regionale n. 174 presentata il 16 novembre 2005
Integrazione salariale a sostegno del reddito dei lavoratori in difficoltà economica.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

CHIEPPA VINCENZO

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La regione attua interventi di sostegno al reddito per i lavoratori privi di una occupazione stabile ovvero in difficoltà economica e, a tal fine, dispone trattamenti di integrazione salariale.
Art. 2 
(Istituzione del fondo regionale per l'integrazione salariale)
1. 
La regione istituisce il fondo regionale per l'integrazione salariale a favore dei seguenti lavoratori, residenti nel territorio regionale :
a) 
in stato di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
b) 
iscritti nelle liste di mobilità;
c) 
in stato di disoccupazione;
d) 
occupati con i contratti di lavoro di cui all' articolo 4 della legge 14 febbraio 2003 n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro).
Art. 3 
(Misura dell'integrazione salariale)
1. 
L'integrazione salariale regionale è corrisposta ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b) in misura rispettivamente non superiore al 70 per cento del trattamento di cassa integrazione guadagni ovvero dell'indennità di mobilità.
2. 
L'integrazione salariale è corrisposta altresì ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e d) nella misura del 70 per cento dell'ultima retribuzione percepita.
Art. 4 
(Durata e modalità e di corresponsione dell'integrazione salariale)
1. 
L'integrazione salariale di cui all'articolo 3 è corrisposta mediante rate trimestrali per una durata massima di dodici mesi.
2. 
Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) l'integrazione è corrisposta per i mesi di inattività.
3. 
L'integrazione salariale non è comunque corrisposta successivamente alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità o successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile.
4. 
L'integrazione salariale cessa prima del dodicesimo mese di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) 
il lavoratore è cancellato dalle liste di mobilità;
b) 
cessa lo stato di disoccupazione.
5. 
Per i lavoratori di cui al comma 2 l'integrazione cessa al momento della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero di un contratto diverso dalle tipologie di lavoro di cui all' articolo 4 della l.30/2003.
Art. 5 
(Cumulabilità)
1. 
L'indennità regionale è cumulabile con altri interventi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale.
Art. 6 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Regione, con apposito regolamento di esecuzione, disciplina le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell'integrazione salariale.
2. 
I requisiti per beneficiare dell'integrazione salariale sono determinati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Art. 7 
(Provvedimento tributario in materia di IRAP)
1. 
A decorrere dall'anno 2006, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è elevata al 5,25 per cento.
2. 
Il fondo di cui all'articolo 2 è finanziato con gli introiti derivanti dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP e percepiti dalla Regione.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, dal 2006 è previsto nello stato di previsione della spesa, un fondo regionale per l'integrazione salariale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 15991 (Formazione professionale Lavoro Direzione Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.
2. 
La dotazione finanziaria del fondo regionale per l'integrazione salariale dipende dal maggior introito dell'unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria Titolo I categoria 03) derivante dall'applicazione della maggiorazione dell'aliquota IRAP sul reddito delle attività produttive dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 446/1997.