Proposta di legge regionale n. 173 presentata il 16 novembre 2005
Interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria piemontese.
Primo firmatario

RICCA LUIGI SERGIO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove e sostiene la cultura e lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa del proprio territorio, il pluralismo delle fonti informative, l'innovazione tecnologica delle imprese del settore, le relazioni e gli scambi fra il sistema locale ed altre realtà nazionali ed internazionali.
2. 
Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione promuove nel proprio territorio lo sviluppo delle attività editoriali.
3. 
La presente legge ha lo scopo di sostenere, promuovere e valorizzare la piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale della Regione Piemonte e strumento della diffusione delle conoscenze.
Art. 2 
(Destinatari)
1. 
Nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati ai piccoli editori.
2. 
Per piccolo editore si intende l'editore:
a) 
che sia iscritto nel Registro delle imprese della Regione Piemonte, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), da almeno due anni e che abbia prodotto e distribuito almeno cinque titoli. E non più di cinquecento;
b) 
che la ditta abbia sede in un Comune del Piemonte;
c) 
che abbia pubblicato libri con particolare attenzione alla valorizzazione della cultura piemontese ed alla scoperta e promozione di autori piemontesi, mettendo in risalto, con opere di riscontrabile qualità, la storia, la tradizione, la politica, l'economia, lo sport, la società civile e religiosa, la narrativa, la poesia e l'arte.
Art. 3 
(Interventi a sostegno dell'editoria)
1. 
Le finalità di cui all'articolo 1, vengono perseguite mediante i seguenti interventi:
a) 
erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato;
b) 
incentivazione della diffusione capillare delle opere editoriali dell'intero territorio regionale;
c) 
erogazione di incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Piemonte;
d) 
promozione delle opere edite in Piemonte;
e) 
erogazione di contributi per la predisposizione di programmi per la diffusione della lettura dell'editoria libraria e della stampa periodica locale nelle scuole, negli alberghi, negli ospedali, nei posti di lavoro e nelle emittenti radiotelevisive locali;
f) 
istituzione di un capitolo di spesa definito delle biblioteche piemontesi, destinato all'acquisto di pubblicazioni edite dagli editori piemontesi;
g) 
erogazioni di contributi per la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dagli editori piemontesi;
h) 
acquisto di copie di opere editoriali prodotte da editori piemontesi;
i) 
cura del catalogo cartaceo on-line di tutte le pubblicazioni edite dagli editori piemontesi, almeno con scadenza biennale;
j) 
possibilità di sostegno in forma indiretta che preveda che la Giunta regionale possa operare da intermediario per la conclusione di accordi, convenzioni ed altre intese tra piccoli editori, enti locali, consorzi, aziende pubbliche e associazioni "no profit" per iniziative editoriali qualificate e con aziende specializzate nella distribuzione.
Art. 4 
(Acquisto di copie di opere editoriali)
1. 
L'intervento regionale per l'acquisto, da parte dell'Assessorato alla Cultura, di copie di opere a scopo di sostegno dell'attività editoriale non può essere superiore al 40 per cento del costo globale di edizione dell'opera.
2. 
Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione nei riguardi delle opere editoriali realizzate da case editrici regionali, anche se prodotte in coedizione con altre editrici.
3. 
Su richiesta dell'Assessorato alla Cultura, per le opere acquistate ai fini di cui al comma 1, e dell'Assessorato che procede all'acquisto in ogni altro caso, l'editore provvede alla distribuzione diretta delle opere, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato acquirente. Le relative spese di distribuzione sono poste a carico dell'Assessorato che procede all'acquisto.
Art. 5 
(Interventi per la diffusione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Piemonte)
1. 
Al fine di potenziare la diffusione delle opere edite in Piemonte al di fuori del territorio regionale, la Regione provvede annualmente, attraverso imprese specializzate nel settore, alla promozione delle opere stesse, anche attraverso la realizzazione di una selezione di opere editoriali realizzate da casa editrici.
Art. 6 
(Interventi per la promozione delle opere edite in Piemonte)
1. 
La Regione partecipa alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale e cura, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di mostre editoriali, anche al di fuori del territorio regionale.
2. 
La Regione assume inoltre iniziative finalizzate alla promozione dei libri editi in Piemonte.
Art. 7 
(Servizi per la formazione e lo sviluppo di forme associative)
1. 
La Regione sostiene la creazione e lo sviluppo di forme associative tra le imprese editoriali che prestino servizi comuni per l'attuazione di progetti per la conoscenza e lo sviluppo dei mercati, per la creazione di nuovi canali di commercializzazione, per l'adeguamento a normative tecniche, per il miglioramento della produzione, della gestione, dell'organizzazione e della logistica aziendale e per l'innovazione tecnologica.
2. 
La Regione riconosce e sostiene il ruolo delle forme associative degli editori piemontesi.
Art. 8 
(Pubblicazione di opere di particolare valore)
1. 
L'Assessorato alla Cultura provvede direttamente alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore che non abbiano sufficienti spazi di mercato. L'elenco di dette opere viene approvato annualmente dalla Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 11.
2. 
La Regione concorre a promuovere la diffusione nelle scuole medie inferiori e superiori di opere di particolare qualità ed interesse regionale.
Art. 9 
(Deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo)
1. 
Due copie delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dalla presente legge sono depositate dall'editore presso la biblioteca del Consiglio regionale.
Art. 10 
(Programma annuale di intervento)
1. 
L'attuazione degli interventi indicati dalla presente legge si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:
a) 
relazione sullo stato delle attività editoriali in Piemonte;
b) 
indicazioni degli indirizzi e dei criteri assunti a base della elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
c) 
specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con l'identificazione del relativo ammontare della spesa.
2. 
Il programma, predisposto dall'Assessorato alla Cultura, sentita la Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 11, che si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento, è approvato dalla Giunta regionale e trasmesso entro, entro due mesi dalla pubblicazione delle legge di bilancio, alla Commissione consiliare competente per materia che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
3. 
Trascorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, essi si considerano positivi.
Art. 11 
(Commissione regionale)
1. 
La Regione istituisce una Commissione regionale per le attività editoriali, avente la funzione di organo consultivo per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
2. 
La Commissione esprime il parere sul programma di cui all'articolo 10 e sulle opere editoriali per le quali si richiede l'intervento regionale, nonché su ogni altra questione riguardante l'editoria, di propria iniziativa o su richiesta dell'Assessore alla Cultura. In ogni caso, trascorsi inutilmente quindici giorni per l'espressione di pareri richiesti dall'Assessorato, essi si considerano positivi.
3. 
La Commissione deve essere composta da:
a) 
un rappresentante dell'Assessorato regionale alla Cultura;
b) 
un rappresentante della Presidenza del Consiglio regionale;
c) 
un membro per ogni associazione regionale di categoria.
4. 
La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi su convocazione dell'Assessore alla Cultura ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti.
5. 
Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato alla Cultura.
Art. 12 
(Deposito delle opere pubblicate)
1. 
La Regione prevede il deposito obbligatorio di una copia di tutte le opere pubblicate in Piemonte dagli editori piemontesi, presso la Biblioteca del Consiglio regionale.
Art. 13 
(Formazione Professionale)
1. 
La Regione nell'ambito del piano di formazione professionale:
a) 
promuove la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per il personale del settore dell'editoria libraria e della stampa periodica locale;
b) 
favorisce l'instaurazione di rapporti tra le scuole e i piccoli editori per la previsione di visite periodiche, stages, partecipazione e presentazione di opere di particolare interesse.
Art. 14 
(Interventi a sostegno della stampa periodica locale)
1. 
La Regione promuove interventi di sostegno alle aziende editoriali con sede in Piemonte, che producano periodici di frequenza non quotidiana né settimanale, prevalentemente finalizzati alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà culturale, sociale ed economica del Piemonte.
2. 
La Regione stabilisce che almeno il 25 per cento della spesa pubblicitaria annuale, deve essere destinato alla pubblicità da diffondere attraverso la stampa periodica locale.
Art. 15 
(Banca Dati)
1. 
La Regione può avvalersi direttamente della collaborazione dei piccoli editori su specifici obiettivi da essa stabiliti. A tale fine la Giunta regionale provvede a dotarsi di una banca dati specifica, assicurando l'aggiornamento continuo delle informazioni.
Art. 16 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge la spesa per il biennio 2006-2007 ammonta a 500.000,00 euro.
2. 
Per le spese di parte corrente, stimate in 220.000,00 euro, rispettivamente per il 2006 e 2007, in termini di competenza, da ricomprendersi nell'UPB n. 31991 (Beni culturali Direzione Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.
3. 
Per i contributi in conto interessi previsti all'articolo 3, stimati in 30.000,00 euro, rispettivamente per il 2006 e 2007, in termini di competenza, da ricomprendersi nell'UPB n. 31992 (Beni culturali Direzione Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) n. 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.