Proposta di legge regionale n. 172 presentata il 15 novembre 2005
Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e della tassa automobilistica regionale nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Con decorrenza dal 1 gennaio 2006, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) individuate dall' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono esentate, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto, dal versamento:
a) 
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
b) 
della tassa automobilistica regionale per i veicoli di cui tali soggetti sono proprietari.
2. 
È fatto salvo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle Entrate.
Art. 2 
(Fruizione del beneficio e modalità di applicazione)
1. 
Al fine di usufruire dei benefici di cui alla presente legge, i soggetti interessati hanno l'obbligo di presentare alla Regione:
a) 
copia della comunicazione di inizio attività di cui all' articolo 11, comma 1, del D.lgs. 460/97 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati dall' articolo 10, comma 8, del medesimo D.lgs. 460/97;
b) 
copia del certificato attestante la proprietà del veicolo.
2. 
Il pagamento relativo ai tributi di cui all'articolo 1, i cui presupposti di imposizione si verifichino anteriormente al 1° gennaio 2006 sono comunque dovuti e vanno effettuati, anche successivamente a tale data, alle scadenze prescritte dalla normativa in materia.
Art. 3 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.