Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e della tassa automobilistica regionale nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Primo firmatario
Altri firmatari
BURZI ANGELO EMILIO FILIPP CAVALLERA UGO CIRIO ALBERTO FERRERO CATERINA GHIGO ENZO GIORGIO LEO GIAMPIERO MANOLINO GIULIANO NASTRI GAETANO
Art. 1
(Finalità)
1.
Con decorrenza dal 1 gennaio 2006, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) individuate dall'
articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono esentate, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto, dal versamento:
a)
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
b)
della tassa automobilistica regionale per i veicoli di cui tali soggetti sono proprietari.
2.
È fatto salvo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle Entrate.
Art. 2
(Fruizione del beneficio e modalità di applicazione)
1.
Al fine di usufruire dei benefici di cui alla presente legge, i soggetti interessati hanno l'obbligo di presentare alla Regione:
a)
copia della comunicazione di inizio attività di cui all'
articolo 11, comma 1, del D.lgs. 460/97 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati dall'
articolo 10, comma 8, del medesimo D.lgs. 460/97;
b)
copia del certificato attestante la proprietà del veicolo.
2.
Il pagamento relativo ai tributi di cui all'articolo 1, i cui presupposti di imposizione si verifichino anteriormente al 1° gennaio 2006 sono comunque dovuti e vanno effettuati, anche successivamente a tale data, alle scadenze prescritte dalla normativa in materia.