Proposta di legge regionale n. 170 presentata il 15 novembre 2005
Incentivi per l'utilizzo di materiali ecologici nelle costruzioni.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Al fine di perseguire il miglioramento della qualità edilizia, la Regione incentiva le costruzioni degli immobili destinati a luogo pubblico o ad abitazione privata mediante l'utilizzo di materiali ecologici.
Art. 2 
(Interventi ammessi)
1. 
I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi in favore dei soggetti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta.
2. 
Particolare attenzione è rivolta agli edifici pubblici, ai locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva: scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, ospedali pubblici, privati e case di cura, locali adibiti ad attività sanitarie, uffici della pubblica amministrazione, palestre, piscine, grande distribuzione commerciale.
Art. 3 
(Modalità di erogazione dei contributi)
1. 
I finanziamenti consistono nella concessione di un contributo per gli interventi edilizi volti alla costruzione, ristrutturazione, risanamento e restauro, con utilizzo di materiali che rispettino l'ambiente.
2. 
Il finanziamento, concedibile sotto forma di contributo in conto capitale, non può superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per l'ammissibilità del contributo. Può altresì stabilire particolari agevolazioni fiscali agli enti pubblici e costruttori privati che utilizzino materiali ecologici provenienti dalla natura.
Art. 4 
(Decadenza dal contributo)
1. 
I contributi e le agevolazioni vengono revocati nel caso in cui le opere risultino realizzate in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il biennio 2006-2007 la spesa complessiva di dieci milioni di euro.
2. 
All'onere previsto al comma 1, si prevede per gli anni 2006 e 2007, nell'UPB n. 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese di investimento) la spesa di cinque milioni di euro per ciascun anno, in termini di competenza.
3. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 1, si provvede in termini di competenza, con le risorse finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit. II-spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.