Interventi a sostegno delle giovani coppie di sposi.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione, in conformità con gli articoli 29 e 31 della Costituzione, riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e ne sostiene la formazione e lo sviluppo mediante apposite misure e interventi.
2.
Nell'esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, la Regione attua una politica sociale di sostegno alle giovani coppie, volta, in particolar modo, alla rimozione degli ostacoli di ordine abitativo e di natura economica.
Art. 2
(Obiettivi)
1.
La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, persegue i seguenti obiettivi:
a)
garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare;
b)
favorire la locazione, da parte delle giovani coppie, dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione coniugale;
c)
incentivare l'acquisto in proprietà,da parte delle giovani coppie, dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione coniugale;
d)
agevolare, in caso di acquisto, la ristrutturazione dell'immobile.
Art. 3
(Benefici per le giovani coppie)
1.
Allo scopo di sostenere la formazione di nuove famiglie, la Regione mette a disposizione delle giovani coppie i seguenti benefici:
a)
l'erogazione di finanziamenti a tassi e condizioni agevolati o la concessione di prestiti senza interessi da restituire secondo precisi piani di rimborso, articolati per fasce di reddito e sulla base di convenzioni con istituti bancari o finanziari, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa;
b)
la prestazione di garanzie sussidiarie, integrative di quella ipotecaria, per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari o finanziari;
c)
la stipulazione di convenzioni con istituti finanziari, assicurativi e previdenziali per incentivare l'offerta di alloggi in locazione nei comuni ad alta densità abitativa;
d)
una riserva pari al 20 per cento sui programmi dell'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, per la locazione degli alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio o che l'abbiano già contratto, secondo appositi bandi comunali, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa regionale;
e)
il rimborso dei costi di attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione coniugale;
f)
il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma corrispondente al 50 per cento delle spese relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dovute per l'abitazione coniugale.
2.
Gli immobili per i quali vengono concessi i benefici di cui al comma 1 devono essere ubicati nel territorio della Regione Piemonte.
Art. 4
(Soggetti ammessi ai benefici)
1.
Sono ammesse ai benefici di cui alla presente legge le coppie, i cui componenti non abbiano età superiore ai trentacinque anni, che abbiano contratto matrimonio, civile o concordatario, da non più di un anno dalla data di richiesta del beneficio o che intendano contrarlo entro un anno dalla medesima data.
2.
Sono altresì ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), per l'acquisto o la locazione di nuova abitazione di dimensioni maggiori, le giovani coppie i cui componenti non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, in caso di nascita del primo figlio o nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.
3.
Non possono accedere ai benefici di cui alla presente legge i soggetti di cui al comma 1:
a)
se proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;
b)
se fruitori di altre agevolazioni pubbliche per la medesima finalità;
c)
con un reddito annuo complessivo superiore ai limiti stabili dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, per ciascuna tipologia di beneficio.
Art. 5
(Revoca del beneficio)
1.
La mancata celebrazione del matrimonio entro un anno dalla richiesta del beneficio o la mancata produzione della documentazione richiesta ai fini della sua erogazione comporta la revoca dello stesso ed il recupero delle somme eventualmente corrisposte con l'applicazione dei vigenti tassi di interesse bancari.
2.
Il beneficio è revocato per le coppie in procinto di contrarre matrimonio e per quelle sposate in regime di separazione dei beni, nel caso in cui il contratto di locazione o compravendita dell'abitazione coniugale non risulta cointestato ad entrambi i componenti la coppia.
3.
Le somme eventualmente recuperate a seguito di revoca sono utilizzate nell'ambito degli scopi previsti dalla presente legge.
Art. 6
(Modalità attuative)
1.
Con apposito regolamento, da approvarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore, la Giunta regionale definisce le modalità per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge e annualmente destina le necessarie risorse finanziarie.
2.
Nel regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale determina le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla presente legge, e in particolare:
a)
determina gli indirizzi per la concessione, da parte dei comuni, singoli o associati, dei benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
b)
individua le modalità del rimborso dei benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f);
c)
fissa le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per l'erogazione dei benefici.
3.
Alla Giunta regionale spetta inoltre l'approvazione e la successiva stipula delle convenzioni con gli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) ai fini dell'agevolazione del credito finanziario in favore dei soggetti individuati dalla presente legge.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva per l'anno finanziario 2005 di euro 6 milioni.
2.
Agli oneri previsti al comma 1 si provvede finanziando nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2005, nell'UPB n. 18021 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit.I spese correnti), la spesa pari a euro 2 milioni, in termini di competenza e di cassa e, nell'UPB n. 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit.II spese di investimento), la spesa pari a euro 4 milioni, in termini di competenza e di cassa.
3.
Alla copertura delle spese previste al comma 2, si provvede per l'anno 2005 riducendo rispettivamente di euro 2 milioni e di euro 4 milioni, in termini di competenza e di cassa, le dotazioni finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
4.
Alla copertura della spesa corrente e della spesa di investimento, per gli anni 2006 e 2007, di importo, per ciascun anno, pari a quella del 2005, si fa fronte con gli stanziamenti delle unità 09011 e 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.