Proposta di legge regionale n. 169 presentata il 15 novembre 2005
Misure straordinarie per iniziative a sostegno dell'attività dei vigili del fuoco volontari.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai vigili del fuoco attraverso la organizzazione in distaccamenti volontari presenti sull'intero territorio del Piemonte.
2. 
L'alta professionalità e la capacità organizzativa dei vigili del fuoco volontari è ritenuta fondamentale per la protezione civile, per la prevenzione dei rischi derivanti dalle calamità naturali e per il pronto intervento in soccorso delle persone e dei beni pubblici e privati.
Art. 2 
(Ruolo della Regione)
1. 
La Regione istituisce un fondo per sostenere l'attività dei vigili del fuoco volontari. In particolare il fondo finanzia interventi di acquisto e manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei mezzi utili allo svolgimento delle mansioni attribuite ai distaccamenti dei vigili del fuoco volontari in ambito regionale nonché per gli interventi sugli edifici sede dei distaccamenti.
2. 
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone idoneo regolamento per consentire l'accesso ai fondi stanziati annualmente per le finalità della presente legge.
Art. 3 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2006-2007 è prevista la spesa complessiva di 4.000.000,00 euro.
2. 
Ai contributi in conto capitale a favore delle associazioni di volontariato della protezione civile per l'acquisto e la manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle mansioni dei vigili del fuoco volontari, nonché per gli interventi sugli edifici sedi di distaccamento, quantificati rispettivamente in 2 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007 nell'unità previsionale di base 25112 (Opere pubbliche Protezione civile Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007, si fa fronte con la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 4 
(Disposizioni finali)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.