Proposta di legge regionale n. 167 presentata il 14 novembre 2005
Sostegno alle aziende zootecniche piemontesi che riversano in situazioni di emergenza.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, per assicurare il mantenimento dell'attività agricola sull'intero territorio regionale in caso di emergenze ambientali dettate dalla presenza di microinquinanti, adotta un programma straordinario di intervento.
2. 
Il presente programma è correlato alle iniziative ambientali e sanitarie in corso da parte delle autorità competenti.
Art. 2 
(Oggetto)
1. 
Alle aziende zootecniche le cui produzioni non sono ritenute idonee al consumo dalle competenti autorità sanitarie per la presenza di residui indesiderati costituiti da diossine o da sostanze radioattive, oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa, sono corrisposti equi indennizzi a condizione che:
a) 
le produzioni contaminate e, ove necessario, le carcasse degli animali abbattuti siano distrutte sotto il controllo delle competenti autorità;
b) 
le aziende indennizzate si impegnino formalmente a rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni formulate dalle competenti autorità atte ad evitare il reiterarsi delle contaminazioni.
2. 
La Giunta regionale adotta un piano di risanamento ambientale nelle aree oggetto delle emergenze zootecniche.
Art. 3 
(Interventi)
1. 
Sono previsti i seguenti interventi di sostegno alle aziende zootecniche di cui all'articolo 2 comma 1, colpite da provvedimenti restrittivi di commercializzazione da parte dell'autorità sanitaria:
a) 
indennizzo per le produzioni inviate alla distruzione;
b) 
indennizzo per i capi di bestiame abbattuti e distrutti;
c) 
indennizzo destinato a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento;
d) 
contributo per il riacquisto di capi di bestiame nelle aziende in cui si procede all'abbattimento totale o parziale dei capi;
e) 
contributo per le maggiori spese che le aziende devono sostenere nel quadro di variazioni nel processo produttivo, previste da un apposito piano aziendale, al fine di consentire la produzione di alimenti nuovamente conformi alla normativa vigente.
2. 
La Regione finanzia la realizzazione di apposite ricerche per garantire il mantenimento della qualità delle produzioni zootecniche.
Art. 4 
(Procedure e determinazione dell'equo indennizzo)
1. 
Gli aiuti e gli indennizzi di cui all'articolo 3 sono determinati in base al valore di mercato delle produzioni sequestrate e distrutte e dei fattori di produzione interessati al momento della constatazione dello stato di emergenza, in maniera da evitare eventuali sovra-compensazioni.
2. 
Se la contaminazione interessa animali da vita e ha reso le relative produzioni non idonee al consumo, l'indennizzo da corrispondere per l'eventuale abbattimento di detti capi è determinato sulla base del valore di mercato dell'animale.
3. 
Le competenti autorità sanitarie procedono per ciascuna azienda agricola all'accertamento delle quantità di prodotti contaminati, sequestrati e distrutti e dei capi abbattuti fornendo i relativi dati per la determinazione dell'indennizzo e la successiva liquidazione dello stesso.
4. 
La durata dell'aiuto per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, è così prevista:
a) 
fino a sei mesi per gli aiuti di cui alla lettera a);
b) 
fino a otto mesi dall'abbattimento dei capi per l'aiuto di cui alla lettera (c);
c) 
fino a ventiquattro mesi per l'aiuto di cui alla lettera e).
5. 
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure di erogazione dell'indennizzo, indicando vincoli, criteri d'accesso, modalità operative, uffici ed enti competenti, oltre a quant'altro necessario per l'applicazione della legge.
6. 
In ogni caso le modalità di erogazione degli aiuti devono essere conformi a quanto prescritto negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo ed evitare la possibilità che vi sia il cumulo degli aiuti con altri eventuali regimi di aiuti nazionali o regionali.
Art. 5 
(Recupero degli aiuti)
1. 
Gli aiuti previsti dalla presente legge sono considerati anticipazioni agli allevatori con recupero delle somme erogate nei confronti dei responsabili dell'inquinamento.
2. 
Se sono accertate responsabilità nella contaminazione da parte degli indennizzati si procede al recupero degli indennizzi stessi nei confronti dei responsabili. Se si evidenziano responsabilità di terzi, l'amministrazione regionale si rivale sugli stessi.
Art. 6 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno 2006, una spesa di euro due milioni, in termini di competenza, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 12991 (Sviluppo dell'agricoltura Direzione Tit.I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.
2. 
All'onere di cui al comma 1 per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 2, si fa fronte per l'anno 2006 con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.
3. 
Il recupero delle somme anticipate alle aziende zootecniche avviene nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione nell'unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria Titolo III, categoria 09).
Art. 7 
(Norma sospensiva)
1. 
La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi, con esclusione dei soli atti di concessione e di erogazione che restano subordinati all'adozione, ai termini dell'articolo 88 del Trattato CE, della decisione positiva da parte della Commissione dell'Unione europea.
Art. 8 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.