Proposta di legge regionale n. 166 presentata il 14 novembre 2005
Creazione di un fondo rotativo a tasso agevolato a favore di piccole e medie imprese in sofferenza economica o crisi industriale, dovuta al mancato pagamento del lavoro svolto da parte di imprese committenti in liquidazione o coinvolte in procedure concorsuali.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in considerazione delle competenze riconosciute con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e delle funzioni già riconosciute in materia di disciplina del commercio, dell'industria e dell'artigianato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), intende salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi delle piccole e medie imprese colpite da situazioni di sofferenza o crisi industriale di imprese terze committenti in fase di liquidazione o in procedure concorsuali che impediscono alle imprese creditrici la possibilità di ristoro totale o parziale dei loro crediti.
Art. 2 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Gli interventi di cui all'articolo 1 sono attuati a favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, statale e regionale, aventi sede nella regione Piemonte.
2. 
er "sede" delle imprese destinatarie degli interventi, si intende anche la sede operativa o l'unità locale operativa ricompresa negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, qualora l'impresa stessa abbia sede legale al di fuori di tali ambiti.
Art. 3 
(Fondo speciale per la riduzione dei tassi d'interesse delle piccole e medie imprese)
1. 
La Regione Piemonte istituisce un fondo rotativo per la riduzione dei tassi di interesse dei crediti erogati alle imprese definito "Fondo crisi industriali", di seguito denominato fondo.
2. 
Il fondo viene alimentato da istituti di credito convenzionati con l'Istituto finanziario regionale piemontese (Finpiemonte S.p.A.), il cui tasso d'interesse viene ridotto del 6 per cento con l'utilizzo di finanziamenti della Regione Piemonte, di interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale e interessi, delle somme anticipate a titolo di finanziamento.
3. 
Al fine di ridurre i tassi di interesse possono confluire. anche eventuali disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari in relazione alle finalità della presente legge. Al fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
4. 
Il fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza delle differenti tipologie di intervento previste dalla presente legge.
5. 
Il fondo è istituito presso Finpiemonte S.p.A..
6. 
Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione e, al termine dei lavori e delle opere di cui all'articolo 1 in relazione ai quali vengono disposti gli interventi agevolativi, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per fini di promozione e sviluppo delle categorie di imprese considerate nella presente legge.
Art. 4 
(Tipologia degli interventi)
1. 
In relazione all'entità e alla gravità delle sofferenze di liquidità e occupazionale causate da mancati pagamenti di lavori svolti e subiti dalle imprese destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge, la Regione può disporre una tra le seguenti forme di intervento a valere sulle disponibilità del fondo:
a) 
concessione di garanzie sui prestiti;
b) 
finanziamento agevolato.
2. 
Per sofferenza di liquidità e occupazionale, si intendono i mancati pagamenti avvenuti su lavori commissionati da imprese terze, svolti ed alle medesime fatturati dal 31 Settembre 2004 in quanto le imprese committenti si trovano in regime di liquidazione o in procedure concorsuali che impediscono alle imprese creditrici il recupero coattivo del credito.
3. 
Qualora l'impresa avente titolo abbia ottenuto il beneficio di uno degli interventi di cui al comma 1, può richiedere un nuovo intervento per l'anno successivo solo nel caso in cui permangano nei suoi confronti le condizioni previste dalla presente legge. Tale disposizione si applica anche per gli anni successivi, qualora permangano le suddette condizioni.
4. 
L'impresa avente titolo può richiedere ed accedere ad una sola delle forme di intervento previste, giustificando il proprio credito allegando le fatture non pagate. Qualora si verifichi quanto previsto dal comma 2, l'impresa può richiedere un intervento diverso da quello già ottenuto per l'anno precedente.
5. 
I benefici disposti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti per le stesse finalità da altre norme comunitarie, nazionali o regionali.
Art. 5 
(Disposizioni applicative)
1. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità degli interventi a favore delle imprese aventi titolo, nell'ambito delle disposizioni della presente legge, nel rispetto del principio comunitario del "de minimis" di cui al regolamento (CE) della Commissione del 12 gennaio 2001 n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ed in osservanza di quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. 
In particolare la Giunta regionale individua:
a) 
la tipologia del procedimento più idoneo, ai sensi del d.lgs. 123/1998, con riferimento alle caratteristiche di ciascuno degli interventi previsti;
b) 
le tipologie di impresa rientranti nelle categorie aventi titolo, ai sensi dall'articolo 2, comma 1;
c) 
la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di intervento, in relazione alla tipologia del procedimento determinata ai sensi della lettera a);
d) 
gli elementi e i criteri di valutazione degli ulteriori fattori, diversi rispetto alle sofferenze economiche e occupazionale causate da mancati pagamenti da parte di imprese in procedure concorsuali di cui all'articolo 1, aventi rilievo nel concorso di sofferenze economiche o occupazionali;
e) 
i tempi di concessione e di erogazione dell'intervento;
f) 
la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e gli eventuali soggetti di cui all' articolo 3, comma 2, del d.lgs. 123/1998;
g) 
le modalità ed i termini di effettuazione dei controlli, nonchè i motivi di revoca dei benefici erogati;
3. 
La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi disposti nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi rispetto alle disponibilità del fondo. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente:
a) 
lo stato di attuazione di ogni forma di intervento rispetto alle disponibilità finanziarie del fondo;
b) 
l'efficacia degli interventi rispetto alle finalità della presente legge;
c) 
l'eventuale fabbisogno finanziario del fondo per gli interventi previsti dalla presente legge;
d) 
l'eventuale esigenza di ulteriori e nuove forme di intervento;
e) 
l'eventuale necessità di modificare l'entità dei benefici erogabili.
Art. 6 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il biennio 2006-2007 la spesa complessiva pari a otto milioni di euro.
2. 
Per il finanziamento del "fondo crisi industriali" nel biennio 2006-2007, ammontante per ciascun anno a quattro milioni di euro, in termini di competenza, la spesa è allocata nella unità previsionale di base (UPB) 16032 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI Tit.II spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
2. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.